CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 37536/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4321/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FORLI' n. 4222 /2017 depositata il29/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto, depositato in data 29/12/2017, il Tribunale di Forlì rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta dall’Agenzia delle Entrate così confermando il provvedimento del giudice delegato che aveva dichiarato inammissibile «fino all’esito del procedimento davanti all’Agenzia delle Entrate» la domanda tardiva di insinuazione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] srl proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] per il credito complessivo di € 1.005.396,33 per mancato versamento di IRES, IVA E IRAP con riferimento agli anni di imposta 2011 e 2012 come da avvisi di accertamento ed iscrizione straordinaria a ruolo. 1.1 Riteneva il Tribunale che mancava l’interesse ad agire da parte dell’Agenzia delle Entrate in quanto l’opposizione era rivolta avverso il provvedimento del G.D. che non aveva escluso né limitato il credito dell’opponente ma lo aveva dichiarato «inammissibile ad tempus» ovvero sino all’esito del procedimento davanti all’Agenzia delle Entrate. Evidenziavano i giudici di merito che l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto proporre una nuova istanza di insinuazione al passivo e che neppure poteva ammettersi una ammissione al passivo con riserva «stante la tardività della relativa domanda - peraltro difettante dei relativi presupposti-che non risulta essere proposta in sede di insinuazione al passivo». L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 93,96,97 e 98 del r.d. 267/42 (legge fall.) nonché degli artt. 99 e 100 cpc, in relazione all’art 360 1° comma nr 4 cpc. S i sostiene che, contrariamente all’assunto del Tribunale, l’[OSCURATO:PERSONA] era portatrice dell’interesse ad impugnare il provvedimento del G.D di esclusione del credito erariale. 1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 93,96,97 e 98 del r.d. 267/1942 nonché degli artt. 87 e 88 dPR 602/73, in relazione all’art 360 comma 1° nr. 3 cpc per aver il Tribunale errato nel non ritenere configurabile, in presenza di contestazione da parte del Curatore, l’ammissione con riserva. 2. Il primo motivo è fondato. 2.1 Ai sensi dell’art. 98 2° comma l.fall. l’opposizione allo stato passivo può essere proposta dai creditori i quali lamentino che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. 2.2 La nuova formulazione, come la precedente definizione dei creditori «esclusi», consente di affermare che legittimati a proporre opposizione siano tutti i creditori che si sono visti respingere la propria domanda dal giudice delegato nei termini e nei contenuti in cui era stata proposta e ciò a prescindere dal fatto che il rigetto sia stato fondato su motivi di merito o di rito. 2.3 Orbene, non vi è dubbio che la statuizione del giudice delegato di dichiarare inammissibile «fino all’esito del procedimento davanti all’Agenzia delle Entrate» abbia avuto sfavorevoli ripercussioni per il creditore che non ha ottenuto l’immediato riconoscimento del proprio credito come da domanda o, quanto meno, l’ammissione con riserva e, quindi, può ascriversi nel novero delle decisioni di esclusione del credito. 2.4 Non è condivisibile l’ulteriore passaggio della motivazione secondo il quale la decisione del G.D consente all’Amministrazione di proporre una nuova istanza di insinuazione al passivo, in quanto la formale declaratoria di «inammissibilità» configura in realtà una sostanziale ipotesi di rigetto. 2.5 Secondo il combinato disposto degli artt. 93, 4° comma e 96, 1° comma l.fall. la domanda va dichiarata inammissibile, e, quindi, può essere riproposta, solo se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nr 1),2) e 3) dell’art. 93 3° comma l. fall. (indicazione della procedura e delle parti, determinazione della somma da insinuare e esposizione dei fatti e delle ragioni su cui si fonda la domanda). 2.6 Nel caso di specie la decisione di «inammissibilità» della domanda non si fonda sulla carenza degli elementi del ricorso (indicazione delle parti, oggetto della domanda e causa petendi) ma su un esame «di merito» della domanda e precisamente sulla sospensione della sua proponibilità in pendenza di un procedimento di autotutela o finalizzato alla adesione. 2.7 Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, l’Agenzia delle Entrate deve ritenersi titolare dell’interesse a proporre opposizione avverso il decreto del giudice delegato che aveva sostanzialmente escluso il proprio credito. 3. E’ fondato anche il secondo motivo che investe la ratio decidendi che ha escluso l’ammissione del credito insinuato dall’Agenzia delle Entrate al passivo con riserva «stante la tardività della relativa domanda - peraltro difettante dei relativi presupposti - che non risulta essere proposta in sede di insinuazione al passivo». 3.1 In primo luogo non è dato comprendere la ragione per la quale il Tribunale abbia ritenuto non possibile ammettere con riserva un credito in presenza di una domanda tardiva. 3.2 Va, inoltre, rilevato che il potere di disporre l’ammissione del credito con riserva nelle ipotesi espressamente previste dall’art 96 l.fall. o da leggi speciali (nel caso di specie art 88 dPR 602/73) è rimesso al giudice delegato. 3.3 Al riguardo questa Corte ha affermato che «In tema di formazione dello stato passivo, l'apposizione della riserva prevista dall'art. 96, comma 2, n. 2, l.fall. (nel testo conseguente alle modifiche apportate dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) costituisce un potere officioso del giudice di merito, il quale, pertanto, accogliendo la domanda di insinuazione del credito al rimborso di un prestito obbligazionario, può legittimamente apporre, ove fondata su titoli prodotti in mera copia, la riserva della loro esibizione in originale, pur se l'ammissione con riserva non sia stata richiesta o sia stata richiesta tardivamente» (cfr. Cass. 24449/2015; vedi anche Cass 24539/2013) 4. In accoglimento del ricorso l’impugnato decreto va cassato con rinvio della causa al Tribunale di Forlì in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Forlì in diversa comp