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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28336/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24728-2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 264/22/2019 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, Sezione staccata di LECCE, depositata in data 04/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l'amministrazione finanziaria aveva revocato i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, di cui il contribuente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva usufruito in relazione all'atto di compravendita per notar Miglietta del 10/01/2007, con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate perché tardivamente proposto; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui non replica l'intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, 155 e 327 cod. proc. civ. nonché 2963 cod. civ. censura la statuizione di inammissibilità dell'appello perché erroneamente ritenuto tardivo dalla Commissione tributaria regionale pugliese.

2. Il motivo è fondato e va accolto, in quanto il termine di impugnazione della sentenza di primo grado (CTP di Lecce), pubblicata in data 20/01/2014, scadeva in giorno festivo, ovvero domenica 20/07/2014, con la conseguenza che lo stesso, per effetto del disposto di cui all'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., andava prorogato al successivo giorno non festivo, lunedì 21/07/2014 (cfr. Cass. n. 11269 del 2016; Cass. n. 21489 del 2017, non massimata), data in cui la stessa CTR ammette essere stato notificato l'atto di appello.

3. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere tardiva la produzione soltanto in grado d'appello della delega di firma rilasciata al funzionario che aveva sottoscritto l'atto impositivo.

4. Il motivo, seppur fondato nel merito (cfr., ex multis, Cass.n. 16652 del 2018; n. 17164 del 2018) è inammissibile alla stregua del principio secondo cui «Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata» (Cass., Sez.

U, sent. n. 3840 del 2007).

5. E non vi è dubbio che nella specie la statuizione della CTR sia di inammissibilità del ricorso leggendosi, nell'incipit della motivazione, che «merita accoglimento» il motivo con cui «Parte appellata ha evidenziato la inammissibilità dell'appello per decadenza dall'impugnazione», sicché le restanti argomentazioni sviluppate in sentenza si pongono come motivazione resa ad abundantiam.

6. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo e la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto, e la causa rinviata per nuovo esame alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24728-2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 264/22/2019 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, Sezione staccata di LECCE, depositata in data 04/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l'amministrazione finanziaria aveva revocato i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, di cui il contribuente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva usufruito in relazione all'atto di compravendita per notar Miglietta del 10/01/2007, con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate perché tardivamente proposto; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui non replica l'intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, 155 e 327 cod. proc. civ. nonché 2963 cod. civ. censura la statuizione di inammissibilità dell'appello perché erroneamente ritenuto tardivo dalla Commissione tributaria regionale pugliese. 2. Il motivo è fondato e va accolto, in quanto il termine di impugnazione della sentenza di primo grado (CTP di Lecce), pubblicata in data 20/01/2014, scadeva in giorno festivo, ovvero domenica 20/07/2014, con la conseguenza che lo stesso, per effetto del disposto di cui all'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., andava prorogato al successivo giorno non festivo, lunedì 21/07/2014 (cfr. Cass. n. 11269 del 2016; Cass. n. 21489 del 2017, non massimata), data in cui la stessa CTR ammette essere stato notificato l'atto di appello. 3. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere tardiva la produzione soltanto in grado d'appello della delega di firma rilasciata al funzionario che aveva sottoscritto l'atto impositivo. 4. Il motivo, seppur fondato nel merito (cfr., ex multis, Cass.n. 16652 del 2018; n. 17164 del 2018) è inammissibile alla stregua del principio secondo cui «Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata» (Cass., Sez. U, sent. n. 3840 del 2007). 5. E non vi è dubbio che nella specie la statuizione della CTR sia di inammissibilità del ricorso leggendosi, nell'incipit della motivazione, che «merita accoglimento» il motivo con cui «Parte appellata ha evidenziato la inammissibilità dell'appello per decadenza dall'impugnazione», sicché le restanti argomentazioni sviluppate in sentenza si pongono come motivazione resa ad abundantiam. 6. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo e la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto, e la causa rinviata per nuovo esame alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giud
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