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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 giugno 2022

Cassazione n. 45142/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha ubistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Genova, sezione per il Riesame, rigettava l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], indagato per furto aggravato e uso indebito di carta di credito, avvenuti 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 6/12/2021, avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Genova del 26/5/2022 che aveva rigettato l'istanza di modifica della custodia cautelare in carcere in quella degli arresti domiciliari, precisando che l'appello risultava legitti- mamente incardinato solo per quello afferente all'individuazione della misura più adeguata a contenere il periculum libertatis in quanto la difesa non aveva chiesto al Gip la revoca del provvedimento restrittivo in punto di gravità indiziaria.

2. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore di fiducia, dedu- cendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione e/o erronea applicazione degli artt. 275 co ibis, 275 co. 2bis e 274 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt.310, 299 cod. proc. pen. e 133 cod. pen.

E, ancora, denunciando nullità dell'ordi- nanza impugnata per abnormità della motivazione in relazione agli artt. 275 cod. proc. pen. e agli artt. 2 e 3 Cost. per violazione di principi costituzionali come la tutela della dignità della persona a prescindere dalla regolarità o meno di perma- nenza della stessa sul territorio di uno Stato.

Per il difensore ricorrente già dal testo del provvedimento impugnato si evincerebbe che si tratta di una motivazione che violerebbe gli artt. 275 cod. proc. pen. e 2 e 3 Cost, ed abnorme in quanto non analizzerebbe l'idoneità, la propor- zionalità al fatto della misura degli arresti domiciliari per la salvaguardia del peri- culum libertatis, ma si limiterebbe ad evidenziare che il Kadri non appare merite- vole di una modifica della custodia in carcere perché extracomunitario clandestino che in Italia non può avere stabile dimora.

Di talché, per il tribunale genovese, gli arresti domiciliari e quindi, di conseguenza, tutte le misure coercitive extramura- rie, non sarebbero applicabili allo straniero extracomunitario che si trovi in Italia in condizioni di clandestinità, non perché inidonee a salvaguardare le esigenze cautelari del caso concreto, ma perché la condizione di irregolarità renderebbe la permanenza dell'extracomunitario nel territorio italiano, illegale, e le norme sulla illegalità non possono essere eluse con la concessione degli arresti domiciliari , che farebbero conseguire allo straniero una sorta di obbligo di permanenza nel terri- torio, in luogo del permesso di soggiorno.

Tale motivazione non solo violerebbe gli artt. 2 e 3 della Costituzione e l'art.275 cod. proc. pen., ma sarebbe anche abnorme perché la permanenza (e/o ob- bligo di permanenza e/o sorta di permesso di soggiorno) sul territorio dello Stato si ha anche con la custodia intra moenia, per cui anche la misura cautelare pre- ventiva carceraria, allora, dovrebbe essere vietata.

Il nostro ordinamento -si legge in ricorso- non consente di introdurre di- scriminazioni da un lato fra cittadini e stranieri con permesso di soggiorno e dall'al- tro stranieri clandestini.

Ogni misura deve essere proporzionata alle esigenze da salvaguardare e la custodia in carcere deve essere l'extrema ratio, l'ultima misura possibile da man- tenere solo se altre misure coercitive siano ritenute impraticabili; l'assenza di pre- cedenti penali attenua il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.

3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente deduce plurime violazioni di legge e vizio di motivazione, poi- ché a suo giudizio la decisione del Tribunale per il riesame di Genova (in sede di appello a seguito di istanza di sostituzione della misura cautelare detentiva) so- stanzialmente affermerebbe il principio che lo straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno non possa mai beneficiare degli arresti domiciliari, perché in tal modo di fatto conseguirebbe una sorta di obbligo di permanenza sul territo- rio, che varrebbe di fatto come permesso di soggiorno.

Ebbene, la semplice lettura del provvedimento impugnato evidenzia che il motivo del rigetto della sostituzione, a leggere interamente il provvedimento im- pugnato, non è nella condizione di straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno, ma nella inidoneità del domicilio in cui si chiedeva dimorare; infatti a pagina 3-4 dell'ordinanza si evidenzia la contraddizione tra l'affermazione se- condo cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che si dichiarava amica disposta ad ospitare il Kadri, in realtà già ospitava l'uomo non per un rapporto diretto, ma come amico di tale Eliasu, che pagava un affitto, per cui la disponibilità offerta si presentava come troppo precaria.

2. Come rileva il tribunale genovese, in assenza di qualsivoglia legame pa- rentale o anche solo affettivo, non è noto il tasso di stabilità dell'abitazione in questione, perché nulla vieterebbe alla Ingala, in qualsiasi momento, di revocare la propria disponibilità ad nutum, per recuperare la piena libertà del proprio ap- partamento senza avere ospiti magari diventatile sgraditi per un qualsiasi motivo che non può preconizzarsi sin d'ora, ma che pure, in assenza di vincoli di sorta, è agevolmente prevedibile.

Il ricorso non si confronta in alcun modo con tale decisiva argomentazione, per cui deve ritenersi generico.

Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motiva- zione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cau- telare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argo- mentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto.

Non va trascurato, peraltro, che, la denuncia di violazione di norme costitu- zionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'ad.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551).

Il che non è avvenuto nel caso in esame.

Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli inte- ressi costituzionalmente protetti).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha ubistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Genova, sezione per il Riesame, rigettava l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], indagato per furto aggravato e uso indebito di carta di credito, avvenuti 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 6/12/2021, avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Genova del 26/5/2022 che aveva rigettato l'istanza di modifica della custodia cautelare in carcere in quella degli arresti domiciliari, precisando che l'appello risultava legitti- mamente incardinato solo per quello afferente all'individuazione della misura più adeguata a contenere il periculum libertatis in quanto la difesa non aveva chiesto al Gip la revoca del provvedimento restrittivo in punto di gravità indiziaria. 2. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore di fiducia, dedu- cendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione e/o erronea applicazione degli artt. 275 co ibis, 275 co. 2bis e 274 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt.310, 299 cod. proc. pen. e 133 cod. pen. E, ancora, denunciando nullità dell'ordi- nanza impugnata per abnormità della motivazione in relazione agli artt. 275 cod. proc. pen. e agli artt. 2 e 3 Cost. per violazione di principi costituzionali come la tutela della dignità della persona a prescindere dalla regolarità o meno di perma- nenza della stessa sul territorio di uno Stato. Per il difensore ricorrente già dal testo del provvedimento impugnato si evincerebbe che si tratta di una motivazione che violerebbe gli artt. 275 cod. proc. pen. e 2 e 3 Cost, ed abnorme in quanto non analizzerebbe l'idoneità, la propor- zionalità al fatto della misura degli arresti domiciliari per la salvaguardia del peri- culum libertatis, ma si limiterebbe ad evidenziare che il Kadri non appare merite- vole di una modifica della custodia in carcere perché extracomunitario clandestino che in Italia non può avere stabile dimora. Di talché, per il tribunale genovese, gli arresti domiciliari e quindi, di conseguenza, tutte le misure coercitive extramura- rie, non sarebbero applicabili allo straniero extracomunitario che si trovi in Italia in condizioni di clandestinità, non perché inidonee a salvaguardare le esigenze cautelari del caso concreto, ma perché la condizione di irregolarità renderebbe la permanenza dell'extracomunitario nel territorio italiano, illegale, e le norme sulla illegalità non possono essere eluse con la concessione degli arresti domiciliari , che farebbero conseguire allo straniero una sorta di obbligo di permanenza nel terri- torio, in luogo del permesso di soggiorno. Tale motivazione non solo violerebbe gli artt. 2 e 3 della Costituzione e l'art.275 cod. proc. pen., ma sarebbe anche abnorme perché la permanenza (e/o ob- bligo di permanenza e/o sorta di permesso di soggiorno) sul territorio dello Stato si ha anche con la custodia intra moenia, per cui anche la misura cautelare pre- ventiva carceraria, allora, dovrebbe essere vietata. Il nostro ordinamento -si legge in ricorso- non consente di introdurre di- scriminazioni da un lato fra cittadini e stranieri con permesso di soggiorno e dall'al- tro stranieri clandestini. Ogni misura deve essere proporzionata alle esigenze da salvaguardare e la custodia in carcere deve essere l'extrema ratio, l'ultima misura possibile da man- tenere solo se altre misure coercitive siano ritenute impraticabili; l'assenza di pre- cedenti penali attenua il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente deduce plurime violazioni di legge e vizio di motivazione, poi- ché a suo giudizio la decisione del Tribunale per il riesame di Genova (in sede di appello a seguito di istanza di sostituzione della misura cautelare detentiva) so- stanzialmente affermerebbe il principio che lo straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno non possa mai beneficiare degli arresti domiciliari, perché in tal modo di fatto conseguirebbe una sorta di obbligo di permanenza sul territo- rio, che varrebbe di fatto come permesso di soggiorno. Ebbene, la semplice lettura del provvedimento impugnato evidenzia che il motivo del rigetto della sostituzione, a leggere interamente il provvedimento im- pugnato, non è nella condizione di straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno, ma nella inidoneità del domicilio in cui si chiedeva dimorare; infatti a pagina 3-4 dell'ordinanza si evidenzia la contraddizione tra l'affermazione se- condo cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che si dichiarava amica disposta ad ospitare il Kadri, in realtà già ospitava l'uomo non per un rapporto diretto, ma come amico di tale Eliasu, che pagava un affitto, per cui la disponibilità offerta si presentava come troppo precaria. 2. Come rileva il tribunale genovese, in assenza di qualsivoglia legame pa- rentale o anche solo affettivo, non è noto il tasso di stabilità dell'abitazione in questione, perché nulla vieterebbe alla Ingala, in qualsiasi momento, di revocare la propria disponibilità ad nutum, per recuperare la piena libertà del proprio ap- partamento senza avere ospiti magari diventatile sgraditi per un qualsiasi motivo che non può preconizzarsi sin d'ora, ma che pure, in assenza di vincoli di sorta, è agevolmente prevedibile. Il ricorso non si confronta in alcun modo con tale decisiva argomentazione, per cui deve ritenersi generico. Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motiva- zione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cau- telare, contiene l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argo- mentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto. Non va trascurato, peraltro, che, la denuncia di violazione di norme costitu- zionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'ad.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). Il che non è avvenuto nel caso in esame. Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli inte- ressi costituzionalmente protetti). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod
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