CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11003/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere Rel. ORDINANZA sulricorso 26618/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresen- tantep.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappre- sentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto inRoma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente - propostoavverso la sentenza n.396/7/2015 della COMM.TRIB.REG. della Liguria,depositata il 3/4/2015; Udita la relazione della causa svolta in data 23/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] one tributaria regionale della Liguria con sentenza n.396/7/2015,depositata il 3 aprile 2015, accoglieva parzialmente l’ap- pelloproposto dalla società SCAVO - [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissionetributaria provinciale di Savona n. 346/ 0 4/2014, la quale avevaaccolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente, avente adoggetto un avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA oltre acces- sori,relativo all’anno di imposta 2006. 2.In particolare, in ricorso si legge che con l’atto impositivo suddetto l’Amministrazionefinanziaria rettificava il reddito di impresa della ricor- rente,effettuando i seguenti recuperi: 1 a) Euro 20.625 per costo inde- ducibileed Euro 4.125 Iva su fatture ricevute da [OSCURATO:SOCIETA]; 1 b) Euro 17.348,65per costo indeducibi le ed Euro 3.469,73 Iva su fatture rice- vuteda Euroscavi 2004; 1 c) Euro 48.659,45 per costo indeducibile ed Euro9.729,89 Iva su fatture ricevute da Pa.Mi.cos; 1 d) Euro 65.475 per costoindeducibile ed Euro 1.095 Iva su fattura ricevuta da [OSCURATO:PERSONA]- chino;1 e) Euro 20.717 per costo indeducibile ed Euro 8.493 Iva su fatturericevute da [OSCURATO:PERSONA]; 1 f) e 2a) Euro 338.619 per costo indedu- cibileed Euro 77.723 Iva su fattura ricevuta da [OSCURATO:PERSONA]- nerali;1 g) e 2 b) Euro 307.400 per costi inded ucibili ed Euro 61.480 Ivasu fatture ricevute da [OSCURATO:SOCIETA]; 2 c) Euro 88.000 per costo inde- ducibilee [OSCURATO:PERSONA] 17.600 su fatture ricevute da [OSCURATO:PERSONA] DilettantisticaRiviera [OSCURATO:PERSONA]; 3) Euro 202.064,51 Iva per opera- zioniattive (c.d. “n olo a caldo”) erroneamente assoggettate alla aliquota Iva del 10%, in luogo dell'aliquota ordinaria, sull'imponibile di Euro 2.020.685,85. 3.Il giudice di prime cure, disattese le eccezioni preliminari tra cui quella didecadenza, condivideva l’impianto del le riprese, ma annullava i rilievi dicui ai punti da 1 a) ad 1 e) e annullava il recupero relativo alle fatture ricevutedalla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] nel resto ed in particolare i rilievi 2 a (rapporti con la società [OSCURATO:PERSONA]), 2c (sponsorizzazionialla A.S.D. [OSCURATO:PERSONA]) e 3c (aliquota Iva nei rapporti conla [OSCURATO:PERSONA], con le conseguenti determinazioni impositive esanzionatorie. 4.Il giudice d’appello condivideva solo in parte l’esito decisionale di primo grado,annullando anche il recupero relativo alle spese di sponsorizza- zioneA.S.D. [OSCURATO:PERSONA] di cui al rilievo 2 c) e confermando nel resto le riprese. 5.Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione la società, affidato atre motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso. Consideratoche: 6.Va premesso che le censure della contribuente avverso la sentenza di appellosi appuntano unicamente sul rilievo 3) per Euro 202.064,51 per differenzaaliquota IVA applicata, oltre sanzioni, per operazioni di “nolo a caldo” ritenute dall’Agenzia non assogettabili ad aliquota agevolata al 10%in luogo di quella ordinaria del 20%, prestazioni intervenute tra la ricorrentee la committente A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] S.a. nell'ambito dei lavorirelativi al raddoppio ferroviario della tratta S.Lorenzo - Andora. 7.Con il primo motivo la ricorrente - ai fini dell’art. 360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - deduce la violazione dell'art. 118 comma 11 d.lgs 163/2006relativamente al disconoscimento dell’applicabilità di aliquota IVAagevolata sulle prestazioni di “nolo a caldo” perché ritenute non co- stituentisubappalto in quanto prive di autonomia e obbligazioni di risul- tato. 8.La censura è infondata. In primo luogo la Corte osserva che la previ- sionedel Codice degli appalti invocata, nel testo ratione temporis vigente, dispone «Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivi tà ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo,se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delleprestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenzadel costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 percento dell'importo del contratto da affidare . » . Orbene, come corret- tamente eccepisce l’Agenzia in controricorso, il comma 11 dell’art. 118 deld.lgs. n. 163 del 2006 nel testo ratione temporis vigente ha nel suo incipitla precisazione che si qualificano come di “subappalto” determinati contratti,tra cui quello di nolo a caldo, ma « Ai fini del presente articolo». Laprevisione non ha perciò rilevanza diretta in materia tributar ia e di per sé non può consentire l’estensione dell’applicazione dell’IVA ad aliquota agevolata né permettere l’applicazione del meccanismo del reverse chargea fattispecie per cui non è prevista. Non applicandosi al caso di speciela disposizione censurat a, il motivo è infondato. 9.Il secondo motivo di ricorso prospetta, ai fini dell’art. 360 primo comma n.5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione tra le parti, derivante dalle evidenze contrattualicon [OSCURATO:PERSONA] per i noleggi a caldo dimostrative del subappalto. 10.La doglianza è inammissibile ex art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod.proc. civ., vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”. La ricorrente nonha assolto al propr io onere di allegare la “diversità” delle “ragioni di fatto”considerate dalla CTP e dalla CTR (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 26774 del22/12/2016, Rv. 643244 – 03) con riferimento alla ripresa per ope- razionidi “nolo a caldo” tra la ricorrente e la committente [OSCURATO:PERSONA]- manritenute dall’Agenzia non assoggettabili ad aliquota agevolata. Il citato disposto trova applicazione alle impugnazioni proposte dall’11 settembre 2012 e, dunque, anche nel caso di specie. Va infatti ripetuto anchenel presente processo che, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54,comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano aigiudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno su ccessivo a quellodi entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto. Ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 la riformulazione dell'art.360 cod. proc. civ., n. 5 si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimogiorno success ivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ( id est , alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre2012). 11.La residua terza censura, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., inpunto di violazioni e sanzioni irrogate d educe la violazione ex art. 6, comma2 d.lgs. 471/1997 e 10 legge n.212/2000 nella parte in cui è stata applicatala sanzione amministrativa senza tener conto dell’esimente de- rivantedall’oggettiva incertezza normativa. 12.Il motivo è inammissibile, dal m omento che investe il preciso accer- tamento fattuale operato a riguardo dalla CTR, come già dalla CTP, se- condocui la società ha « tratto vantaggi dalle violazioni contestate» (cfr. ultimapag. sentenza impugnata) e la previsione di legge in vigore disci- plinava il trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione della normatributaria. Vareiterato al proposito che in tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l'obiettiva "incertezza normativa tributaria", caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedi- mentointerpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, non va confusa con la soggettiva ignoranza incol- pevole del diritto - come emerge dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, chedistingue le due figure pur ricollegandovi i medesimi effetti - e costi- tuisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità ammini- strativatributaria. Lasocietà non ha prodotto elementi di prova decisivi e contrari agli ac- certamenticonformi nei due gradi di giudizio di merito, in particolare sulla prevedibilitàdella sanzione in conseguenza della violazione della norma- tivada tempo vigente, da cui l’inammissibilità della censura. 13.In conclusione il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite seguono lasoccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidatein Euro 7.800,00 per compensi, oltre s pese prenotate a debito. Si dà atto che, ai se