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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16263/2026

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ppello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che, riportandosi allarequisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso;letta le conclusioni del difensore della parte civile costituita, avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che,replicando alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, ha insistito perl’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino haconfermato la pronuncia condanna di primo grado dell’imputato per il delitto dibancarotta fraudolenta distrattiva della società fallita H.B.B. s.r.l. di cui al capoA) della rubrica.Secondo le conformi pronunce di merito, il Sacco, in concorso con MassimoLigato, amministratore di fatto della fallita, avrebbe distratto dal patrimoniosociale la somma di euro 115.000,00, incassando titoli emessi in proprio favore,per l’asserita ragione di restituire un finanziamento precedentemente erogato,mentre, in realtà, si trattava della restituzione di un versamento in conto capitaleeseguito con l’interposizione del socio unico [OSCURATO:PERSONA] s.as. di LigatoMassimo c.2.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandosi, con il propriodifensore di fiducia, a tre motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti strettamentenecessari per la decisione.2.1.

Con il primo, denuncia erronea applicazione della legge penale,inutilizzabilità, inammissibilità e/o decadenza e manifesta mancanza e illogicità econtraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 43 e 110 cod. pen.,nonché agli artt. 223, comma 1 e 216, commi 1, n. 1) e n. 3), l. fall. e 192 cod.proc. pen.A fondamento della censura deduce che, ai fini della responsabilitàdell’extraneus nel delitto di bancarotta, è necessario l’accertamento, mancantenella fattispecie in esame, dell’accordo criminoso con il soggetto qualificato, dellasussistenza di un contributo concorsuale, del dolo del fatto e del c.d. dolo delconcorso.

In particolare, sottolinea che, nella fattispecie in esame, egli,consulente della fallita, si era limitato a proporre, per recuperare i suoi crediti neiconfronti della stessa, istanza di fallimento con i propri legali dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e che aveva sottoscritto con la Curatela, diversi mesi dopo ladichiarazione di fallimento, un atto di transazione per l’importo finale di euro115.000,00, che aveva consentito alla fallita di “risparmiare”, rispetto al creditoazionato, la somma di euro 67.550,00.Lamenta che non aveva consapevolezza né dello stato di dissesto dellasocietà né di ledere gli interessi dei creditori e che, anche in detta ipotesi, a tuttoconcedere, avrebbe potuto essere ritenuto responsabile del delitto di bancarottafraudolenta preferenziale.2.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione del principio di correlazionetra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza per essere stata la sua condottacontestata come commessa nella veste di amministratore di fatto della societàfallita, con modifica della stessa solo in quella, ben diversa nei suoi elementicostitutivi, di concorrente, nella veste di extraneus, in sede di discussione nelgiudizio di primo grado.2.3.

Mediante il terzo motivo assume carenza di motivazione rispetto allasomma liquidata in via equitativa quale risarcimento del danno alla parte civile,poiché almeno una parte dell’importo oggetto della transazione gli spettava perlo svolgimento della sua attività professionale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il secondo motivo di ricorso, che deve essere vagliato in via logicamentepreliminare rispetto al primo, non è fondato.Occorre premettere, al riguardo, che, in conformità all’insegnamento delleSezioni Unite di questa Corte, in tema di correlazione tra imputazione contestatae sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale,nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassumel'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezzasull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti delladifesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principiosuddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letteralefra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e didifesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraversol'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersiin ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli,Rv. 248051).Seguendo tale indicazione, è stato più volte affermato nella giurisprudenzadi legittimità che non integra la violazione del principio di correlazione tra reatocontestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisionecon la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reatodi bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualorarimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014,dep. 2015, Runca, Rv. 264073; v. prima dell’intervento delle Sezioni Unite, Sez.5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100).Alla stessa conclusione si deve pervenire in una fattispecie come quella inesame nella quale, a fronte della contestazione al ricorrente il delitto nella vestedi amministratore di fatto della società fallita, già la sentenza di primo grado haritenuto che egli avesse agito, ponendo in essere la medesima condotta, quale,invece, concorrente esterno nel delitto dell’intraneus, e, in particolare,dell’amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA].Invero, la condotta, chiaramente descritta nel capo di imputazione e rispettoalla quale di conseguenza l’imputato ha potuto difendersi, è rimasta quella diaver distratto una somma dalle casse sociali a fronte di un inesistentefinanziamento precedentemente erogato, poiché non aveva effettuato ilversamento in favore della fallita bensì nella società [OSCURATO:PERSONA] s.as. di LigatoMassimo c.D’altra parte, considerato che la riqualificazione è avventa già nel giudizio diprimo grado, l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e allaqualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancitodall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett.a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc.

Drassichc.

Italia, è stata in ogni caso assicurata, in quanto l'imputato ha potutocomunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione(tra le altre, Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948; Sez. 2, n. 46786del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052).2.Il primo motivo è anch’esso non fondato.In effetti la censura si pone ai limiti dell’ammissibilità laddove, a frontedell’accertamento da parte delle due decisioni di merito, dell’intervenutabancarotta fraudolenta distrattiva poiché l’imputato aveva incassato, a titolo direstituzione di somme versate alla fallita, importi che invece erano staticorrisposti alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., invece di contestare la congruità ditali argomentazioni, fa riferimento alla circostanza di aver legittimamenteazionato il proprio credito proponendo istanza di fallimento a fronte della quale,sotto l’egida degli organi della procedura concorsuale.E, allora, il ricorrente omette di considerare che la condanna si fonda sulragionamento logico – che non viene contrastato in maniera specifica – per ilquale la proposizione dell’istanza e il successivo accordo non erano che unamodalità fraudolenta per far fuoriuscire dalle casse sociali l’importo di euro115.000,00, che non era non dovuto al Sacco dalla fallita bensì dalla societàEnergy [OSCURATO:PERSONA] (e quindi dall’amministratore di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA],che ne era socio accomandatario).Né possono esservi dubbi sulla consapevolezza da parte dell’extraneus dellostato di insolvenza della società posto che, come sottolineato dalla medesimadecisione censurata, egli stesso aveva proposto istanza di fallimento per ilrecupero del proprio credito.3.

Il terzo motivo – che era correlato, nella logica del ricorso, alla fondatezzadel primo – si presenta manifestamente infondato, poiché, non essendovi alcuncredito dell’imputato nei confronti della fallita, la decisione censurata hacorrettamente ritenuto che il risarcimento del danno fosse spettante alla partecivile nella misura dell’operata distrazione.4.

Il ricorso deve dunque essere nel complesso rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.5.

Non possono essere tuttavia liquidate le spese alla parte civile, poiché lastessa ha depositato le proprie conclusioni solo in data 10 febbraio 2026 e,dunque, non ha rispettato il termine di quindici giorni prima rispetto all’adunanzacamerale previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;nulla per le spese di parte civile.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che, riportandosi allarequisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso;letta le conclusioni del difensore della parte civile costituita, avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che,replicando alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, ha insistito perl’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Torino haconfermato la pronuncia condanna di primo grado dell’imputato per il delitto dibancarotta fraudolenta distrattiva della società fallita H.B.B. s.r.l. di cui al capoA) della rubrica.Secondo le conformi pronunce di merito, il Sacco, in concorso con MassimoLigato, amministratore di fatto della fallita, avrebbe distratto dal patrimoniosociale la somma di euro 115.000,00, incassando titoli emessi in proprio favore,per l’asserita ragione di restituire un finanziamento precedentemente erogato,mentre, in realtà, si trattava della restituzione di un versamento in conto capitaleeseguito con l’interposizione del socio unico [OSCURATO:PERSONA] s.as. di LigatoMassimo c.2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandosi, con il propriodifensore di fiducia, a tre motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti strettamentenecessari per la decisione.2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione della legge penale,inutilizzabilità, inammissibilità e/o decadenza e manifesta mancanza e illogicità econtraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 43 e 110 cod. pen.,nonché agli artt. 223, comma 1 e 216, commi 1, n. 1) e n. 3), l. fall. e 192 cod.proc. pen.A fondamento della censura deduce che, ai fini della responsabilitàdell’extraneus nel delitto di bancarotta, è necessario l’accertamento, mancantenella fattispecie in esame, dell’accordo criminoso con il soggetto qualificato, dellasussistenza di un contributo concorsuale, del dolo del fatto e del c.d. dolo delconcorso. In particolare, sottolinea che, nella fattispecie in esame, egli,consulente della fallita, si era limitato a proporre, per recuperare i suoi crediti neiconfronti della stessa, istanza di fallimento con i propri legali dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e che aveva sottoscritto con la Curatela, diversi mesi dopo ladichiarazione di fallimento, un atto di transazione per l’importo finale di euro115.000,00, che aveva consentito alla fallita di “risparmiare”, rispetto al creditoazionato, la somma di euro 67.550,00.Lamenta che non aveva consapevolezza né dello stato di dissesto dellasocietà né di ledere gli interessi dei creditori e che, anche in detta ipotesi, a tuttoconcedere, avrebbe potuto essere ritenuto responsabile del delitto di bancarottafraudolenta preferenziale.2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione del principio di correlazionetra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza per essere stata la sua condottacontestata come commessa nella veste di amministratore di fatto della societàfallita, con modifica della stessa solo in quella, ben diversa nei suoi elementicostitutivi, di concorrente, nella veste di extraneus, in sede di discussione nelgiudizio di primo grado.2.3. Mediante il terzo motivo assume carenza di motivazione rispetto allasomma liquidata in via equitativa quale risarcimento del danno alla parte civile,poiché almeno una parte dell’importo oggetto della transazione gli spettava perlo svolgimento della sua attività professionale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il secondo motivo di ricorso, che deve essere vagliato in via logicamentepreliminare rispetto al primo, non è fondato.Occorre premettere, al riguardo, che, in conformità all’insegnamento delleSezioni Unite di questa Corte, in tema di correlazione tra imputazione contestatae sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale,nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassumel'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezzasull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti delladifesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principiosuddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letteralefra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e didifesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraversol'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersiin ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli,Rv. 248051).Seguendo tale indicazione, è stato più volte affermato nella giurisprudenzadi legittimità che non integra la violazione del principio di correlazione tra reatocontestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisionecon la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reatodi bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualorarimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (Sez. 5, n. 18770 del 22/12/2014,dep. 2015, Runca, Rv. 264073; v. prima dell’intervento delle Sezioni Unite, Sez.5, n. 4117 del 09/12/2009, dep. 2010, Prosperi, Rv. 246100).Alla stessa conclusione si deve pervenire in una fattispecie come quella inesame nella quale, a fronte della contestazione al ricorrente il delitto nella vestedi amministratore di fatto della società fallita, già la sentenza di primo grado haritenuto che egli avesse agito, ponendo in essere la medesima condotta, quale,invece, concorrente esterno nel delitto dell’intraneus, e, in particolare,dell’amministratore di fatto [OSCURATO:PERSONA].Invero, la condotta, chiaramente descritta nel capo di imputazione e rispettoalla quale di conseguenza l’imputato ha potuto difendersi, è rimasta quella diaver distratto una somma dalle casse sociali a fronte di un inesistentefinanziamento precedentemente erogato, poiché non aveva effettuato ilversamento in favore della fallita bensì nella società [OSCURATO:PERSONA] s.as. di LigatoMassimo c.D’altra parte, considerato che la riqualificazione è avventa già nel giudizio diprimo grado, l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e allaqualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancitodall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett.a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassichc. Italia, è stata in ogni caso assicurata, in quanto l'imputato ha potutocomunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione(tra le altre, Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948; Sez. 2, n. 46786del 24/10/2014, Borile, Rv. 261052).2.Il primo motivo è anch’esso non fondato.In effetti la censura si pone ai limiti dell’ammissibilità laddove, a frontedell’accertamento da parte delle due decisioni di merito, dell’intervenutabancarotta fraudolenta distrattiva poiché l’imputato aveva incassato, a titolo direstituzione di somme versate alla fallita, importi che invece erano staticorrisposti alla società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., invece di contestare la congruità ditali argomentazioni, fa riferimento alla circostanza di aver legittimamenteazionato il proprio credito proponendo istanza di fallimento a fronte della quale,sotto l’egida degli organi della procedura concorsuale.E, allora, il ricorrente omette di considerare che la condanna si fonda sulragionamento logico – che non viene contrastato in maniera specifica – per ilquale la proposizione dell’istanza e il successivo accordo non erano che unamodalità fraudolenta per far fuoriuscire dalle casse sociali l’importo di euro115.000,00, che non era non dovuto al Sacco dalla fallita bensì dalla societàEnergy [OSCURATO:PERSONA] (e quindi dall’amministratore di fatto della fallita [OSCURATO:PERSONA],che ne era socio accomandatario).Né possono esservi dubbi sulla consapevolezza da parte dell’extraneus dellostato di insolvenza della società posto che, come sottolineato dalla medesimadecisione censurata, egli stesso aveva proposto istanza di fallimento per ilrecupero del proprio credito.3. Il terzo motivo – che era correlato, nella logica del ricorso, alla fondatezzadel primo – si presenta manifestamente infondato, poiché, non essendovi alcuncredito dell’imputato nei confronti della fallita, la decisione censurata hacorrettamente ritenuto che il risarcimento del danno fosse spettante alla partecivile nella misura dell’operata distrazione.4. Il ricorso deve dunque essere nel complesso rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.5. Non possono essere tuttavia liquidate le spese alla parte civile, poiché lastessa ha depositato le proprie conclusioni solo in data 10 febbraio 2026 e,dunque, non ha rispettato il termine di quindici giorni prima rispetto all’adunanzacamerale previsto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;nulla per le spese di parte civile.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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