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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 gennaio 2026

Cassazione n. 25593/2026

Testo disponibile della fonte

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uratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, con ordinanza del 19.3.2026, ha rigettato la richiesta di revoca del Daspo con prescrizioni di cui all'art.6, commi 1 e 2, Legge n. 401/89, emesso con provvedimento del Questore di Genova in data 19.1.2026.

Nel provvedimento impugnato si evidenzia che la difesa fonda la propria richiesta di revoca su argomenti attinenti squisitamente al merito di un'accusa ex art. 73 DPR n. 309/90, che si attagliano ad un procedimento penale e non al Daspo, che è una misura di prevenzione amministrativa.

Si sottolinea, quindi, che non sono mutati i presupposti che ne hanno giustificato l'applicazione.

2. Avverso il suddetto provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione per avere il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari omesso ogni valutazione in merito al giudizio di pericolosità, trascurando gli elementi prospettati dalla difesa circa l'assenza di offensività della condotta di detenzioneposta in essere dall'indagato.

Si sottolinea che la difesa aveva sottoposto all'attenzione del GIP il merito della vicenda che aveva originato il DASPO in quanto: 1) la perquisizione era avvenuta nell'esercizio commerciale dell'[OSCURATO:PERSONA], imprenditore di canapa industriale; 2) la merce in sequestro era priva di efficacia drogante, avendo valori di principio attivo THC inferiori allo 0,5%; 3) non vi erano elementi dai quali desumere la pericolosità dell'[OSCURATO:PERSONA].

Secondo la difesa, il prevenuto non può essere considerato pericoloso, in quanto non ha commesso un reato previsto dal DPR n. 309/90 (presupposto ai sensi dell'art. 6, lett. c) L. n. 401/89 per l'applicazione del DASPO c.d. fuori contesto).

3. Il Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria ritualmente trasmessa ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, atteso che, in ragione del principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione e del tenore dell'art. 6 comma 4 L. n. 401/89, il ricorso per cassazione è ammesso unicamente avverso i provvedimenti di convalida del daspo, non anche avverso il provvedimento di diniego di revoca dello stesso, di cui ci si duole nella specie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve in primo luog rilevarsi che l'istanza di trattazione orale proposta dal ricorrente è stata dovero amente disattesa, procedendosi con rito camerale non partecipato ex art. 611, c mma 1, cod. proc. pen. 2.

Il ricorso è inammi sibile.

Occorre premettere che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui questo Collegio intende dare seguito, «In tema di violenza negli stadi, competente a provvedere sulla richiesta di revoca o modifica del provvedimento, previsto dall'art. 6, comma secondo, I.n. 401 del 1989, impositivo dell'obbligo di comparire ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza di manifestazioni sportive, è il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento medesimo. (In motivazione, la Corte ha osservato che la natura di misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione giustifica la necessità che il [OSCURATO:PERSONA] si pronunci sulla permanenza degli elementi posti a base del provvedimento impositivo dell'obbligo, ovvero sulle modalità esecutive dello stesso che abbiano una concreta ed effettiva incidenza sul rispetto della misura e, di conseguenza, sulla limitazione della libertà)». (Sez. 3, n. 24819 del 08/04/2016, Di, Rv. 267199 - 01; in senso conforme Sez. 3, n. 15704 del 04/03/2026 Rv. 289768 - 01; SEz. 3, n. 9575 del 4/3/2026; Sez. 3, n. 2609 del 16/12/2024, dep. 2025).

La Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 193 del 30 maggio 1996, ha affermato che «il provvedimento che impone l'obbligo a comparire negli uffici di polizia viene a configurarsi come atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del 2soggetto tenuto a comparire, imponendone la presenza negli uffici addetti al controllo dell'osservanza della misura e comportando, altresì, una restrizione della sua libertà di movimento durante una fascia oraria determinata».

Dunque, ancorché prefiguri una compressione di "portata e conseguenze molto più limitate sulla libertà personale del destinatario" rispetto a misure quali l'arresto o il fermo di polizia giudiziaria (Corte Costituzionale, sentenza n. 144 del 1997), il provvedimento del questore rientra pur sempre ed a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 13 della Costituzione.

Anche la fase successiva ed (eventuale) della modifica o della revoca dell'obbligo di presentazione impone, pertanto, l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, il cui provvedimento sarà impugnabile ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. per "violazione di legge" e 568, comma 2, cod. proc. pen.

Nel caso in esame, la difesa denuncia una omessa valutazione da parte del GIP della pericolosità sociale dell'odierno ricorrente, ma sostanzialmente sollecita una nuova valutazione del provvedimento di convalida del DASPO, che non è stato mai impugnato.

Al riguardo va evidenziato che l'istanza di revoca o modifica delle prescrizioni imposte dal Questore deve presentare degli elementi nuovi in grado di modificare il quadro di pericolosità posto a fondamento del provvedimento di convalida.

Nella fattispecie de qua, nessun elemento nuovo è stato addotto dalla difesa, come sottolineato dal GIP nel provvedimento impugnato e, in ordine alla pericolosità sociale nessuna valutazione doveva essere compiuta, come precisato nel provvedimento di convalida, in quanto [OSCURATO:PERSONA] era stato già destinatario di un altro DASPO.

Correttamente il GIP ha ritenuto la pericolosità presunta, in quanto nel caso di specie ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989, di persona già destinataria di Daspo, nella quale, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, perché più aderente al dato letterale della norma, il giudice, fermo il dovere di valutare compiutamente i fatti indicati dall'autorità di pubblica di sicurezza, non è tenuto a dare conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento (Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 - 02; Sez. 3, n. 16967 del 9/4/2026).

3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che,3 v2/tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, con ordinanza del 19.3.2026, ha rigettato la richiesta di revoca del Daspo con prescrizioni di cui all'art.6, commi 1 e 2, Legge n. 401/89, emesso con provvedimento del Questore di Genova in data 19.1.2026. Nel provvedimento impugnato si evidenzia che la difesa fonda la propria richiesta di revoca su argomenti attinenti squisitamente al merito di un'accusa ex art. 73 DPR n. 309/90, che si attagliano ad un procedimento penale e non al Daspo, che è una misura di prevenzione amministrativa. Si sottolinea, quindi, che non sono mutati i presupposti che ne hanno giustificato l'applicazione. 2. Avverso il suddetto provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione per avere il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari omesso ogni valutazione in merito al giudizio di pericolosità, trascurando gli elementi prospettati dalla difesa circa l'assenza di offensività della condotta di detenzioneposta in essere dall'indagato. Si sottolinea che la difesa aveva sottoposto all'attenzione del GIP il merito della vicenda che aveva originato il DASPO in quanto: 1) la perquisizione era avvenuta nell'esercizio commerciale dell'[OSCURATO:PERSONA], imprenditore di canapa industriale; 2) la merce in sequestro era priva di efficacia drogante, avendo valori di principio attivo THC inferiori allo 0,5%; 3) non vi erano elementi dai quali desumere la pericolosità dell'[OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa, il prevenuto non può essere considerato pericoloso, in quanto non ha commesso un reato previsto dal DPR n. 309/90 (presupposto ai sensi dell'art. 6, lett. c) L. n. 401/89 per l'applicazione del DASPO c.d. fuori contesto). 3. Il Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria ritualmente trasmessa ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, atteso che, in ragione del principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione e del tenore dell'art. 6 comma 4 L. n. 401/89, il ricorso per cassazione è ammesso unicamente avverso i provvedimenti di convalida del daspo, non anche avverso il provvedimento di diniego di revoca dello stesso, di cui ci si duole nella specie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve in primo luog rilevarsi che l'istanza di trattazione orale proposta dal ricorrente è stata dovero amente disattesa, procedendosi con rito camerale non partecipato ex art. 611, c mma 1, cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammi sibile. Occorre premettere che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui questo Collegio intende dare seguito, «In tema di violenza negli stadi, competente a provvedere sulla richiesta di revoca o modifica del provvedimento, previsto dall'art. 6, comma secondo, I.n. 401 del 1989, impositivo dell'obbligo di comparire ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza di manifestazioni sportive, è il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento medesimo. (In motivazione, la Corte ha osservato che la natura di misura di prevenzione dell'obbligo di presentazione giustifica la necessità che il [OSCURATO:PERSONA] si pronunci sulla permanenza degli elementi posti a base del provvedimento impositivo dell'obbligo, ovvero sulle modalità esecutive dello stesso che abbiano una concreta ed effettiva incidenza sul rispetto della misura e, di conseguenza, sulla limitazione della libertà)». (Sez. 3, n. 24819 del 08/04/2016, Di, Rv. 267199 - 01; in senso conforme Sez. 3, n. 15704 del 04/03/2026 Rv. 289768 - 01; SEz. 3, n. 9575 del 4/3/2026; Sez. 3, n. 2609 del 16/12/2024, dep. 2025). La Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 193 del 30 maggio 1996, ha affermato che «il provvedimento che impone l'obbligo a comparire negli uffici di polizia viene a configurarsi come atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del 2soggetto tenuto a comparire, imponendone la presenza negli uffici addetti al controllo dell'osservanza della misura e comportando, altresì, una restrizione della sua libertà di movimento durante una fascia oraria determinata». Dunque, ancorché prefiguri una compressione di "portata e conseguenze molto più limitate sulla libertà personale del destinatario" rispetto a misure quali l'arresto o il fermo di polizia giudiziaria (Corte Costituzionale, sentenza n. 144 del 1997), il provvedimento del questore rientra pur sempre ed a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 13 della Costituzione. Anche la fase successiva ed (eventuale) della modifica o della revoca dell'obbligo di presentazione impone, pertanto, l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, il cui provvedimento sarà impugnabile ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. per "violazione di legge" e 568, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso in esame, la difesa denuncia una omessa valutazione da parte del GIP della pericolosità sociale dell'odierno ricorrente, ma sostanzialmente sollecita una nuova valutazione del provvedimento di convalida del DASPO, che non è stato mai impugnato. Al riguardo va evidenziato che l'istanza di revoca o modifica delle prescrizioni imposte dal Questore deve presentare degli elementi nuovi in grado di modificare il quadro di pericolosità posto a fondamento del provvedimento di convalida. Nella fattispecie de qua, nessun elemento nuovo è stato addotto dalla difesa, come sottolineato dal GIP nel provvedimento impugnato e, in ordine alla pericolosità sociale nessuna valutazione doveva essere compiuta, come precisato nel provvedimento di convalida, in quanto [OSCURATO:PERSONA] era stato già destinatario di un altro DASPO. Correttamente il GIP ha ritenuto la pericolosità presunta, in quanto nel caso di specie ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 5, legge n. 401 del 1989, di persona già destinataria di Daspo, nella quale, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, perché più aderente al dato letterale della norma, il giudice, fermo il dovere di valutare compiutamente i fatti indicati dall'autorità di pubblica di sicurezza, non è tenuto a dare conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento (Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523 - 02; Sez. 3, n. 16967 del 9/4/2026). 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che,3 v2/tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M
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