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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 20823/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 5/07/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per tentata truffa. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che non poteva ritenersi sussistente alcuna contraddittorietà nella versione dei fatti fornita dall'imputato, secondo cui vi era stato un fraintendimento tra lui e la persona offesa Ferla, essendosi egli limitato a sottoporle un preventivo che non era stato accettato; non emergeva alcuna simulazione di circostanze inesistenti o dissimulazione di circostanze esistenti, né risultava provato l'elemento soggettivo del reato di truffa; in subordine, il difensore eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, con riferimento alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289); nel caso in esame la Corte di appello ha evidenziato che Bosio, presentatosi falsamente alla persona offesa come operaio dell'azienda dell'acqua, le aveva chiesto la corresponsione di una somma di denaro, minacciando che se non gli avesse pagato la somma le avrebbe chiuso il contatore dell'acqua, con ciò evidenziando la sussistenza dei raggiri propri del reato di truffa e dell'elemento soggettivo in capo all'imputato.

Pertanto, vista l'inammissibilità del ricorso, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione, posto che alla data della sentenza della Corte di appello il reato non era ancora prescritto: infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463)

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore Il IPresidente [OSCURATO:PERSONA] uigi [OSCURATO:PERSONA]\ '[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 5/07/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per tentata truffa. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che non poteva ritenersi sussistente alcuna contraddittorietà nella versione dei fatti fornita dall'imputato, secondo cui vi era stato un fraintendimento tra lui e la persona offesa Ferla, essendosi egli limitato a sottoporle un preventivo che non era stato accettato; non emergeva alcuna simulazione di circostanze inesistenti o dissimulazione di circostanze esistenti, né risultava provato l'elemento soggettivo del reato di truffa; in subordine, il difensore eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, con riferimento alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); nel caso in esame la Corte di appello ha evidenziato che Bosio, presentatosi falsamente alla persona offesa come operaio dell'azienda dell'acqua, le aveva chiesto la corresponsione di una somma di denaro, minacciando che se non gli avesse pagato la somma le avrebbe chiuso il contatore dell'acqua, con ciò evidenziando la sussistenza dei raggiri propri del reato di truffa e dell'elemento soggettivo in capo all'imputato. Pertanto, vista l'inammissibilità del ricorso, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione, posto che alla data della sentenza della Corte di appello il reato non era ancora prescritto: infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463) 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore Il IPresidente [OSCURATO:PERSONA] uigi [OSCURATO:PERSONA]\ '[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20823/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris