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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17140/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 del TRIBUNALE di BARI4,3~3~--affe-pert-t- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 337, 56, 624-bis e 582 e 585 cod. pen..

2. Il ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, sia perché è proposto personalmente dall'imputato, sia perché proposto per motivi non consentiti.

Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.

Va, inoltre, rilevato che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 del TRIBUNALE di BARI4,3~3~--affe-pert-t- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 337, 56, 624-bis e 582 e 585 cod. pen.. 2. Il ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, sia perché è proposto personalmente dall'imputato, sia perché proposto per motivi non consentiti. Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen. Va, inoltre, rilevato che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 17140/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris