CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 06198/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22647/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] A. Jacchia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- contro Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e d ei Monopoli - [OSCURATO:PERSONA] - Sede d i Bari in persona del Direttore Generale pro tempore -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 561/2022depositata il 28/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2026 dal la ConsiglieraRaffaella Brogi. Rilevato che: 1. Il presente giudizio trae origine dai ricorsi proposti contro cinque avvisi di accertamento di seguito indicati: − l’avviso di accertamento n. M03090001025U in materia di [OSCURATO:PERSONA] sulle Scommesse per l’annualità d’imposta 2009 notificato a [OSCURATO:PERSONA] (hinc: [OSCURATO:PERSONA]), in qualità di coobbligato in solido con il Centro trasmissione dati (hinc: CTD) [OSCURATO:PERSONA], con il quale veniva contestata la debenza dell’ammontare di Euro 9.600,41, oltre interessi; − l’avviso di accertamento n. M03090001083U in materia di [OSCURATO:PERSONA] sulle Scommesse per l’annualità d’imposta 2009 notificato a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di coobbligata in solido con il CTD [OSCURATO:PERSONA], con il quale veniva contestata la debenza dell’ammontare di Euro 7.347,95, oltre interessi. Con il medesimo atto impositivo, veniva altresì irrogata la sanzione pecunaria di Euro 2.204,39 ex art. 5, co. 2, del D. Lgs. no. 504/98; − l’avviso di accertamento n. M03090001088U in materia di [OSCURATO:PERSONA] sulle Scommesse notificato a [OSCURATO:PERSONA] in qualità di coobbligata in solido con il CTD [OSCURATO:PERSONA], con il quale veniva contestata la debenza dell’ammontare di Euro 43.609,07, oltre interessi, ed irrogata la sanzione di Euro 13.082,72 ex art. 5, co. 2, del D. Lgs. no. 504/98; − due avvisi di accertamento notificati al CTD [OSCURATO:PERSONA]: 1) avviso n. M03100000942U relativo al periodo d’imposta 2010, per l’importo di Euro 12.577,16, oltre interessi, e con sanzione di Euro 3.773,15 ex art. 5, co. 2, del D. Lgs. no. 504/98; 2) avviso n. M03110000943U, relativo al periodo d’imposta 2011, per l’importo di Euro 8.658,77 oltre interessi, e con sanzione di Euro 10.390,52 ex art. 5, co. 1, del D. Lgs. no. 504/98. 2. I giudizi sono stati riuniti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari, che rigettava i ricorsi, con sentenza n. 674/2016, confermata dalla Commissione tributaria regionale di Bari (hinc: CTR), con sentenza n. 561/22 depositata in data 28/02/2022. 3. Contro la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli di Stato (hinc: [OSCURATO:PERSONA]) hanno proposto ricorso in cassazione rispettivamente, con otto motivi e con un motivo. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto controricorso al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] proponendo ricorso incidentale con otto motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto controricorso. Considerato che: 1. In via preliminare occorre rilevare che il ricorso in cassazione di [OSCURATO:PERSONA], seppure risulti, dall’intestazione, proposto sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], nella relata di notificazione reca l’indicazione solo della prima e non della seconda, con la conseguenza che deve essere disposta la notificazione anche nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rinviando la causa a nuovo ruolo. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo; assegnaall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento per la notificazione del ricorso in cassazione a Patrizia