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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 17355/2026

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a Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, ha confermato lasentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia il 29 gennaio 2024 nei confronti diEmanuele Tricarico in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 697 cod. pen., 23, comma 3,110/1975, 2 e 7 l. 895/1967;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inordine alla mancata esclusione della recidiva e alla quantificazione della pena;Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sonomanifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, pure condividendo gli argomentiesposti dal giudice di primo grado, con il riferimento alla gravità del reato e ai reati ancherecentemente commessi dal ricorrente ha esposto le ragioni poste a fondamento dellaritenuta dimostrazione di maggiore pericolosità che giustificano la ritenuta sussistenza dellarecidiva, nonché, quanto alla determinazione, con il riferimento all’errore in cui è incorso ilgiudice nella individuazione del reato più grave e pertanto della pena base in misura inferioreal minimo edittale, ha dato adeguato conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stessoriconosciuto nella determinazione della pena e tale conclusione, logica e coerente, e non èsindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818- 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, ha confermato lasentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia il 29 gennaio 2024 nei confronti diEmanuele Tricarico in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 697 cod. pen., 23, comma 3,110/1975, 2 e 7 l. 895/1967;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inordine alla mancata esclusione della recidiva e alla quantificazione della pena;Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sonomanifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, pure condividendo gli argomentiesposti dal giudice di primo grado, con il riferimento alla gravità del reato e ai reati ancherecentemente commessi dal ricorrente ha esposto le ragioni poste a fondamento dellaritenuta dimostrazione di maggiore pericolosità che giustificano la ritenuta sussistenza dellarecidiva, nonché, quanto alla determinazione, con il riferimento all’errore in cui è incorso ilgiudice nella individuazione del reato più grave e pertanto della pena base in misura inferioreal minimo edittale, ha dato adeguato conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stessoriconosciuto nella determinazione della pena e tale conclusione, logica e coerente, e non èsindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818- 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte,tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez.2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17355/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris