CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 16796/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G.N. 2915/2017 ORDINANZA sul ricorso 2915/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale per Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] di Palermo – Rep. 38030 del 27/04/2018; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 2915/2017 Numero sezionale 1786/2022 Numero di raccolta generale 16796/2022 Cavour, presso la cancelleria Civile della Corte di Cassazione, Data pubblicazione 24/05/2022 rappresentato dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1280/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, del 05/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatto e diritto Premesso che: il [OSCURATO:PERSONA] di Analisi cliniche Dott. [OSCURATO:PERSONA] & c. sas chiedeva al tribunale di Agrigento l’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento delle prestazioni rese nel mese di maggio 2008 nei confronti dell’ASUL n.1 di Agrigento; il decreto emesso per la somma di euro 12.615,45 oltre interessi dal mese di consegna delle distinte riepilogative veniva opposto dall’Ausl n.1, la quale chiedeva al Tribunale che, previo riconoscimento della compensazione con altre somme indebitamente versate al [OSCURATO:PERSONA] per le prestazioni dal medesimo rese nell’anno 2007, l’opposto fosse condannato al pagamento delle somme versate in eccedenza, tenuto conto che l’importo spettante al [OSCURATO:PERSONA] per il maggio 2008 ammontava ad euro 9.210,91 e l’eccedenza corrisposta per l’anno 2007 ad euro 10.000,00; il Tribunale di Agrigento confermava il decreto ingiuntivo emesso, rigettando l’opposizione dell’Ausl e dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 2915/2017 Numero sezionale 1786/2022 Numero di raccolta generale 16796/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 la sentenza del Tribunale di Agrigento veniva impugnata dall’Ausl n.1 di Agrigento ed in via incidentale dal [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte di appello di Palermo che, con sentenza n.1280, pubblicata il 5.7.2016, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo condannando l’Ausl n.1 al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 6.790,37, con gli interessi legali dall’1 agosto 2008, confermandola nel resto e condannando l’Ausl n.1 al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio, compensate per un terzo; la Corte di appello dava atto del parziale pagamento delle prestazioni relative al maggio 2007 da parte dell’Ausl n.1 e riteneva non provata l’esistenza del credito opposto in compensazione da parte dell’Ausl n.1 per assenza dei requisiti di liquidità ed esigibilità e che la conseguente domanda di ripetizione dell’indebito in relazione alla documentazione prodotta dall’Ausl riportava importi che non corrispondevano a quelli fatturati per le singole mensilità dell’anno 2007 dal [OSCURATO:PERSONA] ed anzi eccedenti di gran lunga quanto preteso dal [OSCURATO:PERSONA], non potendosi così ritenere che l’Azienda sanitaria, sulla quale ricadeva l’onere di provare i presupposti dell’azione di indebito promossa, avesse dimostrato che i pagamenti dalla medesima effettuati si riferivano a prestazioni rese nell’anno 2007; l’Azienda sanitaria locale n.1 di Agrigento ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe; la parte intimata non si è costituita in questa fase; le parti hanno depositato memoria; con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, omesso esame di documenti attestanti i pagamenti in favore del [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2007 da parte della Corte di appello e violazione degli artt. 2697 e 2031 c.c., F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 2915/2017 Numero sezionale 1786/2022 Numero di raccolta generale 16796/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 mentre con il secondo motivo ha censurato la violazione degli artt.1193 e 2697 c.c., in quanto, secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere non provato l’indebito, essendo onere del creditore dimostrare la diversa imputazione del credito scaduto. Considerato che : il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato; in particolare, la motivazione della sentenza impugnata non è né lacunosa né carente e risponde al c.d. “minimo costituzionale” secondo le coordinate fissate dalle Sezioni Unite di questa Corte -Cass. S.U. n.8054/2014-, indicando le ragioni poste a fondamento del rigetto delle domande proposte dall’Azienda sanitaria e dovendosi, pertanto, tale aspetto della censura ritenere infondato; occorre premettere, ai fini di una più chiara comprensione della controversia, che, nel giudizio di merito, nell’opporsi all’originaria pretesa azionata in via monitoria dal [OSCURATO:PERSONA] relativa al mancato pagamento di prestazioni erogate nel mese di maggio 2008, l’azienda Ausl ebbe ad eccepire la parziale compensazione del credito, peraltro -a suo dire- dovuto in misura ridotta rispetto all’importo indicato dal [OSCURATO:PERSONA], in relazione al pagamento indebito, operato in favore del detto [OSCURATO:PERSONA], di somme per l’anno 2007 eccedenti rispetto a quelle dovute per le prestazioni erogate dal [OSCURATO:PERSONA] nello stesso periodo; è invece inammissibile il dedotto vizio di omesso esame della documentazione afferente i postulati pagamenti in favore del [OSCURATO:PERSONA] di analisi delle prestazioni per l’anno 2007, ove si consideri che la Corte di appello ha in realtà esaminato la documentazione prodotta dall’Azienda sanitaria ritenendola tuttavia inidonea a comprovare l’avvenuto pagamento delle prestazioni erogate dal F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 2915/2017 Numero sezionale 1786/2022 Numero di raccolta generale 16796/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] di analisi nell’anno 2007 in relazione al notevole divario fra quanto fatturato per le singole mensilità dell’anno dal [OSCURATO:PERSONA] e quanto corrisposto dall’Azienda, da ciò avendo tratto la Corte di appello il convincimento che l’Azienda avesse omesso di assolvere l’onere di provare i presupposti dell’indebito -avvenuto pagamento e inesistenza della causa debendi-; la censura relativa al preteso omesso esame di materiale probatorio tende poi a sottoporre al sindacato di questa Corte profili attinenti al potere valutativo delle prove esaminate dalla Corte di appello che esulano dal sindacato riservato al giudice di legittimità -cfr. Cass.n.27033/2018-, tanto facendo propendere per la sua inammissibilità; sono invece fondate l’ultima parte della censura – violazione di legge- contenuta nel primo motivo e quella esposta nel secondo motivo, meritando entrambe un esame congiunto, stante l’omogeneità delle questioni prospettate; secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione -cfr. Cass.n.15708/2021, Cass. n.450/2020, Cass. n.2276/2020, nonché, Cass.n.6463/2017, Cass. n.19527/2012 e Cass.n.17102/2006; non essendo contestato che l’Ausl nell’anno 2007 avesse corrisposto alla struttura privata una somma addirittura superiore al budget assegnato per quell’annualità, l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui “non pare che l’Azienda abbia dato la prova che tutti questi pagamenti sono stati effettuati per prestazioni rese e relative all’anno 2007”, non è conforme al principio secondo cui, in simili ipotesi, l’onere della prova sulla diversa imputazione dei F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 2915/2017 Numero sezionale 1786/2022 Numero di raccolta generale 16796/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 pagamenti è a carico del creditore, tale veste spettando al [OSCURATO:PERSONA] erogatore delle prestazioni in questione; a tali principi non si è attenuta la Corte di appello, incorrendo dunque nella violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., in relazione all’imputazione dei pagamenti per le prestazioni suddette; sulla base delle considerazioni appena espresse, rigettato il primo motivo, nei termini di cui in motivazione, ed accolto il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, la quale pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM Accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso il 3 maggio 2022 nella camera di consiglio della prima sezione civile in Roma. Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r