CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 20985/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che: - il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Luigi VINCIULLO non contiene una critica effettiva e argomentata nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), essendosi limitato a riportarne la motivazione e ad assumere che, in mancanza della confessione dell'imputato, si imponeva «la declaratoria di [...] non punibilità» anche per il delitto di tentato furto in abitazione per cui ha riportato condanna: - il secondo motivo: • contiene doglianze del tutto generiche nella parte in cui ha addotto, in maniera del tutto assertiva, che la pena avrebbe dovuto essere rideterminata in mitius riconoscendo le circostanze attenuanti generiche o altre circostanze attenuanti (non specificate) ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen., senza neppure indicare le allegazioni o gli elementi che sarebbero stati pretermessi o travisati a tal fine nonché in relazione al beneficio della sospensione condizionale, se non la «pressocché incensuratezza» del VINCIULLO, e senza avere alcun riguardo alle argomentazioni spese dalla Corte di merito; • e, nella parte in cui deduce l'erroneità della riduzione anche della pena detentiva a cagione della declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo B), muove una censura in difetto di un interesse concreto e attuale ed è manifestamente infondato allorché trae da tale errore l'illogicità della motivazione (ipotizzando pure che la Corte di appello abbia disposto un'implicita riduzione in toto delle pene, di cui non vi è traccia in sentenza); piuttosto, per il reato di cui al capo B. il primo Giudice aveva aumentato ex art. 81, comma 2, cod. pen. nella misura di euro 150 la sola pena pecuniaria inflitta per quello di cui al capo A., così pervenendo alla pena complessiva di mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed euro 450 di multa, poi ridotta per il rito a mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa; e la Corte territoriale, a seguito della declaratoria di estinzione del reato satellite, ha eliminato dalla pena finale non solo la pena pecuniaria per esso inflitta, nella misura corretta di euro 100 di multa, ma ha altresì eliminato una porzione della pena detentiva (rideterminando la pena finale in mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 200 di multa) così rendendo erroneamente una statuizione più favorevole al ricorrente; - il terzo motivo, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale è manifestamente infondato e versato in fatto, poiché la Corte di appello ha posto a fondamento del diniego le modalità della condotta e il comportamento dell'imputato, i suoi precedenti, correttamente contemplando pure le condanne per reati poi estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 41291 del 11/09/2019, Pagani, Rv. 277355 - 01), nonché l'assenza di elementi positivi da valorizzare al riguardo; e il ricorso in 2 , maniera erronea ha negato che potessero considerarsi i detti reati estinti ex art. 460, comma 5, cit., e nel resto ha prospettato in maniera irrituale in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento di merito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente /[OSCURATO:PERSONA]