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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24145/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha revocato, con effetto ex tunc, la misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, che era stata concessa a [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La misura alternativa era stata già sospesa, nei confronti del suddetto condannato, per esser stato egli tratto in arresto e sottoposto a misura cautelare carceraria - in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti - commesso il 04/09/2023 (segnatamente per aver detenuto, in concorso con la compagna, oltre mezzo chilogrammo di marijuana e settanta grammi di hashish).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, a mezzo del quale denuncia vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'ad 47 Ord. pen. e alla determinazione della pena da espiare.

Il periodo di prova nei confronti del Giglio ha avuto inizio a luglio del 2022 e, per un anno e due mesi, il condannato ha tenuto - come evidenziato nello stesso provvedimento impugnato - un comportamento del tutto esente da criticità.

Ciononostante, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di poter fare retroagire gli effetti della revoca, così determinando in maniera estremamente gravosa la pena da eseguire e, in definitiva, prendendo in considerazione esclusivamente l'arresto per violazione dell'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, verificatosi il 04/09/2023.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Non viene denunciato, in realtà, alcun vizio di legittimità, esprimendosi soltanto censure in punto di fatto, rispetto all'impugnato provvedimento.

Questo presenta, contrariamente all'assunto difensivo, una motivazione congrua, adeguata ed immune dai denunciati vizi logico-giuridici; l'avversata ordinanza, in particolare, chiarisce adeguatamente le ragioni poste a fondamento della revoca con efficacia ex tunc, rendendo adeguatamente conto della gravità del fatto e dell'aspetto cronologico delle violazioni commesse. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La giurisprudenza di legittimità insegna che, in caso di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della decorrenza della stessa, il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, bensì anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato, durante il periodo di prova trascorso, nonché la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (si veda Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007 - 01; nello stesso senso si era espressa Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, Perra, Rv. 265859 - 01).

3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha adeguatamente motivato la decisione di revocare la misura, in ragione della gravità oggettiva della violazione commessa.

Al momento di determinare l'incidenza del provvedimento di revoca sulla pena residua da espiare, inoltre, ha condotto una specifica analisi in ordine ai comportamenti tenuti dall'interessato, nel corso di tutto l'arco di esecuzione della misura.

E infatti, l'adesione del condannato al programma di recupero è stata definita fittizia, alla luce del nuovo reato commesso; tale definizione, con tutta evidenza, sta a significare un giudizio esteso all'intero arco temporale di interesse, che è stato quindi connotato - secondo il giudizio espresso dai Giudici di sorveglianza - da una adesione solo strumentale e interessata al percorso rieducativo.

Trattasi di motivazione che, sebbene di natura stringata- e, almeno in parte, implicita - è comunque logica e priva di qualsivoglia forma di contraddittorietà; essa merita, in definitiva, di restare immune da censure in sede di legittimità.

4. Il ricorso va pertanto rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha revocato, con effetto ex tunc, la misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, che era stata concessa a [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La misura alternativa era stata già sospesa, nei confronti del suddetto condannato, per esser stato egli tratto in arresto e sottoposto a misura cautelare carceraria - in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti - commesso il 04/09/2023 (segnatamente per aver detenuto, in concorso con la compagna, oltre mezzo chilogrammo di marijuana e settanta grammi di hashish). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, a mezzo del quale denuncia vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'ad 47 Ord. pen. e alla determinazione della pena da espiare. Il periodo di prova nei confronti del Giglio ha avuto inizio a luglio del 2022 e, per un anno e due mesi, il condannato ha tenuto - come evidenziato nello stesso provvedimento impugnato - un comportamento del tutto esente da criticità. Ciononostante, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di poter fare retroagire gli effetti della revoca, così determinando in maniera estremamente gravosa la pena da eseguire e, in definitiva, prendendo in considerazione esclusivamente l'arresto per violazione dell'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, verificatosi il 04/09/2023. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Non viene denunciato, in realtà, alcun vizio di legittimità, esprimendosi soltanto censure in punto di fatto, rispetto all'impugnato provvedimento. Questo presenta, contrariamente all'assunto difensivo, una motivazione congrua, adeguata ed immune dai denunciati vizi logico-giuridici; l'avversata ordinanza, in particolare, chiarisce adeguatamente le ragioni poste a fondamento della revoca con efficacia ex tunc, rendendo adeguatamente conto della gravità del fatto e dell'aspetto cronologico delle violazioni commesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La giurisprudenza di legittimità insegna che, in caso di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della decorrenza della stessa, il giudice deve motivare prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, bensì anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato, durante il periodo di prova trascorso, nonché la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (si veda Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007 - 01; nello stesso senso si era espressa Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, Perra, Rv. 265859 - 01). 3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha adeguatamente motivato la decisione di revocare la misura, in ragione della gravità oggettiva della violazione commessa. Al momento di determinare l'incidenza del provvedimento di revoca sulla pena residua da espiare, inoltre, ha condotto una specifica analisi in ordine ai comportamenti tenuti dall'interessato, nel corso di tutto l'arco di esecuzione della misura. E infatti, l'adesione del condannato al programma di recupero è stata definita fittizia, alla luce del nuovo reato commesso; tale definizione, con tutta evidenza, sta a significare un giudizio esteso all'intero arco temporale di interesse, che è stato quindi connotato - secondo il giudizio espresso dai Giudici di sorveglianza - da una adesione solo strumentale e interessata al percorso rieducativo. Trattasi di motivazione che, sebbene di natura stringata- e, almeno in parte, implicita - è comunque logica e priva di qualsivoglia forma di contraddittorietà; essa merita, in definitiva, di restare immune da censure in sede di legittimità. 4. Il ricorso va pertanto rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Rom
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