CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15174/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1 e 4, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 in quanto, in concorso tra loro, all'interno della loro abitazione illecitamente detenevano al fine di cessione a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso lordo di gr. 36,12, del tipo hashish del peso di gr. 0,54 e del tipo marijuana del peso lordo di gr. 205,86. Il procedimento traeva origine dalla perquisizione dell'abitazione ove vivevano i due imputati in cui erano state rinvenute le sostanze dianzi indicate nonché strumentazione idonea al confezionamento della sostanza in dosi. Interposto gravame da parte di entrambi gli imputati, la Corte di Appello di Roma, in data 7 dicembre 2020, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lei ascritto ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per non aver commesso il fatto e ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] confermando per il resto la sentenza. 2. Avverso tale pronuncia l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 192 e 546 cod.proc.pen. con riferimento all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen.- illogicità della motivazione in seguito al travisamento del fatto e ad inversione valutativa degli elementi di prova con mancanza di conciliazione tra fatto travisato e illogicità della decisione. Assume a riguardo la manifesta illogicità del ragionamento seguito dalla sentenza d'appello, laddove ha valorizzato le dichiarazioni rese ex art. 210 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] solo in favore di [OSCURATO:PERSONA], evidenza che invece non è stata valorizzata allorché è stata analizzata la condotta addebitata all'odierno prevenuto. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 546 cod.proc.pen. con riferimento all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen.- carenza della motivazione a seguito di mancata risposta ad una specifica censura mossa nei motivi di gravame. A riguardo il ricorrente espone che il giudice di appello non avrebbe adeguatamente risposto ad una specifica censura difensiva in merito al ruolo assunto dal prevenuto per quanto attiene alla detenzione della cocaina, fondando la sua responsabilità sull'affinità delle fascette utilizzate per il confezionamento della cocaina a quelle utilizzate per il confezionamento della marjivana. [OSCURATO:PERSONA] 1.5 Il primo motivo è infondato. Il vizio della illogicità manifesta della motivazione ricorre nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (vedi da ultimo Sez. 5, 20.1.2021, n. 19318, Cappella, Rv. 281105). Ciò posto, è pacifico in giurisprudenza che la prospettazione, da parte del ricorrente, di ricostruzioni alternative dei fatti, anche plausibili, non è sufficiente a giustificare un sindacato di legittimità che deve limitarsi a verificare se vi siano contraddizioni o illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. Tale principio è stato riaffermato anche dopo l'introduzione del principio del ragionevole dubbio nell'art. 533 cod.proc.pen, ad opera della legge 46/2006, che non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e che pertanto non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, 7.2.2017, n. 29480, Cammarata, Rv. 270519). 2. Nella specie, a prescindere dal rilievo che il ricorrente si duole della mera "illogicità" della motivazione e non già della sua "manifesta illogicità", dalla lettura della sentenza impugnata non si riscontra alcun vizio nell'iter logico- argomentativo che ha condotto alla condanna dell'odierno imputato. L'asserita diversa valenza che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 210 cod.proc.pen. avrebbero avuto nel giudizio formulato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è del pari infondata in quanto non tiene conto che dette dichiarazioni vanno ad inserirsi in un più complesso e articolato quadro probatorio cristallizzatosi in termini diversi con riguardo alla posizione dei due originari imputati. Ed invero la sentenza impugnata individua puntualmente una serie di elementi a carico dell'imputato, ovvero la sua confessione sulla detenzione della mariujana; condotta che per le peculiari modalità di confezionamento si salda con la parallela attività di detenzione della cocaina tenuto conto altresì del particolare delle dosi chiuse in cellophane con fascetta metallica di colore verde uguale a quella usata per la marijuana. Diverso il quadro riguardante la sorella [OSCURATO:PERSONA], dichiarata estranea alla vicenda e con attività lavorativa svolta all'esterno dell'appartamento. 3. Infondata è anche la seconda censura. Con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] il giudice d'appello ha ritenuto provata la detenzione della marijuana sulla base della piena confessione resa sul punto e dalla circostanza che un grosso quantitativo era occultato sotto il suo letto ed in un mobile nella sua disponibilità, nonché per la strumentazione rinvenuta per il confezionamento. Quanto alla detenzione della cocaina, la Corte territoriale ha considerato che, anche a volere ritenere che la cocaina fosse stata acquistata dal fratello Claudio, l'accertata attività di confezionamento e suddivisione della marijuana induce a ritenere che nell'appartamento la stessa attività fosse svolta anche per la cocaina sul rilievo che «..le dosi di cocaina rinvenute nell'armadio e l'involucro nascosto nelle scarpe erano chiuse in cellophane con fascetta metallica di colore verde, la stessa adoperata per la marijuana». Non ricorre nella specie un'ipotesi di mancanza di motivazione, avendo la sentenza impugnata ampiamente esposto le ragioni sulle quali ha fondato il giudizio di colpevolezza, formulato nei confronti del Martini come dianzi precisato. 4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] stensore Marin AZIò- U