CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 04729/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n.12/Rg 23741 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la loro condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché non si confronta con la sentenza impugnata che alle pagg. 2-3 ha fondato la propria decisione, conforme a quella del Tribunale, sulla testimonianza qualificata degli operanti, confermate dalla certificazione medica, così da rendere inammissibile la richiesta rivalutazione delle prove sotto profili di merito; altrettanto inammissibile è il motivo relativo al trattamento sanzionatorio in cui il discostamento, peraltro limitato, dal limite edittale si è fondato proprio sulla gravità dei fatti e quello riguardante la prescrizione in quanto risulta contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]