CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2024
Cassazione n. 17355/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21612/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA - GENOVA n. 134/2022depositata il 08/02/2022. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. In punto di svolgimento del processo, dalla sentenza in epigrafe si apprende quanto segue: I Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano il medesimo avviso di accertamento a loro notificato e relativo ad IRE, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2011, notificato loro in qualità di soci della [OSCURATO:PERSONA] cancellata dal Registro delle Imprese il giorno 11 settembre 2013 in seguito alla chiusura della fase di liquidazione […]. Eccepivano i ricorrenti l'inefficacia dell'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014 in quanto non avente valore retroattivo […]. [OSCURATO:PERSONA] provinciale accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite. Avverso tale decisione propone[va] appello l'Ufficio che eccepi[va] la violazione dell'art. 2495 del codice civile e dell'art. 36 DPR 602/73. 2. La CTR della Liguria, con la sentenza in epigrafe, respingeva l’appello sulla base della seguente motivazione: La giurisprudenza ha confermato la irretroattività dell'art. 28 comma 4 del Decreto Legislativo n. 175/2014. Pertanto non può applicarsi tale normativa alla società estinta nell'anno 2011. Orbene anche per l'applicazione dell'art. 2495 c.c. sulla responsabilità dei soci[, questa] può operare soltanto sulle somme da questi riscosse in base al bilancio fiscale di liquidazione e tale ammontare deve, comunque, essere provato dall'[OSCURATO:PERSONA]. Ciò non pare rinvenirsi negli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci e di cui all'oggetto del presente giudizio. 3. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi. I contribuenti restano intimati. Con requisitoria scritta datata 24 aprile 2024, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. All’odierna pubblica udienza il medesimo [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale si riporta alla requisitoria. La difesa erariale insiste nelle conclusioni di cui al ricorso. Nessuno compare per i contribuenti. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Primo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.2495 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento alla ritenuta necessità, al fine di agire nei confronti degli ex soci, di provare l’avvenuto riparto di utili alla chiusura della liquidazione”. 1.1. “La sentenza di appello è meritevole di censura nella parte in cui statuisce che l’art. 2945 c.c. individuerebbe una responsabilità ‘condizionata’ degli ex soci, in relazione ai debiti della società cancellata, in quanto subordinata alla prova, peraltro asseritamente gravante sull’Ufficio, dell’avvenuta riscossione di somme sulla base del bilancio finale di liquidazione […]”. “Nel caso di specie, peraltro, l’attendibilità del bilancio finale di liquidazione è stata posta seriamente in dubbio dall’Amministrazione finanziaria, proprio alla luce dell’atto impositivo impugnato ‘ex adverso’, visto che la ripresa a tassazione dei costi indebitamente portati in deduzione dalla società nell’anno 2011, in quanto afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha comportato inevitabilmente l’attribuzione di maggiori ricavi e, quindi, di un reddito maggiore di quello dichiarato, sfuggito indebitamente a tassazione. A fronte dei ricorsi avversari, in definitiva, i Giudici di merito non avrebbero dovuto escludere – ‘ sic et simpliciter’ – la legittimazione passiva degli ex soci, adducendo l’inconferente argomento del mancato riparto di utili sulla base del bilancio finale di liquidazione della società estinta, ma avrebbero dovuto dare atto che gli ex soci sono a tutti gli effetti successori della disciolta società e sono chiamati a rispondere dei debiti tributari della stessa. La C.T.R., inoltre, avrebbe dovuto verificare, anche alla luce del menzionato art. 2495 c.c., se i rilievi formulati dall’Agenzia delle Entrate negli avvisi di accertamento fossero tali da escludere l’attendibilità del bilancio finale di liquidazione, in tal modo superando l’anzidetta limitazione di responsabilità scaturente dal fenomeno successorio considerato […]”. 2. Secondo motivo: “Violazione del combinato disposto dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla motivazione apparente fornita dalla C.T.R. in ordine all’infondatezza della pretesa erariale”. 2.1. “Come già anticipato nel primo motivo di ricorso per cassazione, sembra potersi evincere dalla statuizione impugnata che la C.T.R. abbia inteso affermare una sorta di responsabilità ‘condizionata’ degli ex soci”. In subordine rispetto al primo motivo, “resta […] sullo sfondo la possibilità che la C.T.R., con la sua laconica esposizione, abbia inteso affermare che l’Ufficio non avrebbe provato l’inattendibilità delle scritture contabili della società cancellata, ivi compreso il bilancio finale di liquidazione; il che costituirebbe una sorta di accertamento di merito sulla (presunta) infondatezza dei recuperi a tassazione contenuti nell’avviso di accertamento impugnato ‘ex adverso’. Se così fosse, sarebbe evidente la motivazione meramente apparente fornita al riguardo dalla C.T.R., posto che non viene enunciata alcuna valida e intellegibile ragione per giungere alla conclusione che le scritture contabili della società cancellata fossero attendibili e che, di conseguenza, dovesse reputarsi come non revocabile in dubbio la circostanza del (presunto) mancato riparto di utili all’atto della chiusura della liquidazione della stessa”. 3. Entrambi i motivi impingono sulla questione rimessa alle Sezioni Unite dall’ordinanza interlocutoria n. 7425 del 2023, con udienza pubblica fissata per il giorno 12 novembre 2024. In attesa dunque della decisione delle Sezioni Unite, occorre disporre rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo in attesa d