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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05122/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natm PUEBLA( MESSICO) il 30/03/1981 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l'ordinanza impugnata ha motivato, in modo congruo e aderente alle emergenze istruttorie, la decisione reiettiva del reclamo mediante il riferimento agli episodi di rilievo disciplinare (così come evidenziati nei rapporti dell'Autorità penitenziaria), che ha ritenuto niente affatto trascurabile sotto il profilo della partecipazione all'opera rieducativa, poiché la condannata aveva posto in essere plurime violazioni disciplinari, consistite in atteggiamenti aggressivi, sia verbalmente che fisicamente, nei confronti delle altre recluse culminate, persino, nell'episodio del 22 settembre 2018, con le gravi lesioni subite anche da un agente della polizia penitenziaria.

Secondo il giudice di merito, pertanto, tali circostanze costituivano un indice inequivoco della non effettiva partecipazione della condannata all'opera di rieducazione per tutto l'arco temporale indicato nell'istanza.

Così facendo, il Tribunale di sorveglianza ha esposto precise spiegazioni, congrue e coerenti con i dati informativi acquisiti, per avversare le quali la ricorrente muove obiezioni, peraltro nemmeno autosufficienti, che si risolvono in contestazioni del tutto generiche.

La ricorrente, infatti, non considera che, in tema di liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza può tenere conto, a fini del rigetto della relativa istanza, del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui esso sia viziato per omessa contestazione o non sia seguito dalla irrogazione di alcuna sanzione, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, Piccininni, Rv. 280985).

Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, fornendo sul punto ampia motivazione, ha ritenuto correttamente di non accogliere la richiesta, anche considerando che, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi sul detenuto dell'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natm PUEBLA( MESSICO) il 30/03/1981 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l'ordinanza impugnata ha motivato, in modo congruo e aderente alle emergenze istruttorie, la decisione reiettiva del reclamo mediante il riferimento agli episodi di rilievo disciplinare (così come evidenziati nei rapporti dell'Autorità penitenziaria), che ha ritenuto niente affatto trascurabile sotto il profilo della partecipazione all'opera rieducativa, poiché la condannata aveva posto in essere plurime violazioni disciplinari, consistite in atteggiamenti aggressivi, sia verbalmente che fisicamente, nei confronti delle altre recluse culminate, persino, nell'episodio del 22 settembre 2018, con le gravi lesioni subite anche da un agente della polizia penitenziaria. Secondo il giudice di merito, pertanto, tali circostanze costituivano un indice inequivoco della non effettiva partecipazione della condannata all'opera di rieducazione per tutto l'arco temporale indicato nell'istanza. Così facendo, il Tribunale di sorveglianza ha esposto precise spiegazioni, congrue e coerenti con i dati informativi acquisiti, per avversare le quali la ricorrente muove obiezioni, peraltro nemmeno autosufficienti, che si risolvono in contestazioni del tutto generiche. La ricorrente, infatti, non considera che, in tema di liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza può tenere conto, a fini del rigetto della relativa istanza, del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui esso sia viziato per omessa contestazione o non sia seguito dalla irrogazione di alcuna sanzione, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, Piccininni, Rv. 280985). Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, fornendo sul punto ampia motivazione, ha ritenuto correttamente di non accogliere la richiesta, anche considerando che, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi sul detenuto dell'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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