CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 ottobre 1971
Cassazione n. 12241/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/10/1971avverso l’ordinanza del 06/11/2025 della Corte di appello di Bresciavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 06/11/2025, la Corte di appello di Brescia respingevala richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], laquale veniva sottoposta con ordinanza del 20/06/2015 alla misura cautelaredegli arresti domiciliari per complessivi giorni 62, in relazione al reato diassociazione per delinquere ed ai reati fine di truffa. Con sentenza del22/12/2021 il Tribunale di Brescia assolveva l’odierna ricorrente dai reati ditruffa, ritenendola invece responsabile del reato associativo di cui al capo 1) e diquello riferito all’illecita somministrazione di farmaci imperfetti di cui al capo 7) ela condannava alla pena di anni due mesi sette di reclusione; con sentenza dellaCorte di appello di Brescia del 31/01/2023, la [OSCURATO:PERSONA] veniva assolta dal reatoassociativo perché il fatto non sussiste, mentre il reato di cui al capo 7) venivadichiarato estinto per intervenuta prescrizione; con provvedimento del06/11/2025 la Corte di appello di Brescia respingeva l’istanza di riparazione peringiusta detenzione.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Ritiene che la motivazione del provvedimentoimpugnato sia contraddittoria nella parte in cui attribuisce rilevanza a condotteasseritamente decettive, ritenute non adeguatamente provate dal Tribunale diBrescia sulla base di elementi già disponibili nella sfera di conoscenza del giudicedella cautela; che, invero, il giudice del merito ha affermato che il dato delleinformazioni miracolistiche, relative all’efficacia del trattamento medico, andavaescluso anche sulla base della disamina delle pattuizioni contrattuali sottoscrittedai pazienti all’atto dell’effettuazione del trattamento di liposuzione; che, inoltre,anche l’ulteriore argomento utilizzato per fondare la colpa grave, ostativa allariparazione, individuato nella immissione sul mercato del preparato checostituiva il prodotto di base per il trattamento medico risultato inefficace, risultasmentito dalle sentenze di merito, che hanno ritenuto non provatal’inconsistenza del trattamento proposto dal laboratorio [OSCURATO:PERSONA] ed hannoevidenziato l’assenza di complicazioni a seguito della somministrazione deifarmaci di cui al capo 7); che, dunque, l’ordinanza impugnata si pone ininsanabile contrasto con la valutazione contenuta nella sentenza di assoluzione didati di cui il Giudice per le indagini preliminari già disponeva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è destituito di fondamento.1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato inrelazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiustadetenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui ilgiudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento delbeneficio, restando, invece, nell’esclusiva attribuzione del giudice di merito lavalutazione in ordine all’esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deveessere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez. U, 28/11/2013, n. 51779,Nicosia, Rv. Rv. 257606 – 01, in motivazione). Si tratta all’evidenza di unavalutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dalgiudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima èfinalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad operadell’imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stessomateriale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia – se lecondotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l’ingiustadetenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell’altruierrore) alla produzione dell’evento "detenzione”. A tal fine il giudice dellariparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nelprocesso, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno dellecondizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo,compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto allariparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 276458 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.268952 – 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudicedi merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvicausa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatoridisponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" – e, come si accennava,secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguitonel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solose sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di erroredell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecitopenale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069 – 01). Invero, nelgiudizio di riparazione, è proprio l’accertato rapporto di causa-effetto chelegittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva,comunque legittima, dell’imputato. Trattasi di accertamento che va svoltotenendo presente la condotta tenuta dall’istante sia anteriormente chesuccessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momentodella legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U,n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664 – 01).1.2. Va, tuttavia, precisato che il giudice della riparazione non può ignorarequanto accertato nel giudizio di merito, per cui può affermare e negare soloquanto è stato affermato e negato in quest’ultimo e, comunque, non puòprovate dal giudice della cognizione; diversamente, uno spazio di manovra piùampio gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono stateescluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate. In altri termini, lasentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto diriferimento per il giudice della riparazione quanto all’accertamento storico deglielementi acquisiti al processo di cognizione. Dunque, la condizione ostativa alriconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata nell’avere il richiedentedato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che nonsiano stati esclusi dal giudice della cognizione, condotte che possono essere ditipo extra processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali daaver determinato l’imputazione, quali, ad esempio, frequentazioni ambigue,connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all’esternocome contiguità criminale) o di tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio,all’autoincolpazione o al silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi o ancora almendacio); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordineall’addebitabilità all’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenzadi essi sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018,Colandrea, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv.270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella,Rv. 262957 – 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 263197 – 01).1.3. Così circoscritto il perimetro applicativo dell’art. 314 cod. proc. pen.all’interno del quale occorre muoversi, si osserva che il provvedimentoimpugnato ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendodesunto le condotte gravemente colpose poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] dalcontenuto delle conversazioni intercettate intercorse con i pazienti,individuandole nelle promesse miracolistiche circa gli effetti positivi dei farmaciimperfetti somministrati, promesse fatte in malafede, tenuto conto che almenofino al maggio del 2015 la ricorrente non aveva certezza alcuna in ordine allanatura ed alla composizione del farmaco proposto per il trattamento.Trattasi di circostanze che, nella loro materialità storica, non sono stateescluse dal giudice dell’assoluzione, che, pur escludendo il reato associativo ed ireati di truffa, ha ritenuto sussistenti le condotte descritte nell’ordinanzaapplicativa della misura cautelare e le ha diversamente valutate, ritenendoleinidonee a fondare una dichiarazione di penale responsabilità dell’imputata;senza tacere che le condotte di commercializzazione di farmaci imperfetti sonostate accertate nel giudizio di merito conclusosi con la dichiarazione di nondoversi procedere, per essere il reato estinto per prescrizione.Orbene, l’aver assunto un ruolo di rilievo nel follw-up in Italia volto averificare gli effetti della terapia – circostanza questa che, come già evidenziato,trova conferma nel contenuto delle intercettazioni telefoniche e delle mailversate in atti, esaminate dal giudice del merito, che dimostrano il concretoapporto della ricorrente nella somministrazione di medicinali imperfetti ed in ognicaso inefficaci –, la sua fattiva collaborazione sia in Svizzera, quanto in Italia, perla preparazione e la vendita di siffatto medicinale, somministrato ai pazientivittime delle ipotizzate truffe, costituisce comportamento gravemente colposo,che può esser preso in considerazione nel giudizio di riparazione, al diverso finedi accertare se abbia costituito il presupposto che, con il concorso dell’erroredell’autorità procedente, ha creato la falsa apparenza della sua configurabilitàcome reato.Il giudice della riparazione, dunque, ha ritenuto che quelle condotte abbianocreato l’apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuitocausalmente all’adozione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare,essendo connotate quantomeno da una forte ambiguità, tale da far sospettare ilcoinvolgimento di chi le ha tenute nel reato per cui si procedeva.In conclusione, i comportamenti tenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] hanno determinato unasituazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità,fattispecie di reato (nella specie, quella di truffa) ed a generare interpretazionierronee da parte dell’Autorità (Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico,Rv. 276293 – 01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina,Rv. 269034 – 01).2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]