CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 20013/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 - 10-2005(C.v.i. Q“ C 1- 7..) avverso la sentenza del 28-01-2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 gennaio 2025, la Corte di appello di Roma confermava la decisione emessa il 25 giugno 2024 dal Tribunale di Roma, con la quale, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione e 4.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), 337 cod. pen. (capo B) e 582-585 cod. pen. (capo C); fatti commessi in Roma 1'11 marzo 2024. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello romana, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sette motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 143, 177, 178, comma 1, lett. c), 429, comma 1, lett. f),e 601, comma 6, cod. proc. pen., nonché degli art. 24 e 111 Cost., lamentando l'omessa traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza impugnata, avendo ciò inciso sul diritto di difesa, come chiarito dalla richiamata giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Con il secondo motivo, la difesa contesta l'affermazione della penale responsabilità rispetto al reato di detenzione illecita di stupefacenti di cui al capo A, rimarcando la debolezza dell'iter argomentativo delle sentenze di merito e l'assenza di prova circa la destinazione allo spaccio dello stupefacente, non avendo gli operanti assistito ad alcuna cessione di droga ed essendo non probante la circostanza che l'imputato sia stato visto prendere un involucro, il cui contenuto non è mai stato verificato, da un sacchetto occultato, mentre, quanto al denaro, sarebbero state ignorate le puntuali spiegazioni rese in proposito dal ricorrente. Con il terzo motivo, il giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui al capo A è stato censurato sotto il duplice profilo del vizio di motivazione ex art. 125, comma 31 e 546, comma 1, lett. e)l cod. proc. pen. e della violazione del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" sancito dall'art. 533 cod. proc. pen. Il quarto motivo concerne l'affermazione della penale responsabilità rispetto al reato di lesioni personali di cui al capo C, evidenziando la difesa al riguardo che, alla luce delle considerazioni formulate rispetto al capo A, non può ritenersi sussistente la circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61/ n. 2/cod. pen., per cui, difettando la querela degli operanti, il reato de quo non può ritenersi procedibile, dovendosi quindi escludere il relativo aumento di pena. Con il quinto motivo, oggetto di doglianza è il giudizio di colpevolezza riferito al reato ex art. 337 cod. pen., osservandosi sul punto che non vi è stata alcuna resistenza attiva o passiva da parte del ricorrente, il quale semplicemente non ha identificato in modo tempestivo gli operanti, presentatisi in abiti civili e senía Nit0qualificarsi, per cui l'imputato ha creduto legittimamente di essere aggredito. 2I Il sesto motivo è dedicato al trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa della eccessività della pena e del diniego della sospensione condizionale della pena, non essendosi tenuto conto dell'entità dei fatti e della giovane età dell'imputato. Con il settimo motivo, si contesta la statuizione della confisca del denaro, rilevandosi in proposito che la somma rinvenuta nella disponibilità del ricorrente, pari a 530 euro, non poteva essere ritenuta provento della presunta attività di spaccio, avendo l'imputato spiegato di compiere lavori occasionali e di aver portato con sé il denaro per ragioni di sicurezza, temendo che gli potesse essere sottratto dalle persone con cui egli dimorava nel Centro per adulti dove era ospitato. 3. Dopo un rinvio interlocutorio (27 novembre 2025), dovuto al legittimo impedimento del difensore dell'imputato, la trattazione del giudizio veniva aggiornata all'odierna udienza del 29 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la doglianza difensiva muove da un presupposto, ovvero l'asserita condizione di non conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, che trova smentita negli atti processuali, cui questa Corte lia avuto accesso in ragione del tenore dell'eccezione sollevata: DLO... risulta infatti O verbale dell'udienza di convalida dell'arresto del 12 marzo 2024, celebrata dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Roma, che "l'arrestato dichiara e mostra di parlare e comprendere la lingua italiana". Ne consegue che la censura difensiva appare quindi manifestamente infondata, non essendo dovuta alcuna traduzione degli atti processuali nei confronti dell'imputato. 2. Passando al secondo, al terzo, al quarto e al quinto motivo, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi per formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato un'adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli accertamenti svolti dai Carabinieri che, in data 11 marzo 2024, fermavano l'odierno ricorrente durante un controllo, dopo aver notato che lo stesso si era avvicinato a due piante poste a dimora in un'aiuola dove si trovava un sacchetto giallo, dal quale il giovane aveva estratto un piccolo involucro, per poi riposizione il sacchetto sotto una delle piante. In occasione del controllo, [OSCURATO:PERSONA] cominciava a dimenarsi e a sgomitare, colpendo con pugni gli operanti Cioffi e Boragine, che riportavano lesioni personali, giudicate per entrambi guaribili in sette giorni, come da referti medici acquisiti. 3 INel frattempo, veniva recuperato il sacchetto giallo da cui l'imputato poco prima aveva estratto un involucro e al suo interno veniva rinvenuto stupefacente di tipo hashish per circa 972 grammi lordi suddivisi in 11 involucri: dalle analisi chimiche risultava un principio attivo del 33%, con 12.254 dosi medie singole ricavabili. Ciò posto, i giudici di merito hanno ragionevolmente ritenuto configurabili a carico dell'imputato i reati ex art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, 337 cod. pen. e 582-585 cod. pen., osservando, quanto al primo reato, che la detenzione della droga rinvenuta nel sacchetto era senz'altro riferibile a [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato visto dai militari prelevare poco prima dal sacchetto un piccolo involucro, di cui si è poi evidentemente disfatto, non avendo in ogni caso il ricorrente fornito spiegazioni alternative, essendo rimasto silente nel corso dell'intero giudizio. In ordine al reato di resistenza a pubblico ufficio, sono stati rimarcati gli atti platealmente oppositivi compiuti dall'imputato al cospetto degli agenti intervenuti per operare il controllo di polizia giudiziaria resosi necessario in ragione di quanto appena osservato dagli operanti, mentre, quanto alle lesioni personali subite contestualmente all'aggressione dai due Carabinieri e documentate dai referti dell'[OSCURATO:PERSONA]Eugenio, è stato correttamente evidenziato che il relativo reato di cui agli art. 582-585 cod. pen. era procedibile d'ufficio, stante la contestazione dell'aggravante teleologica di cui all'art. 611 n. 21 cod. pen., dovendosi al riguardo ribadire (cfr. Sez. 5, n. 3117 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285846 - 02) che il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, ma non gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni, sicché sono in tal caso configurabili anche il reato di lesioni personali e la circostanza aggravante del nesso teleologico. 2.1. Orbene, in quanto scaturita da una disamina non irrazionale degli elementi probatori acquisiti, la valutazione dei giudici di merito circa l'ascrivibilità a [OSCURATO:PERSONA] delle condotte illecite a lui contestate resiste alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una rilettura alternativa delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa non consentita in sede di legittimità, essendo consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 5465 del 04/ 1/2020, dep. 2021), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, come quello in esame, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui la manifesta infondatezza delle censure difensive in punto di responsabilità. 4 rì,3. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al sesto motivo. Ed invero, nel confermare il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice, la Corte territoriale ha osservato che la giovane età dell'imputato è stata già valorizzata ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, peraltro applicate nella massima estensione, mentre il discostannento della pena base dal minimo edittale per il più grave reato di cui al capo A è stato giustificato alla luce sia del significativo dato ponderale, sia della personalità del ricorrente, il quale è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno e 8 mesi di reclusione per un reato ulteriore commesso nel gennaio 2024, elemento questo posto a fondamento del diniego della sospensione condizionale anche per i fatti di causa. Orbene, anche in tal caso, a fronte di un percorso argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che invero si articolano nella sostanziale proposizione di differenti valutazioni di merito, che, come detto, esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. 4. Inammissibile, infine, è anche il settimo motivo, dovendosi rilevare che nell'atto di appello alcuna censura era stata dedicata alla statuizione della confisca, il che spiega il silenzio argomentativo della sentenza impugnata sul punto, a ciò dovendosi solo aggiungere che, in ogni caso, il giudice di primo grado aveva adeguatamente illustrato (cfr. pagina 4 della sentenza del Tribunale) le ragioni poste a fondamento della confisca del denaro sequestrato, ragionevolmente ritenuto provento del reato di cui al capo A, e ciò anche in ragione dell'assenza di una stabile e remunerativa attività lavorativa da parte dell'imputato. 5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M