Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18775/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16232/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv . [OSCURATO:PERSONA] o , con domicilio eletto presso il suo studio , sito in Roma, circonvallazione Clodia, 80 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,12 -controricorrente – [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della C orte di appello di Roma n. 568 /201 7 , depositata il28 gennaio 2017.

Oggetto:indennità di espropriazione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso l a sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 28 gennaio 2017, che, in parziale accoglimento dell’opposizione – proposta dalla sua dante causa [OSCURATO:SOCIETA]. –alla determinazione dell’indennità di esproprio e di occupazione dell’area individuata al CatastoTerreni del comune di Roma al fg. 756, particelle n. 60, 61 65, 66 e 68, ha determinato l’indennità di esproprio in euro 103.344,00 e quella di occupazione – sia d’urgenza, sia temporanea, e comprensiva anche di porzioni di terreno poi non espropriate e rilasciate –in euro 131.269,67; -la Corte di appello ha preliminarmente affermato la giurisdizione del giudice ordinario, la sussistenza della legittimazione attiva anche dell’odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., e la sussistenza della legittimazione passiva della sola [OSCURATO:SOCIETA]., essendosi in presenza di una delega amministrativa traslativa, con conseguente estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni discendenti dal procedimento ablativo; -nel merito, ha ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, tra cui la consulenza tecnica disposta d’ufficio, che le aree interessate dalla vicenda espropriativa avessero natura agricola e il loro valore venale fosse pari a euro 12,00/mq; - ha, quindi, condannato l’[OSCURATO:SOCIETA]. al deposito in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. presso il Ministero dell ’ economia e delle finanze del relativo importo, detratto quanto già eventualmente versato, oltre interessi; -il ricorso è affidato a sette motivi ; -resiste con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA].; -gli altri intimati non spiegano alcuna difesa; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]: - con il p rimo motivo la ricorrente denuncia l a violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 cod. civ. e 105 e 111 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata escluso che essa ricorrente fosse titolare del credito relativo all’indennità di esproprio intervenuto in ragione del fatto che la relativa cessione, intervenuta con la [OSCURATO:SOCIETA]., non fosse opponibile all’[OSCURATO:SOCIETA]., terzo debitore, per omessa notifica stragiudiziale dell’atto; -con il secondo motivo deduc e l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, individuato nell’inserimento dell’area ablata nel Pr ogramma U rban o dei P archeggi di Roma (P.U.P.), la cui approvazione, intervenuta nel 1998, costituiva, ai sensi dell’art. 6, sesto comma, l. 24 marzo 1989, n. 122, variante urbanistica del piano regolatore generale, recepita anche nel nuovo piano regolatore generale approvato nel 2008,e determinava la natura edificatoria delle aree ivi inserite; - con il terzo motivo formula analoga censura con riferimento al parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, individuata nell’art.6, sesto comma, l.n. 122 del 1989 ; -con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 cod. strada e 32 e 37 T.U. espr., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la collocazione dell’area all’interno della fascia di rispetto dal sedime autostradale escludesse la possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria; - evidenzia, sul punto, che le N.T.A. prevedevano, in tale fascia di rispetto, la possibilità di alcune utilizzazioni ( sistemazioni a giardino, parcheggi scoperti, strade a servizio dell’edificazione prevista all’esterno di essa, impianti per la distribuzione dei carburanti e stazioni di servizio, ecc.); - con il quinto motivo censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 16 cod.strada e 26 d.P.R. 30 ottobre 1992, n. 445, nella parte in cui ha individuato in metri sessantala estensione della fascia di rispetto dal confine autostradale, benché si fosse in presenza di terreni collocati fuori dai centri abitati e all’interno di aree previste come edificabili dallo strumento urbanistico generale; - con il sesto motivo deduce l a nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 62 e 194 cod. proc. civ. e per motivazione inesistente o apparente, nella parte in cui ha determinato il valore venale dell’area senza un accurato riscontro e approfondimento tecnico, benché sollecitati, pur dando atto della diversa valutazione estimativa effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]; - con l’ultimo motivo critica la decisione della Corte di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 33 T.U. espr., nella parte in cui ha ritenuto che la presenza di un vincolo conformativo escluderebbe la nascita di diritti edificatori ex se e, conseguentemente, l’esistenza di una volumetria sfruttabile sull’area residua non ablata; -il primo motivo è fondato; -come noto, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti; -il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, dunque, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, al quale è attribuita la veste di c reditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ.; - quest’ultima, infatti, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (cfr. Cass. 19 febbraio 2019, n. 4713; Cass. 13 luglio 2011, n. 15364; Cass. 5 novembre 2009, n. 23463); -pertanto, diversamente, da quanto ritenuto dalla Corte di appello, la mancata prova della notifica della cessione del credito al debitore ceduto non fa venir meno la legittimazione ad intervenire in giudizio del cessionario; - si osserva, in ogni caso, che la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio,ivi inclusa la notifica dell’atto giudiziario con cui si chiede al debitore ceduto il pagamento del debito (cfr. Cass. 29 settembre 2020, n. 20495; Cass. 28 gennaio 2014, n. 1770; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20143); -il secondo e il terzo motiv o , esaminabili congiuntamente, sono anche essi fondati; - la Corte di appello ha dato atto che , alla data dell’approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera –un parcheggio scoperto con 960 posti-auto – , le aree interessat e dal procedimento ablatorio ricadevano, secondo le prescrizioni delvigente [OSCURATO:PERSONA] del 1965, per la quasi totalità, in zona H3 (zona agricola) e, per la parte residua in zona N (verde pubblico)e che gran parte di esse insistevano nel P rogramma [OSCURATO:PERSONA] del comune di Roma approvato ai sensi della l.n. 122 del 1989; -ha, quindi, negato che tali aree, benché ricadenti – nella gran parte –in tale [OSCURATO:PERSONA], fossero legalmente edificabili, attribuendo, pertanto, rilevanza decisiva alla qualificazione alle stesse impressa dal [OSCURATO:PERSONA]; -osserva la ricorrente – dimostrando di aver dedotto tale circostanza sin dal suo atto introduttivo erichiamando sul punto le considerazion i espresse dal consulente tecnico d’ufficio –che l’approvazione del [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in attuazione della l.n. 122 del 1989, configurandosi come strumento di programmazione urbanistica, aveva attribuito alle aree ivi inserite vocazione edificatoria, differentemente da quantoritenuto dal giudice di merito; -evidenzia, in particolare, che l’edificabilità delle aree discendedal loro inserimentonel P.U.P. del comune di Roma – costitu ente variante ex legedegli strumenti urbanistici , recepit a , in seguito, nel nuovo P iano Regolatore Generale –e dalla loro destinazione alla realizzazione di un parcheggio, previa concessione dell’ente locale, e di strutture edilizie collegate, quali esercizi commerciali, edifici per attività amministrative di servizio (agenzie di banche, di assicurazioni, turistiche o per la cultura, lo spettacolo e lo sport); -la censura coglie nel segno; - l’art. 6 l.n. 188 del 1989 prevede che i comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, [OSCURATO:PERSONA], Messina, Cagliari,Catania e Palermo formulano entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge un programma urbano dei parcheggi per iltriennio 1989-1991, con l’indicazione delle localizzazioni, dei dimensionamenti, delle priorità di intervento e del le opere e gli interventi da realizzare in ciascun anno (primo comma) , disponendo che ilprogramma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituiscevariante degli strumenti stessi e che l’ atto di approvazione del programma costituisce altres ì dichiarazione di pubblica utilit à , urgenza eindifferibilità delle opere da realizzare (sesto comma); - con tale strumento si provved e ad una zonizzazione d i parte del territorio comunale, tale da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, per cui, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriodi un’area ivi inserita, l’ accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione di tale area va effettuato tenendo conto dell e previsioni del Programma, in quanto idone o a determinare una nuova conformazione dell’assetto urbanistico; -all’accoglimento del secondo e del terzo motivo segue l’assorbimento dei motivi residui, in quanto vertenti su questioni strettamente conseguenziali; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo, secondo e terzo motivo e di chiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16232/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv . [OSCURATO:PERSONA] o , con domicilio eletto presso il suo studio , sito in Roma, circonvallazione Clodia, 80 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,12 -controricorrente – [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della C orte di appello di Roma n. 568 /201 7 , depositata il28 gennaio 2017. Oggetto:indennità di espropriazione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso l a sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 28 gennaio 2017, che, in parziale accoglimento dell’opposizione – proposta dalla sua dante causa [OSCURATO:SOCIETA]. –alla determinazione dell’indennità di esproprio e di occupazione dell’area individuata al CatastoTerreni del comune di Roma al fg. 756, particelle n. 60, 61 65, 66 e 68, ha determinato l’indennità di esproprio in euro 103.344,00 e quella di occupazione – sia d’urgenza, sia temporanea, e comprensiva anche di porzioni di terreno poi non espropriate e rilasciate –in euro 131.269,67; -la Corte di appello ha preliminarmente affermato la giurisdizione del giudice ordinario, la sussistenza della legittimazione attiva anche dell’odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., e la sussistenza della legittimazione passiva della sola [OSCURATO:SOCIETA]., essendosi in presenza di una delega amministrativa traslativa, con conseguente estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni discendenti dal procedimento ablativo; -nel merito, ha ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, tra cui la consulenza tecnica disposta d’ufficio, che le aree interessate dalla vicenda espropriativa avessero natura agricola e il loro valore venale fosse pari a euro 12,00/mq; - ha, quindi, condannato l’[OSCURATO:SOCIETA]. al deposito in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. presso il Ministero dell ’ economia e delle finanze del relativo importo, detratto quanto già eventualmente versato, oltre interessi; -il ricorso è affidato a sette motivi ; -resiste con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA].; -gli altri intimati non spiegano alcuna difesa; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]: - con il p rimo motivo la ricorrente denuncia l a violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 cod. civ. e 105 e 111 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata escluso che essa ricorrente fosse titolare del credito relativo all’indennità di esproprio intervenuto in ragione del fatto che la relativa cessione, intervenuta con la [OSCURATO:SOCIETA]., non fosse opponibile all’[OSCURATO:SOCIETA]., terzo debitore, per omessa notifica stragiudiziale dell’atto; -con il secondo motivo deduc e l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, individuato nell’inserimento dell’area ablata nel Pr ogramma U rban o dei P archeggi di Roma (P.U.P.), la cui approvazione, intervenuta nel 1998, costituiva, ai sensi dell’art. 6, sesto comma, l. 24 marzo 1989, n. 122, variante urbanistica del piano regolatore generale, recepita anche nel nuovo piano regolatore generale approvato nel 2008,e determinava la natura edificatoria delle aree ivi inserite; - con il terzo motivo formula analoga censura con riferimento al parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, individuata nell’art.6, sesto comma, l.n. 122 del 1989 ; -con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 cod. strada e 32 e 37 T.U. espr., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la collocazione dell’area all’interno della fascia di rispetto dal sedime autostradale escludesse la possibilità di utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria; - evidenzia, sul punto, che le N.T.A. prevedevano, in tale fascia di rispetto, la possibilità di alcune utilizzazioni ( sistemazioni a giardino, parcheggi scoperti, strade a servizio dell’edificazione prevista all’esterno di essa, impianti per la distribuzione dei carburanti e stazioni di servizio, ecc.); - con il quinto motivo censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 16 cod.strada e 26 d.P.R. 30 ottobre 1992, n. 445, nella parte in cui ha individuato in metri sessantala estensione della fascia di rispetto dal confine autostradale, benché si fosse in presenza di terreni collocati fuori dai centri abitati e all’interno di aree previste come edificabili dallo strumento urbanistico generale; - con il sesto motivo deduce l a nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 62 e 194 cod. proc. civ. e per motivazione inesistente o apparente, nella parte in cui ha determinato il valore venale dell’area senza un accurato riscontro e approfondimento tecnico, benché sollecitati, pur dando atto della diversa valutazione estimativa effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]; - con l’ultimo motivo critica la decisione della Corte di appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 33 T.U. espr., nella parte in cui ha ritenuto che la presenza di un vincolo conformativo escluderebbe la nascita di diritti edificatori ex se e, conseguentemente, l’esistenza di una volumetria sfruttabile sull’area residua non ablata; -il primo motivo è fondato; -come noto, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti; -il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, dunque, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, al quale è attribuita la veste di c reditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ.; - quest’ultima, infatti, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (cfr. Cass. 19 febbraio 2019, n. 4713; Cass. 13 luglio 2011, n. 15364; Cass. 5 novembre 2009, n. 23463); -pertanto, diversamente, da quanto ritenuto dalla Corte di appello, la mancata prova della notifica della cessione del credito al debitore ceduto non fa venir meno la legittimazione ad intervenire in giudizio del cessionario; - si osserva, in ogni caso, che la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio,ivi inclusa la notifica dell’atto giudiziario con cui si chiede al debitore ceduto il pagamento del debito (cfr. Cass. 29 settembre 2020, n. 20495; Cass. 28 gennaio 2014, n. 1770; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20143); -il secondo e il terzo motiv o , esaminabili congiuntamente, sono anche essi fondati; - la Corte di appello ha dato atto che , alla data dell’approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera –un parcheggio scoperto con 960 posti-auto – , le aree interessat e dal procedimento ablatorio ricadevano, secondo le prescrizioni delvigente [OSCURATO:PERSONA] del 1965, per la quasi totalità, in zona H3 (zona agricola) e, per la parte residua in zona N (verde pubblico)e che gran parte di esse insistevano nel P rogramma [OSCURATO:PERSONA] del comune di Roma approvato ai sensi della l.n. 122 del 1989; -ha, quindi, negato che tali aree, benché ricadenti – nella gran parte –in tale [OSCURATO:PERSONA], fossero legalmente edificabili, attribuendo, pertanto, rilevanza decisiva alla qualificazione alle stesse impressa dal [OSCURATO:PERSONA]; -osserva la ricorrente – dimostrando di aver dedotto tale circostanza sin dal suo atto introduttivo erichiamando sul punto le considerazion i espresse dal consulente tecnico d’ufficio –che l’approvazione del [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in attuazione della l.n. 122 del 1989, configurandosi come strumento di programmazione urbanistica, aveva attribuito alle aree ivi inserite vocazione edificatoria, differentemente da quantoritenuto dal giudice di merito; -evidenzia, in particolare, che l’edificabilità delle aree discendedal loro inserimentonel P.U.P. del comune di Roma – costitu ente variante ex legedegli strumenti urbanistici , recepit a , in seguito, nel nuovo P iano Regolatore Generale –e dalla loro destinazione alla realizzazione di un parcheggio, previa concessione dell’ente locale, e di strutture edilizie collegate, quali esercizi commerciali, edifici per attività amministrative di servizio (agenzie di banche, di assicurazioni, turistiche o per la cultura, lo spettacolo e lo sport); -la censura coglie nel segno; - l’art. 6 l.n. 188 del 1989 prevede che i comuni di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, [OSCURATO:PERSONA], Messina, Cagliari,Catania e Palermo formulano entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge un programma urbano dei parcheggi per iltriennio 1989-1991, con l’indicazione delle localizzazioni, dei dimensionamenti, delle priorità di intervento e del le opere e gli interventi da realizzare in ciascun anno (primo comma) , disponendo che ilprogramma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituiscevariante degli strumenti stessi e che l’ atto di approvazione del programma costituisce altres ì dichiarazione di pubblica utilit à , urgenza eindifferibilità delle opere da realizzare (sesto comma); - con tale strumento si provved e ad una zonizzazione d i parte del territorio comunale, tale da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, per cui, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriodi un’area ivi inserita, l’ accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione di tale area va effettuato tenendo conto dell e previsioni del Programma, in quanto idone o a determinare una nuova conformazione dell’assetto urbanistico; -all’accoglimento del secondo e del terzo motivo segue l’assorbimento dei motivi residui, in quanto vertenti su questioni strettamente conseguenziali; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo, secondo e terzo motivo e di chiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata
Sentenza Cassazione n. 18775/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris