CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07658/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha respinto le impugnazioni proposte dagli imputati nei confronti della sentenza del 17/12/2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pisa, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano tutti stati condannati alla pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione e 14.000 euro di multa, in relazione a plurime contestazioni del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (capi 2 e 3 per Aribi e capi 6, 7 e 22 per Festa e Zuppa). Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando, mediante un unico motivo, la violazione di disposizioni di legge penale nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, per avere omesso la Corte d'appello di considerare una serie di elementi che avrebbero potuto consentire di riconoscere tale beneficio, tra cui l'incensuratezza di entrambi i ricorrenti, la loro giovane età e il buon comportamento processuale, avendo tra l'altro ottemperato a tutte le prescrizioni loro imposte nel corso del lungo periodo di applicazione delle misure cautelari, inoltre Festa aveva iniziato a lavorare stabilmente e Zuppa aveva avviato un lungo percorso terapeutico presso il locale SER.D. Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con un primo motivo, il rigetto della propria richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato alla assunzione delle testimonianze degli acquirenti della sostanza stupefacente; in secondo luogo, ha lamentato la mancata qualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non essendo sufficiente la mera reiterazione delle condotte illecite a consentire di escludere la configurabilità del fatto di lieve entità, essendogli stati addebitati plurimi episodi tutti qualificabili come di piccolo spaccio; infine, con un terzo motivo, ha lamentato anche l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono tutti manifestamente infondati, essendo riproduttivi di motivi già adeguatamente considerati e motivatamente disattesi dalla Corte d'appello e volti, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], a sollecitare una non consentita lettura alternativa degli elementi di prova, in assenza di travisamenti delle emergenze istruttorie. La doglianza in ordine al diniego della ammissione al giudizio abbreviato condizionato alla escussione degli acquirenti della sostanza stupefacente è manifestamente infondata, essendo priva della necessaria allegazione e illustrazione della decisività di tale integrazione istruttoria, posto che non è stato indicato, se non attraverso l'affermazione della non abitualità dell'attività di spaccio, quali lacune presenti negli atti delle indagini preliminari avrebbero potuto essere colmate mediante tali escussioni testimoniali, con la conseguente manifesta infondatezza della censura, essendo necessario che l'integrazione probatoria cui sia stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato riguardi lacune investigative o aspetti importanti non valorizzati nelle indagini preliminari, in quanto la necessità dell'integrazione probatoria è configurabile quando la prova richiesta abbia i requisiti della novità e decisività, e, quindi, presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio (Sez. 2, n. 10235 del 10/11/2020, dep. 2021, Fragalà, Rv. 280990). L'esclusione del riconoscimento della configurabilità della ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 è stata adeguatamente giustificata, attraverso la sottolineatura della sistematicità e della rilevanza della attività di spaccio, caratterizzata dall'acquisto di circa 50 grammi di eroina al giorno, dunque della non certo lieve offensività della condotta. Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche richieste da Festa e Zuppa è stato adeguatamente giustificato attraverso la sottolineatura della loro personalità negativa emergente dalle precedenti condanne dagli stessi riportate, oltre che dalla reiterazione nel tempo delle condotte e dai contatti con trafficanti di stupefacenti di notevole livello, e la misura della pena e il diniego del medesimo beneficio richiesto anche da Aribi sono stati egualmente adeguatamente giustificati attraverso la sottolineatura della gravità della condotta e del non positivo comportamento processuale del ricorrente, dunque, anche a questo riguardo, attraverso l'indicazione degli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 c.p. giudicati assorbenti nella valutazione di gravità delle condotte e nel giudizio negativo formulato anche sul conto di tale imputato. I ricorsi devono, pertanto, essere tutti dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 genna