Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 00094/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8199/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dal l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 112/2022 depositata il 31/01/2023, RG 161 del 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 1 1 2 del 2022, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Petix nei confronti del Ministero dell’istruzionee del merito, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Pordenone.

La Corte d’Appello ha rilevato che la lavoratrice aveva azionato nel giudizio medesima domanda già azionata in altro giudizio e respinta.

La ricorrente con un precedente ricorso aveva agito in giudizio impugnando il decreto con cui veniva restituita alla sede di precedente titolarità, con decorrenza dall’a. s. successivo, ovvero dal 1° settembre 2019, in quanto era venuta meno, in ragione dello scioglimento del Consiglio comunale, la carica di consigliere comunale per la quale, come previsto dal CCNI sulla mobilità 2016/2017, art. 13 punto VII, e dall’art. 78, comma 6, del d.lgs. n.276 del 2000, nella procedura di mobilità alla quale aveva partecipato, le era stata riconosciuta in via provvisoria, fino al termine del mandato, la precedenza prevista per il personale che ricopre cariche pubbliche nelleAmministrazione degli Enti.

Con successivo ricorso, per cui è causa, aveva chiesto di accertare il diritto, nella stessa procedura di mobilità, a essere trasferita in via definitiva e a prescindere dalla precedenza di consigliere comunale sulla tipologia di posti di scuola primaria per cui aveva titolo, sulla base del punteggio unitamente al personale docente excomma 96, lett. a), legge 107/2025.

La domanda introduttiva del presente giudizio è stata rigettata dal Tribunale con sentenza che è stata confermata dalla Corte d’ appello , in quanto in entrambi i giudizi la lavoratrice agiva per ottenere la disapplicazione del decreto con il quale era stata restituita alla sede di Pordenone in ragione del venir meno della precedenza che le era stata riconosciuta.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando quattro motivi di ricorso.

Resiste con controricorso il Ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Primo motivo.

La ricorrente deduce che ha errato il giudice a quo ad accogliere l’eccezione di res judicata, violazione degli artt. 39 e 324 c.p.c.

Assume la ricorrente che la domanda di mobilità era la stessa ed era stata presentata nell’a.s. 2016/2017, in esito a tale domanda potevano aversi due effetti: il movimento in virtù della precedenza, nella specie assegnazione temporanea poi revocata, fino alla durata del mandato elettorale; un movimento a prescindere dalla precedenza con trasferimento definitivo.

Quindiessa lavoratrice aveva a gito avverso il decreto di restituzione ritenendoloillegittimo e la domanda era stata rigettata.

Con successivo ricorso impugnava l’esito delle operazioni di mobilità chiedendo l’accertamentodel diritto ad esser trasferita in via definitiva .

Pertanto, assume che la Corte d’Appello non ha correttamente individuato i fatti costitutivi della controversia e neppure le fattispecie astrattamente applicabili, in presenza due distinte domande.

2. Il motivonon è fondato.

Poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione chesorregge sul punto la decisione impugnata (Cass., n. 30684 del 2017).

La sentenza d’appello risulta priva di vizi in proposito , atteso che la lavoratrice partecipando alla mobilità aveva fatto valere il diritto di precedenza che assorbiva la valutazione rispetto ai parametri ordinari, di talchéanche il presente secondo giudizio , come il primo, come afferma la Corte d’Appello, si incentra sull’accertamento della illegittimità della revoca del trasferimento, disposto in ragione del venir meno della precedenza per mandato elettorale , atteso che , nella prospettazione della ricorrente , proprio l’illegittimità della revoca del trasferimento avrebbe determinato che la medesima domanda potesse valere per il tramutamento ordinario.

Peraltro, si osserva che il primo giudizio (rispetto al quale la stessa ricorrente ha indicato la pendenza del ricorso per cassazione rg civ. n. 15583 del 2021) è stato definito con l’ordinanza n. 11735 del 2025di questa Corte che ha rigettato il ricorso della lavoratrice.

Nella suddetta ordinanza si è affermato, tra l’altro, che “L a Corte territoriale ha evidenziato che la Petix aveva prioritariamente chiesto di avvalersi della precedenza per mandato elettorale ed in conseguenza non si era reso necessario esaminare la posizione della docente in caso di accantonamento dei posti da attribuire nelle successive fasi, né tale necessità poteva ritenersi venuta in essere per effetto della cessazione del mandato amministrativo.

Insomma, la richiesta principale della Petix ruotava intorno alla precedenza e tanto bastava a considerare il trasferimento solo ed esclusivamente avvenuto per il tempo del mandato elettorale.

Anche la tesi della ricorrente secondo la quale, pur senza la precedenza utilizzata avrebbe ugualmente ottenuto il chiesto trasferimento nella Provincia di Caltanissetta, deve essere disattesa non solo per le ragioni già evidenziate dalla Corte territoriale (l’esercizio della priorità elettorale ne comporta la valutazione al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria), ma anche per la mancanza di elementi (punteggi, titoli ecc.) deponenti nel senso che, in concreto, al netto della priorità, la sua posizione, rispetto ad un trasferimento definitivo, sarebbe stata prevalente rispetto a quella di altri interessati alla medesima mobilità”.

Si può ricordare che nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia dellasentenza impugnata ( ex aliis , Cass., n. 24740 del 2015, n. 18634 del 2017).

Nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante quell'attività d'istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo non solo il principio generale che impone di prevenire il contrasto tra giudicati ed il divieto del "ne bis in idem", ma anche il rilievo secondo cui la conoscenza dei propri precedenti costituisce un dovere istituzionale della Corte, nell'adempimento della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario(Cass., S.U., n. 26482 del 2007).

3. Secondo motivo.

Ha errato il giudice a quo a non dichiarare la “disintegrità”del contraddittorio, violazione dell’art. 101, c.p.c.

4. Il motivo è inammissibile in quanto lo stesso è illustrato riportando, da metà di pag.11 a metà di pag.15 , la sentenza di questa Corte n. 36356 del 2021, senza offrire alcun elemento che circostanzi i principi enunciati rispetto alla fattispecie e alle vicende processuali.

Ed infatti anche la denuncia dei vizi processuali presuppone una completa deduzione sotto il profilo della dinamica attraverso cui essi si siano manifestati, non essendo la parte esonerata dal rispetto dei parametri di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c. (v., Cass., S.U., 22 maggio 2012, n. 8077).

La formulazione della censura avrebbe dovuto dunque contenere, per rispettare il citato indirizzo delle Sezioni Unite, l’esplicita indicazione di tutte le circostanze processuali necessarie ad inquadrare pienamente la questione, già sulla base del ricorso per cassazione.

5. Terzo motivo.

Ha errato il giudice a quo a dichiarare la decadenza dell’azione, falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 183/2010.

6. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente nel contestare l’applicabilità dell’art. 32, cit ., alle procedure di mobilità per i docenti, non considera e non censura adeguatamente la già richiamata ratio decidendidella sentenza di appello.

Ed infatti, la Corte territoriale,nell’esaminare la domanda, ha affermato che la lavoratrice non aveva impugnato l’esito della procedura di mobilità della scuola, ma così come nel precedente giudizio aveva agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca del trasferimento provvisorio sul posto che le era stato attribuito all’esito delle procedure di mobilità, in ragione del riconoscimento della precedenza per mandato elettorale.

7. Quarto motivo.

O messa pronuncia sul merito della domanda in applicazione del criterio della “ragione più liquida”.

8. La censura in ragione del rigetto e inammissibilità dei precedenti motivi di ricorso è priva di rilevanza ed è pertanto inammissibile.

9. Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8199/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dal l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 112/2022 depositata il 31/01/2023, RG 161 del 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 1 1 2 del 2022, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Petix nei confronti del Ministero dell’istruzionee del merito, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Pordenone. La Corte d’Appello ha rilevato che la lavoratrice aveva azionato nel giudizio medesima domanda già azionata in altro giudizio e respinta. La ricorrente con un precedente ricorso aveva agito in giudizio impugnando il decreto con cui veniva restituita alla sede di precedente titolarità, con decorrenza dall’a. s. successivo, ovvero dal 1° settembre 2019, in quanto era venuta meno, in ragione dello scioglimento del Consiglio comunale, la carica di consigliere comunale per la quale, come previsto dal CCNI sulla mobilità 2016/2017, art. 13 punto VII, e dall’art. 78, comma 6, del d.lgs. n.276 del 2000, nella procedura di mobilità alla quale aveva partecipato, le era stata riconosciuta in via provvisoria, fino al termine del mandato, la precedenza prevista per il personale che ricopre cariche pubbliche nelleAmministrazione degli Enti. Con successivo ricorso, per cui è causa, aveva chiesto di accertare il diritto, nella stessa procedura di mobilità, a essere trasferita in via definitiva e a prescindere dalla precedenza di consigliere comunale sulla tipologia di posti di scuola primaria per cui aveva titolo, sulla base del punteggio unitamente al personale docente excomma 96, lett. a), legge 107/2025. La domanda introduttiva del presente giudizio è stata rigettata dal Tribunale con sentenza che è stata confermata dalla Corte d’ appello , in quanto in entrambi i giudizi la lavoratrice agiva per ottenere la disapplicazione del decreto con il quale era stata restituita alla sede di Pordenone in ragione del venir meno della precedenza che le era stata riconosciuta. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando quattro motivi di ricorso. Resiste con controricorso il Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Primo motivo. La ricorrente deduce che ha errato il giudice a quo ad accogliere l’eccezione di res judicata, violazione degli artt. 39 e 324 c.p.c. Assume la ricorrente che la domanda di mobilità era la stessa ed era stata presentata nell’a.s. 2016/2017, in esito a tale domanda potevano aversi due effetti: il movimento in virtù della precedenza, nella specie assegnazione temporanea poi revocata, fino alla durata del mandato elettorale; un movimento a prescindere dalla precedenza con trasferimento definitivo. Quindiessa lavoratrice aveva a gito avverso il decreto di restituzione ritenendoloillegittimo e la domanda era stata rigettata. Con successivo ricorso impugnava l’esito delle operazioni di mobilità chiedendo l’accertamentodel diritto ad esser trasferita in via definitiva . Pertanto, assume che la Corte d’Appello non ha correttamente individuato i fatti costitutivi della controversia e neppure le fattispecie astrattamente applicabili, in presenza due distinte domande. 2. Il motivonon è fondato. Poiché l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione chesorregge sul punto la decisione impugnata (Cass., n. 30684 del 2017). La sentenza d’appello risulta priva di vizi in proposito , atteso che la lavoratrice partecipando alla mobilità aveva fatto valere il diritto di precedenza che assorbiva la valutazione rispetto ai parametri ordinari, di talchéanche il presente secondo giudizio , come il primo, come afferma la Corte d’Appello, si incentra sull’accertamento della illegittimità della revoca del trasferimento, disposto in ragione del venir meno della precedenza per mandato elettorale , atteso che , nella prospettazione della ricorrente , proprio l’illegittimità della revoca del trasferimento avrebbe determinato che la medesima domanda potesse valere per il tramutamento ordinario. Peraltro, si osserva che il primo giudizio (rispetto al quale la stessa ricorrente ha indicato la pendenza del ricorso per cassazione rg civ. n. 15583 del 2021) è stato definito con l’ordinanza n. 11735 del 2025di questa Corte che ha rigettato il ricorso della lavoratrice. Nella suddetta ordinanza si è affermato, tra l’altro, che “L a Corte territoriale ha evidenziato che la Petix aveva prioritariamente chiesto di avvalersi della precedenza per mandato elettorale ed in conseguenza non si era reso necessario esaminare la posizione della docente in caso di accantonamento dei posti da attribuire nelle successive fasi, né tale necessità poteva ritenersi venuta in essere per effetto della cessazione del mandato amministrativo. Insomma, la richiesta principale della Petix ruotava intorno alla precedenza e tanto bastava a considerare il trasferimento solo ed esclusivamente avvenuto per il tempo del mandato elettorale. Anche la tesi della ricorrente secondo la quale, pur senza la precedenza utilizzata avrebbe ugualmente ottenuto il chiesto trasferimento nella Provincia di Caltanissetta, deve essere disattesa non solo per le ragioni già evidenziate dalla Corte territoriale (l’esercizio della priorità elettorale ne comporta la valutazione al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria), ma anche per la mancanza di elementi (punteggi, titoli ecc.) deponenti nel senso che, in concreto, al netto della priorità, la sua posizione, rispetto ad un trasferimento definitivo, sarebbe stata prevalente rispetto a quella di altri interessati alla medesima mobilità”. Si può ricordare che nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia dellasentenza impugnata ( ex aliis , Cass., n. 24740 del 2015, n. 18634 del 2017). Nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante quell'attività d'istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo non solo il principio generale che impone di prevenire il contrasto tra giudicati ed il divieto del "ne bis in idem", ma anche il rilievo secondo cui la conoscenza dei propri precedenti costituisce un dovere istituzionale della Corte, nell'adempimento della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario(Cass., S.U., n. 26482 del 2007). 3. Secondo motivo. Ha errato il giudice a quo a non dichiarare la “disintegrità”del contraddittorio, violazione dell’art. 101, c.p.c. 4. Il motivo è inammissibile in quanto lo stesso è illustrato riportando, da metà di pag.11 a metà di pag.15 , la sentenza di questa Corte n. 36356 del 2021, senza offrire alcun elemento che circostanzi i principi enunciati rispetto alla fattispecie e alle vicende processuali. Ed infatti anche la denuncia dei vizi processuali presuppone una completa deduzione sotto il profilo della dinamica attraverso cui essi si siano manifestati, non essendo la parte esonerata dal rispetto dei parametri di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c. (v., Cass., S.U., 22 maggio 2012, n. 8077). La formulazione della censura avrebbe dovuto dunque contenere, per rispettare il citato indirizzo delle Sezioni Unite, l’esplicita indicazione di tutte le circostanze processuali necessarie ad inquadrare pienamente la questione, già sulla base del ricorso per cassazione. 5. Terzo motivo. Ha errato il giudice a quo a dichiarare la decadenza dell’azione, falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 183/2010. 6. Il motivo è inammissibile. La ricorrente nel contestare l’applicabilità dell’art. 32, cit ., alle procedure di mobilità per i docenti, non considera e non censura adeguatamente la già richiamata ratio decidendidella sentenza di appello. Ed infatti, la Corte territoriale,nell’esaminare la domanda, ha affermato che la lavoratrice non aveva impugnato l’esito della procedura di mobilità della scuola, ma così come nel precedente giudizio aveva agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca del trasferimento provvisorio sul posto che le era stato attribuito all’esito delle procedure di mobilità, in ragione del riconoscimento della precedenza per mandato elettorale. 7. Quarto motivo. O messa pronuncia sul merito della domanda in applicazione del criterio della “ragione più liquida”. 8. La censura in ragione del rigetto e inammissibilità dei precedenti motivi di ricorso è priva di rilevanza ed è pertanto inammissibile. 9. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il r
Decreto Cassazione n. 00094/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris