CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12018/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i lette le conclusioni del PG., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 gennaio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Avellino del 13.1.2020, con il quale era stata respinta la richiesta di concessione della liberazione anticipata in relazione al periodo di custodia cautelare dal 15.9.2015 al 15.9.2019. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "mancanza, illogicità e contraddittorietà dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.". Secondo il ricorrente, il Tribunale - pur mettendo in rilievo che la norma di cui all'art. 54 Ord. Pen. individua quale elemento temporale di riferimento per la valutazione del comportamento del condannato, ai fini di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio della liberazione anticipata, il semestre di pena - avrebbe valutato negativamente l'intera condotta del condannato valorizzando due singoli episodi contra legem, omettendo, però, di valutare gli elementi positivi addotti dalla difesa e soprattutto di spiegare perché fossero insufficienti a dimostrare la diligente condotta del condannato nei periodi esenti da provvedimenti disciplinari. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Dalla lettura congiunta dei provvedimenti del Magistrato di sorveglianza di Avellino e del Tribunale di sorveglianza di Napoli (che si integrano vicendevolmente), risulta che: a carico dell'Annunziata era stato redatto, in data 29.4.2019, un rapporto disciplinare con il quale era stato sanzionato dal Consiglio di disciplina con 10 giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive a seguito del rinvenimento di un micro apparecchio cellulare con relativa scheda sim; dalla relazione comportamentale del carcere di Poggioreale, presso il quale l'Annunziata era stato ristretto a decorrere dal suo arresto in data 15.9.2015 e fino al 28.4.2018, era emerso che il predetto aveva "mostrato la sua difficoltà di adattamento alla realtà detentiva, con frequenti atti di intolleranza all'ambiente"; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il prevenuto era stato sanzionato con un richiamo e, in data 30.6.2016, era stato assegnato alla mansione di addetto alla spesa ma non aveva mai svolto tale mansione per esplicito rifiuto. E sulla base di tali evenienze il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto, "avuto riguardo alla tipologia delle infrazioni disciplinari contestate e alla complessiva condotta assunta rispetto alle regole che disciplinano la vita detentiva", che non poteva "dirsi raggiunta la prova di fatti positivi rilevatori dell'evolversi della personalità del condannato verso il suo ravvedimento, onde correttamente il primo giudice" aveva "disatteso interamente la richiesta, rigettandola anche in relazione ai semestri non inficiati da sanzione disciplinare". 2. Ebbene tale valutazione è esente da vizi logici e/o giuridici; giova, infatti, osservare, quanto alla rilevanza delle infrazioni disciplinari in tema di liberazione anticipata e ai criteri valutativi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte "in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto" (Cass. Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Rv. 277497; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Rv. 250311; Cass. Sez. 1 n. 2602 del 2013, Rv. 254249). 3. La decisione impugnata, con la motivazione in precedenza riportata, ha fatto corretta applicazione di detti principi e resii: alle doglianze con le quali il ricorrente deduce, in buona sostanza, l'eccesso di svalutazione della c.d. "semestralizzazione", senza, però, indicare quali elementi positivi, indicativi di avvio del processo di risocializzazione, il condannato avesse posto in essere fra il 2015 e l'aprile 2018, così da contrapporli alla valutazione comparativa, complessivamente negativa, espressa dal Tribunale di sorveglianza. Per completezza, rileva il Collegio che il richiamo effettuato in ricorso alla sentenza di questa Corte n. 6615 del 1997 non è dirimente in quanto riguardante fattispecie del tutto diversa da quella oggetto del presente scrutinio. In detta pronuncia, infatti, è stato affermato che "in tema di liberazione anticipata, la valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato non deve essere intesa in senso rigido, giacché l'accertamento della rispondenza al trattamento rieducativo, anche se legislativamente legato a siffatta cadenza temporale, implica un giudizio sulla disponibilità del soggetto i cui sintomi devono necessariamente ricavarsi da un esame complessivo della personalità secondo i principi sanciti dall'art. 13 dell'[OSCURATO:PERSONA]. Pertanto la valutazione negativa di alcuni semestri può riflettersi su quelli contigui, specie allorquando periodi di regolare condotta siano intervallati da altri che, in quanto caratterizzati da un comportamento non partecipativo, possono essere indici della mancanza di reale disponibilità al trattamento per l'intero arco di tempo: in tale ipotesi, la eventuale positiva valutazione dei semestri esenti da rilievi deve essere l'esito di un'indagine' particolarmente approfondita, espressa in un provvedimento che analiticamente spieghi le ragioni in base alle quali il negativo giudizio espresso per i semestri contigui sia stato rovesciato in relazione al periodo per il quale si è ritenuto di concedere la liberazione anticipata. A tale obbligo non ottempera il giudice di merito che si limiti genericamente a valutare in positivo la condotta tenuta dall'interessato nei semestri precedenti e seguenti a un periodo segnato da negativi rilievi". 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 1'1