CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16550/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Brescia del 30 marzo 2021, che ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Bergamo del 17 febbraio 2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione e di 4.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 81-110 cod. pen., accertato in [OSCURATO:PERSONA] e altri luoghi fino al 30 ottobre 2014. Rilevato che il primo motivo, con il quale si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie acquisite, a fronte della ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, hanno ragionevolmente valorizzato, nell'ottica della prova della destinazione allo spaccio e della ascrivibilità al ricorrente della sostanza rinvenuta nell'auto a bordo della quale egli si trovava insieme allo zio [OSCURATO:PERSONA], gli esiti degli accertamenti compiuti dalla P.G., da cui è emerso che nell'autovettura era stato predisposto un doppio fondo idoneo ad occultare la sostanza stupefacente poi sequestrata, essendo stato altresì rinvenuto uno zaino contenente una cospicua somma di denaro (48.860 euro), in mazzette ben suddivise, somma incompatibile con i redditi annui dichiarati dall'impresa di [OSCURATO:PERSONA] e della quale non è stata fornita alcuna ragionevole giustificazione, come pure è stato ritenuto significativo il ritrovamento sia di numerosi telefoni cellulari che, nel corso del controllo continuavano a squillare, sia di un'agenda e di un quaderno sul quale vi erano annotazioni non riconducibili all'attività svolta da Calò, che nel corso del procedimento ha riferito di svolgere attività di pavimentazione per interni ed esterni, a ciò aggiungendosi che anche all'interno della propria abitazione il ricorrente deteneva agende contenenti annotazioni del tutto simili a quelle presenti nelle agende trovate nell'autovettura. Ribadito dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato che il secondo motivo, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio con particolare riguardo al diniego delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato, con valutazione non irrazionale e dunque non suscettibile di essere messa in discussione in questa sede, l'adeguatezza della pena, peraltro di poco superiore al minimo edittale, in ragione della pluralità delle sostanze detenute, del significato dato ponderale di ognuna di esse, nonché della non occasionalità della condotta, mentre il diniego delle attenuanti generiche è stato fondato, in maniera non illogica, sui precedenti penali specifici annoverati dall'imputato, alcuni dei quali di poco antecedenti rispetto ai fatti di causa. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delie ammende. Così deciso in Roma il 15 dice