CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 1989
Cassazione n. 39865/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/04/1989 avverso l'ordinanza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe veniva rigettata la richiesta presentata nell'interesse della ricorrente ivi indicata, volta all'applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali la predetta era stato,condannato con sentenze divenute irrevocabili. 2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per il mancato riconoscimento della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto. 2. Il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e ha congruamente motivato l'esclusione del vincolo della continuazione, nel rispetto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'istituto in questione postula che l'agente si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose, e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 2.1. Il giudice dell'esecuzione ha osservato, in modo opportuno, che le condotte poste in essere dalla Arena, pur riconducibili a tipologie criminose in parte analoghe (soprattutto molestie e atti persecutori, ma anche calunnie e introduzioni abusive nella posta elettronica altrui), sono sempre state commesse in danno di soggetti diversi. Come logicamente evidenziato dal giudice, i fatti avvenivano sulla scia di dinamiche interpersonali contingenti e imprevedibili, sicché risultava impossibile che la Arena si fosse rappresentata, sin dall'origine, non solo di conoscere le vittime dei suoi comportamenti delittuosi, ma, altresì, di interrompere in modo brusco i rapporti instaurati con loro. A ciò il giudice ha correttamente aggiunto che, nel caso di una delle condotte criminose, sussiste anche un notevole lasso temporale dagli altri reati.2.2. L'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici e supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] !DEP