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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21118/2026

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vedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 14/10/2025 la Corte di appello di Bari ha confermato lasentenza del 30/01/2024 con la quale il Tribunale di Bari, ritenuta l’ipotesiRosanna Florio alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi 9 di reclusione edeuro 500 di multa.Secondo le conformi sentenze di merito la Florio aveva ricevuto un assegnobancario dell’importo di circa 717 euro di provenienza furtiva che aveva poiportato all’incasso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputata, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., viziodi motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell’imputata per ilreato di ricettazione.

La difesa lamenta che i Giudici di merito avevano ritenutosussistente il reato nonostante difettasse la prova della provenienza delittuosadell’assegno che la Florio aveva portato all’incasso, posto che era stata acquisitasolo una copia del titolo e non era stata effettuata alcuna perizia, sicché non eradimostrata la contraffazione dello stesso.

La motivazione era anchecontraddittoria in ordine al dolo del reato, in quanto non aveva considerato chel’assegno risultava intestato all’imputata, la quale, a riprova della sua buonafede, lo aveva portato all'incasso esibendo i suoi documenti di identità.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.proc. pen., vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta diproscioglimento ai sensi dell’art. 131bis cod. pen.

Secondo il difensore la Corteterritoriale aveva indebitamente valorizzato, nel rigettare il motivo di appello,una condanna per reato commesso successivamente al fatto per cui si procede, enon aveva considerato che il danno arrecato (700 euro) era tenue soprattutto sevalutato in rapporto alla condizione patrimoniale del danneggiato ([OSCURATO:SOCIETA]).3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, inmancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quantodisposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'affermazione diresponsabilità dell'imputata, è inammissibile perché si presenta privo dellanecessaria specificità intrinseca ed estrinseca.

Questa Corte ha infatticostantemente ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che presentimotivi generici, per tali intendendosi non solo quelli intrinsecamenteindeterminati, fondati su mere formule di stile, su considerazioni astratte o nonpertinenti al caso concreto (cd genericità intrinseca), ma anche quelli chedifettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato (cd. genericità estrinseca) (ex plurimis Sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; conforme Sez. 2, n.51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01).

Nel caso in esame i Giudici dimerito hanno affermato che, secondo quanto emerso dalla denuncia dellapersona offesa, l'assegno portato all'incasso dall'imputata originariamente erastato emesso per l'importo di 717 euro dalla società [OSCURATO:SOCIETA] a favore di Elodiastessa non aveva mai ricevuto.

Da ciò emergeva in maniera evidente chel'assegno era stato trafugato da ignoti durante la spedizione.

Risultava altresìpalese che il titolo era stato anche alterato, posto che al momento dell'incasso iltitolo recava il nominativo di un soggetto diverso dal beneficiario originario.

Sitratta di una motivazione del tutto logica e non contraddittoria con la quale ladifesa omette di confrontarsi, limitandosi ad insistere sulla necessità di unaperizia volta ad accertare la contraffazione dell'assegno che era palesementesuperflua, tanto più che, come detto, il delitto presupposto non era solamente ilfalso in titolo di credito ma anche il furto dello stesso.Quanto invece all'elemento psicologico la Corte territoriale ha preso atto chel'imputata non aveva fornito alcuna giustificazione delle modalità con le quali eraentrata in possesso dell'assegno né aveva provato di vantare nei confronti diENEL spa pretese creditorie che giustificassero l'emissione di un assegno in suofavore da parte di tale società.

I Giudici di merito hanno dunque fatto correttaapplicazione del consolidato principio di diritto, più volte ribadito da questaCorte, secondo il quale risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovatonella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatoriindicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reatopresupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso(Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 – 01) o ne fornisca unainattendibile (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01).

Delresto, il solo dato che l'imputata si è fatta identificare all'atto dell'incasso non èelemento decisivo, atteso che tale condotta, vista la natura del bene ricettato,era necessaria ai fini del conseguimento del profitto del reato.Il motivo è quindi inammissibile in quanto, a fronte di una sentenza diappello che ha adeguatamente vagliato e disatteso le censure dell'appellante,con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fattipienamente aderente alle risultanze probatorie, la difesa della ricorrente si limitaad una mera reiterazione degli argomenti disattesi senza articolare specifichecritica alle ragioni di fatto e di diritto a base del provvedimento impugnato.2.

Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata applicazione della causadi non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., è al pari del primo inammissibilein quanto versato in fatto e aspecifico.La causa di non punibilità invocata dalla difesa della ricorrente richiede lacontestuale e concorrente sussistenza di tutti gli elementi (positivi e negativi)indicati dall'art. 131bis cod. pen., in base ai quali si può affermare, da un lato,che l'offesa è particolarmente tenue e, dall’altro, che il comportamento risultanon abituale.

È quindi sufficiente la presenza anche di un solo elemento ostativoad escludere l'applicabilità dell'esimente.

La Corte di appello, facendo correttaapplicazione di tali principi di diritto, ha ritenuto che per la somma portata daltitolo ricettato (oltre 700 euro) il danno o il pericolo arrecato dal reato nonpotesse ritenersi esiguo.

Si tratta di motivazione non illogica né contraddittoria,tanto più che nel caso in esame, persona offesa e danneggiata dal reato non èsolo [OSCURATO:SOCIETA], come assuma la difesa, ma anche il privato cittadino beneficiariodel titolo.

Le censure della difesa dunque – più che criticare la coerenza e latenuta logica del provvedimento impugnato o denunciare violazioni di specifichenorme di legge processuale o sostanziale – si limitano a prospettare una letturaalternativa delle prove assunte e a richiedere a questa Corte una, nonconsentita, diversa valutazione dei fatti accertati, ponendosi così il motivodedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen.3.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 14/10/2025 la Corte di appello di Bari ha confermato lasentenza del 30/01/2024 con la quale il Tribunale di Bari, ritenuta l’ipotesiRosanna Florio alla pena (condizionalmente sospesa) di mesi 9 di reclusione edeuro 500 di multa.Secondo le conformi sentenze di merito la Florio aveva ricevuto un assegnobancario dell’importo di circa 717 euro di provenienza furtiva che aveva poiportato all’incasso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputata, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., viziodi motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell’imputata per ilreato di ricettazione. La difesa lamenta che i Giudici di merito avevano ritenutosussistente il reato nonostante difettasse la prova della provenienza delittuosadell’assegno che la Florio aveva portato all’incasso, posto che era stata acquisitasolo una copia del titolo e non era stata effettuata alcuna perizia, sicché non eradimostrata la contraffazione dello stesso. La motivazione era anchecontraddittoria in ordine al dolo del reato, in quanto non aveva considerato chel’assegno risultava intestato all’imputata, la quale, a riprova della sua buonafede, lo aveva portato all'incasso esibendo i suoi documenti di identità.2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.proc. pen., vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta diproscioglimento ai sensi dell’art. 131bis cod. pen. Secondo il difensore la Corteterritoriale aveva indebitamente valorizzato, nel rigettare il motivo di appello,una condanna per reato commesso successivamente al fatto per cui si procede, enon aveva considerato che il danno arrecato (700 euro) era tenue soprattutto sevalutato in rapporto alla condizione patrimoniale del danneggiato ([OSCURATO:SOCIETA]).3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, inmancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quantodisposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'affermazione diresponsabilità dell'imputata, è inammissibile perché si presenta privo dellanecessaria specificità intrinseca ed estrinseca. Questa Corte ha infatticostantemente ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che presentimotivi generici, per tali intendendosi non solo quelli intrinsecamenteindeterminati, fondati su mere formule di stile, su considerazioni astratte o nonpertinenti al caso concreto (cd genericità intrinseca), ma anche quelli chedifettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato (cd. genericità estrinseca) (ex plurimis Sez. U, n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; conforme Sez. 2, n.51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01). Nel caso in esame i Giudici dimerito hanno affermato che, secondo quanto emerso dalla denuncia dellapersona offesa, l'assegno portato all'incasso dall'imputata originariamente erastato emesso per l'importo di 717 euro dalla società [OSCURATO:SOCIETA] a favore di Elodiastessa non aveva mai ricevuto. Da ciò emergeva in maniera evidente chel'assegno era stato trafugato da ignoti durante la spedizione. Risultava altresìpalese che il titolo era stato anche alterato, posto che al momento dell'incasso iltitolo recava il nominativo di un soggetto diverso dal beneficiario originario. Sitratta di una motivazione del tutto logica e non contraddittoria con la quale ladifesa omette di confrontarsi, limitandosi ad insistere sulla necessità di unaperizia volta ad accertare la contraffazione dell'assegno che era palesementesuperflua, tanto più che, come detto, il delitto presupposto non era solamente ilfalso in titolo di credito ma anche il furto dello stesso.Quanto invece all'elemento psicologico la Corte territoriale ha preso atto chel'imputata non aveva fornito alcuna giustificazione delle modalità con le quali eraentrata in possesso dell'assegno né aveva provato di vantare nei confronti diENEL spa pretese creditorie che giustificassero l'emissione di un assegno in suofavore da parte di tale società. I Giudici di merito hanno dunque fatto correttaapplicazione del consolidato principio di diritto, più volte ribadito da questaCorte, secondo il quale risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovatonella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatoriindicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reatopresupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso(Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 – 01) o ne fornisca unainattendibile (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01). Delresto, il solo dato che l'imputata si è fatta identificare all'atto dell'incasso non èelemento decisivo, atteso che tale condotta, vista la natura del bene ricettato,era necessaria ai fini del conseguimento del profitto del reato.Il motivo è quindi inammissibile in quanto, a fronte di una sentenza diappello che ha adeguatamente vagliato e disatteso le censure dell'appellante,con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione dei fattipienamente aderente alle risultanze probatorie, la difesa della ricorrente si limitaad una mera reiterazione degli argomenti disattesi senza articolare specifichecritica alle ragioni di fatto e di diritto a base del provvedimento impugnato.2. Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata applicazione della causadi non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., è al pari del primo inammissibilein quanto versato in fatto e aspecifico.La causa di non punibilità invocata dalla difesa della ricorrente richiede lacontestuale e concorrente sussistenza di tutti gli elementi (positivi e negativi)indicati dall'art. 131bis cod. pen., in base ai quali si può affermare, da un lato,che l'offesa è particolarmente tenue e, dall’altro, che il comportamento risultanon abituale. È quindi sufficiente la presenza anche di un solo elemento ostativoad escludere l'applicabilità dell'esimente. La Corte di appello, facendo correttaapplicazione di tali principi di diritto, ha ritenuto che per la somma portata daltitolo ricettato (oltre 700 euro) il danno o il pericolo arrecato dal reato nonpotesse ritenersi esiguo. Si tratta di motivazione non illogica né contraddittoria,tanto più che nel caso in esame, persona offesa e danneggiata dal reato non èsolo [OSCURATO:SOCIETA], come assuma la difesa, ma anche il privato cittadino beneficiariodel titolo. Le censure della difesa dunque – più che criticare la coerenza e latenuta logica del provvedimento impugnato o denunciare violazioni di specifichenorme di legge processuale o sostanziale – si limitano a prospettare una letturaalternativa delle prove assunte e a richiedere a questa Corte una, nonconsentita, diversa valutazione dei fatti accertati, ponendosi così il motivodedotto al di fuori di quelli consentiti dall'art. 606 cod. proc. pen.3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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