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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 1966

Cassazione n. 42432/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/03/1966 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/01/1980 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso limitatamente al trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] con due motivi e [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo e il secondo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], protesi a contestare la motivazione posta a fondamento della dichiarazione di sua responsabilità, anche sotto il profilo della correttezza in diritto della utilizzazione a fini di prova della individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pag. 2, punti 11, 12 e 13 della sentenza impugnata) con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - che il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si eccepisce l'estinzione del reato per maturata prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello, è manifestamente infondato atteso che, per effetto del riconoscimento a suo carico della recidiva specifica, il termine massimo di prescrizione ex art. 161, comma 2, cod. pen. (pari ad anni dieci dalla data del commesso reato) non è ancora interamente decorso; - che il secondo motivo sempre nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale ci si duole della mancata esclusione della recidiva contestata (art. 99, comma 2, cod. pen.) non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'esame dell'atto di appello (a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 20/12/2014) che l'imputato avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931): motivazione che è tale nel caso di specie (cfr. pag. 1, punto 7, della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/03/1966 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/01/1980 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso limitatamente al trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] con due motivi e [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo e il secondo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], protesi a contestare la motivazione posta a fondamento della dichiarazione di sua responsabilità, anche sotto il profilo della correttezza in diritto della utilizzazione a fini di prova della individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa, sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pag. 2, punti 11, 12 e 13 della sentenza impugnata) con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - che il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si eccepisce l'estinzione del reato per maturata prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello, è manifestamente infondato atteso che, per effetto del riconoscimento a suo carico della recidiva specifica, il termine massimo di prescrizione ex art. 161, comma 2, cod. pen. (pari ad anni dieci dalla data del commesso reato) non è ancora interamente decorso; - che il secondo motivo sempre nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale ci si duole della mancata esclusione della recidiva contestata (art. 99, comma 2, cod. pen.) non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'esame dell'atto di appello (a firma dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 20/12/2014) che l'imputato avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931): motivazione che è tale nel caso di specie (cfr. pag. 1, punto 7, della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere
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