Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 agosto 1990

Cassazione n. 08901/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIA[dato avviso alle parti; ? udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di circa 780 grami di cocaina, articolato in un unico motivo con cui contesta la erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990 in luogo del quinto comma, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, pur rientrando il motivo di doglianza fra quelli formalmente consentiti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., tuttavia la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), ovvero di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026), mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità non già sulla base dì astratte congetture difensive, bensì di quanto emerge incontrovertibilmente dagli atti processuali; rilevato che la mera enunciazione della doglianza, non seguita da alcuna effettiva prospettazione degli elementi giustificativi dell'inquadrabilità del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990, sì risolve in una censura priva di contenuti, senza che la stessa formulazione dell'imputazione offra alcun elemento, a partire dal dato quantitativo, idoneo alla realizzazione di oltre 3.000 dosi medie giornaliere, che consenta di ritenerne la lieve entità rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento dì una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIA[dato avviso alle parti; ? udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di circa 780 grami di cocaina, articolato in un unico motivo con cui contesta la erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990 in luogo del quinto comma, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che, pur rientrando il motivo di doglianza fra quelli formalmente consentiti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., tuttavia la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), ovvero di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026), mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità non già sulla base dì astratte congetture difensive, bensì di quanto emerge incontrovertibilmente dagli atti processuali; rilevato che la mera enunciazione della doglianza, non seguita da alcuna effettiva prospettazione degli elementi giustificativi dell'inquadrabilità del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990, sì risolve in una censura priva di contenuti, senza che la stessa formulazione dell'imputazione offra alcun elemento, a partire dal dato quantitativo, idoneo alla realizzazione di oltre 3.000 dosi medie giornaliere, che consenta di ritenerne la lieve entità rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento dì una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 08901/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris