CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 09564/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione degli artt. 186 cod. strada e 379 reg. di esecuzione cod. strada in riferimento alla prova dell'elemento oggettivo del reato, motivazione manifestamente illogica; 2. Reiezione della richiesta di espiazione della pena detentiva mediante la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 545 bis cod. proc. pen. e 53 e 56 bis I. 689/81 come introdotti dal d.lgs 150/22. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). La consolidata giurisprudenza citata ribadisce, altresì, che l'esistenza di un apparato normativo che regola le caratteristiche e i controlli periodici degli etilometri rende non mutuabili i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, in riferimento all'attività di accertamento mediante lo strumento di rilevamento elettronico della velocità, secondo cui è illegittima la disposizione censurata (art. 45 co. 6 cod. strada), nella parte in cui non prevede che i c.d. autovelox siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Con motivazione priva di aporie logiche la sentenza impugnata evidenzia, nel caso esaminato, che: la prova dell'omologazione dello strumento utilizzato per accertare lo stato di ebbrezza dell'imputato è fornita dal verbale di accertamento acquisito agli atti, pienamente utilizzabile in virtù del rito abbreviato prescelto; il ricorrente presentava evidenti manifestazioni sintomatologiche collegate all'assunzione di alcol (alito vinoso, occhi lucidi, linguaggio sconnesso); i due scontrini avevano registrato una concentrazione di alcol pari a 2,00 g/l alla prima prova e 1,81 g/I alla seconda prova; la difesa non ha assolto all'onere di allegazione - il quale deve essere improntato a criteri di specificità e concretezza - riguardante il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi non si confrontano con la congrua motivazione espressa dalla Corte di appello, la quale, richiamando i precedenti anche specifici annoverati dal ricorrete, il comportamento serbato dall'imputato ed il fatto che l'imputato abbia già beneficiato in passato dell'istituto del lavoro di pubblica utilità, ha escluso la possibilità di una prognosi positiva in ordine al rispetto delle prescrizioni e degli obblighi di cui al corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità richiesto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere est