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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 17112/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 29879-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1270 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA]; 477 - intimata - avverso la sentenza n. 195/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 13/06/2018 R.G.N. 28/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova con la sentenza n.195 del 2018 aveva parzialmente riformato la sentenza con cui il tribunale locale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della società [OSCURATO:PERSONA] 1270 spa della complessiva somma di euro 46.637,1 per i seguenti titoli: euro 32.442,58 per anticipi provvigionali da restituire alla committente, euro 11.192,52 per mancato pagamento di merce acquistata come da fatture prodotte dalla società, Euro 3000,00 per indebita trattenuta di un incasso.

La Corte d'appello aveva parzialmente accolto l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla somma relativa alla merce venduta e dall'indennità di mancato preavviso a lui non riconosciuto.

Il collegio giudicante aveva infatti ritenuto che la società non avesse assolto l'onere di provare, con riguardo alla merce venduta, l'avvenuta prestazione, aveva anche valutato che spettasse al Barabino l'indennità di mancato preavviso poiché la società aveva receduto dal contratto non osservando il termine di preavviso.

La Corte d'appello rigettava invece i motivi relativi alla restituzione della somma di euro 32.442,58 poiché valutava che l'agente ben sapesse che tali somme non fossero un minimo garantito ma semplicemente un anticipo di provvigioni che, se non andate a buon fine, dovevano essere restituite alla società.

Confermava infine quanto statuito dal tribunale con riferimento al quantum poiché l'agente mai aveva posto in discussione tale aspetto solo rilevando di non dover restituire la somma.

La sentenza impugnata escludeva altresì l'abuso di dipendenza economica, pure invocato dal Barabino, trattandosi di istituto diretto a regolamentare rapporti fra imprese e non rapporti di agenzia.

Avverso detta statuizione la società [OSCURATO:PERSONA] 1270 spa proponeva ricorso fidato a 10 motivi. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell'articolo 1751 c.c. in relazione all'articolo 360 co.1 n. 3 c.p.c.

Parte ricorrente si duole della determinazione della Corte d'appello circa la risoluzione del rapporto di agenzia determinata, a suo dire, dalla trattenuta dell'incasso dal cliente Città di Brugnato operata dal Barabino; assume quindi legittima la risoluzione per giusta causa in ragione dell'accertata intenzione del Barabino di non restituire la somma in questione. il motivo è inammissibile poiché denuncia, richiamando il vizio di violazione di legge, una valutazione di merito svolta dalla Corte territoriale, non indicando in che modo la decisione assunta abbia violato il canone legale. 2) Con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo, è dedotta l'omessa valutazione di un fatto storico riportato nel documento numero 5 del fascicolo di parte ricorrente, decisivo al fine della decisione ( ai sensi dell'articolo 360 co.1 n.5 c.p.c.); parte ricorrente rileva che la Corte d'appello ha fondato la propria decisione relativa al recesso non considerando il richiamato documento

5. Il motivo è inammissibile per carenza di specificazione in quanto non riporta, pur richiamandolo, il documento in questione, e non illustra come lo stesso possa essere determinante ai fini di una diversa decisione ( Cass. n.23238/2017). 3)- Con il terzo motivo, sempre in via subordinata rispetto al primo, è dedotta la violazione dell'articolo 116, in relazione all'articolo 360 co.1 numero 4 c.p.c.

Con tale motivo parte ricorrente si duole dell'omessa considerazione da parte della Corte territoriale della circostanza che l'illegittima trattenuta dell'incasso di euro 3000,00, operata dal Barabino, costituisca fatto accertato definitivamente con sentenza penale ( n.4621/2014) passata in giudicato.

Il motivo è inammissibile in quanto ancora una volta denunciando una violazione ai sensi dell'art. 360 co.1 n 4 c.p.c., si miri a richiedere nuovamente una valutazione di merito, estranea a questa sede di legittimità; nella censura, peraltro, si richiama una sentenza penale (n.4621 del 2014) non riportandone il contenuto in chiara violazione del principio di specificità delle ragioni di impugnazione. 4)- Il quarto motivo denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in violazione dell'articolo 360 co.1 numero 5 c.p.c.

Il ricorrente si duole della omessa valutazione o presa di posizione da parte della Corte territoriale sulla lettera di cui al documento 5 del fascicolo di parte ricorrente ; in particolare si duole della giusta causa rappresentata dalla trattenuta dell'incasso da parte dell'ex agente Barabino contestata a quest'ultimo nella lettera richiamata.

Anche in questo caso è richiesta nuova valutazione di merito circa un fatto decisivo, quale il contenuto del documento in questione, con valore dirimente rispetto a una diversa decisione, ma il cui contenuto non è inserito nel motivo.

Lo stesso è pertanto privo della necessaria specificità. 5)- La società ricorrente denuncia il vizio di extra petizione in violazione dell'articolo 360 numero 4 c.p.c. e dell'articolo 112 cpc.

In particolare si duole del mancato esame del documento 5 già sopra richiamato in quanto tale omissione avrebbe determinato la Corte d'appello a statuire ben oltre le conclusioni rese dal resistente [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è inammissibile.

Il vizio di extra petizione richiede che sia allegata in atti la documentazione da cui dedurre quali fossero le originali domande al fine di valutare, se rispetto ad esse, vi sia stata o meno una diversa pronuncia integrativa del vizio denunciato. 6) Con il sesto motivo è dedotto l'omesso esame della prova circa la sussistenza del credito per gioielli con violazione dell'articolo 87 disp attuaz. cpc in relazione all'articolo 360 co.1 numero 5 cpc.

Parte ricorrente si duole di non essere stata autorizzata dal giudice d'appello a depositare copia di fatture di campionario e relativi documenti di trasporto, al fine di mettere a disposizione del giudicante elementi probatori a sostegno del credito della società per i gioielli venduti al resistente.

Anche tale censura è inammissibile poiché richiama documenti non contenuti nel motivo così non consentendo alla Corte di legittimità la valutazione circa l'utilità degli stessi.

Ulteriore profilo di inammissibilità è anche ravvisabile rispetto al principio secondo cui "Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento" ( Cass 16214/2019).

La censura non risulta soddisfare le condizioni sopra indicate. 7)- In via subordinata al sesto motivo è denunciata la violazione degli articoli 115 e 416 c.p.c. in relazione all'articolo 360 n.4 c.p.c., nonchè falsa applicazione dell'articolo 634 c.p.c., per avere, la Corte territoriale, omesso di considerare i documenti 11- 15 ( fatture) come prova del credito mai specificamente contestato dal debitore Barabino.

Anche tale motivo è affetto da carenza di specificazione poiché solo richiama ma non riporta i documenti, il cui contenuto non è possibile esaminare contestualmente alle ragioni di censura proposta. 8)- Con l'ottavo motivo in via subordinata rispetto al sesto si censura la sentenza per violazione dell'articolo 87 c.p.c. in relazione al all'articolo 360 numero 3c.p.c Il richiamo all'articolo 87 c.p.c. non risulta conferente in quanto non è ben comprensibile a cosa si riferisca.

Quanto puoi alla determinazione della Corte circa il mancato assolvimento da parte della società dell'onere di allegazione dei documenti di viaggio deve ritenersi che si tratti,ancora una volta, di una censura alla valutazione di merito della Corte territoriale, estranea al perimetro di valutazione del Giudice di legittimità. 9)-Il nono motivo riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali, in particolare, l'articolo 1243 codice civile ( articolo 360 c.1 numero 3 c.p.c.) La società rileva come il travisamento nella ricostruzione dei fatti da parte della Corte territoriale abbia indotto la stessa a compensare il presunto credito del Barabino per indennità di mancato preavviso con il credito della società.

Il motivo è inammissibile in quanto chiede in sostanza una nuova valutazione del merito non consentita in questa sede di legittimità. 10) L' ultimo motivo denuncia la violazione dell'articolo dell'art.91 c.p.c. in relazione all'articolo 360 co.1 numero 3 c.p.c., con riferimento alla pronuncia sulle spese di lite., da attribuirsi, a dire della società, al Barabino, quale parte soccombente.

Il motivo risulta assorbito dal rigetto di tutte le altre censure che confermano la decisione della corte territoriale.

Il ricorso è da rigettare.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 29879-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1270 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA]; 477 - intimata - avverso la sentenza n. 195/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 13/06/2018 R.G.N. 28/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova con la sentenza n.195 del 2018 aveva parzialmente riformato la sentenza con cui il tribunale locale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della società [OSCURATO:PERSONA] 1270 spa della complessiva somma di euro 46.637,1 per i seguenti titoli: euro 32.442,58 per anticipi provvigionali da restituire alla committente, euro 11.192,52 per mancato pagamento di merce acquistata come da fatture prodotte dalla società, Euro 3000,00 per indebita trattenuta di un incasso. La Corte d'appello aveva parzialmente accolto l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla somma relativa alla merce venduta e dall'indennità di mancato preavviso a lui non riconosciuto. Il collegio giudicante aveva infatti ritenuto che la società non avesse assolto l'onere di provare, con riguardo alla merce venduta, l'avvenuta prestazione, aveva anche valutato che spettasse al Barabino l'indennità di mancato preavviso poiché la società aveva receduto dal contratto non osservando il termine di preavviso. La Corte d'appello rigettava invece i motivi relativi alla restituzione della somma di euro 32.442,58 poiché valutava che l'agente ben sapesse che tali somme non fossero un minimo garantito ma semplicemente un anticipo di provvigioni che, se non andate a buon fine, dovevano essere restituite alla società. Confermava infine quanto statuito dal tribunale con riferimento al quantum poiché l'agente mai aveva posto in discussione tale aspetto solo rilevando di non dover restituire la somma. La sentenza impugnata escludeva altresì l'abuso di dipendenza economica, pure invocato dal Barabino, trattandosi di istituto diretto a regolamentare rapporti fra imprese e non rapporti di agenzia. Avverso detta statuizione la società [OSCURATO:PERSONA] 1270 spa proponeva ricorso fidato a 10 motivi. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell'articolo 1751 c.c. in relazione all'articolo 360 co.1 n. 3 c.p.c. Parte ricorrente si duole della determinazione della Corte d'appello circa la risoluzione del rapporto di agenzia determinata, a suo dire, dalla trattenuta dell'incasso dal cliente Città di Brugnato operata dal Barabino; assume quindi legittima la risoluzione per giusta causa in ragione dell'accertata intenzione del Barabino di non restituire la somma in questione. il motivo è inammissibile poiché denuncia, richiamando il vizio di violazione di legge, una valutazione di merito svolta dalla Corte territoriale, non indicando in che modo la decisione assunta abbia violato il canone legale. 2) Con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo, è dedotta l'omessa valutazione di un fatto storico riportato nel documento numero 5 del fascicolo di parte ricorrente, decisivo al fine della decisione ( ai sensi dell'articolo 360 co.1 n.5 c.p.c.); parte ricorrente rileva che la Corte d'appello ha fondato la propria decisione relativa al recesso non considerando il richiamato documento 5. Il motivo è inammissibile per carenza di specificazione in quanto non riporta, pur richiamandolo, il documento in questione, e non illustra come lo stesso possa essere determinante ai fini di una diversa decisione ( Cass. n.23238/2017). 3)- Con il terzo motivo, sempre in via subordinata rispetto al primo, è dedotta la violazione dell'articolo 116, in relazione all'articolo 360 co.1 numero 4 c.p.c. Con tale motivo parte ricorrente si duole dell'omessa considerazione da parte della Corte territoriale della circostanza che l'illegittima trattenuta dell'incasso di euro 3000,00, operata dal Barabino, costituisca fatto accertato definitivamente con sentenza penale ( n.4621/2014) passata in giudicato. Il motivo è inammissibile in quanto ancora una volta denunciando una violazione ai sensi dell'art. 360 co.1 n 4 c.p.c., si miri a richiedere nuovamente una valutazione di merito, estranea a questa sede di legittimità; nella censura, peraltro, si richiama una sentenza penale (n.4621 del 2014) non riportandone il contenuto in chiara violazione del principio di specificità delle ragioni di impugnazione. 4)- Il quarto motivo denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in violazione dell'articolo 360 co.1 numero 5 c.p.c. Il ricorrente si duole della omessa valutazione o presa di posizione da parte della Corte territoriale sulla lettera di cui al documento 5 del fascicolo di parte ricorrente ; in particolare si duole della giusta causa rappresentata dalla trattenuta dell'incasso da parte dell'ex agente Barabino contestata a quest'ultimo nella lettera richiamata. Anche in questo caso è richiesta nuova valutazione di merito circa un fatto decisivo, quale il contenuto del documento in questione, con valore dirimente rispetto a una diversa decisione, ma il cui contenuto non è inserito nel motivo. Lo stesso è pertanto privo della necessaria specificità. 5)- La società ricorrente denuncia il vizio di extra petizione in violazione dell'articolo 360 numero 4 c.p.c. e dell'articolo 112 cpc. In particolare si duole del mancato esame del documento 5 già sopra richiamato in quanto tale omissione avrebbe determinato la Corte d'appello a statuire ben oltre le conclusioni rese dal resistente [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è inammissibile. Il vizio di extra petizione richiede che sia allegata in atti la documentazione da cui dedurre quali fossero le originali domande al fine di valutare, se rispetto ad esse, vi sia stata o meno una diversa pronuncia integrativa del vizio denunciato. 6) Con il sesto motivo è dedotto l'omesso esame della prova circa la sussistenza del credito per gioielli con violazione dell'articolo 87 disp attuaz. cpc in relazione all'articolo 360 co.1 numero 5 cpc. Parte ricorrente si duole di non essere stata autorizzata dal giudice d'appello a depositare copia di fatture di campionario e relativi documenti di trasporto, al fine di mettere a disposizione del giudicante elementi probatori a sostegno del credito della società per i gioielli venduti al resistente. Anche tale censura è inammissibile poiché richiama documenti non contenuti nel motivo così non consentendo alla Corte di legittimità la valutazione circa l'utilità degli stessi. Ulteriore profilo di inammissibilità è anche ravvisabile rispetto al principio secondo cui "Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento" ( Cass 16214/2019). La censura non risulta soddisfare le condizioni sopra indicate. 7)- In via subordinata al sesto motivo è denunciata la violazione degli articoli 115 e 416 c.p.c. in relazione all'articolo 360 n.4 c.p.c., nonchè falsa applicazione dell'articolo 634 c.p.c., per avere, la Corte territoriale, omesso di considerare i documenti 11- 15 ( fatture) come prova del credito mai specificamente contestato dal debitore Barabino. Anche tale motivo è affetto da carenza di specificazione poiché solo richiama ma non riporta i documenti, il cui contenuto non è possibile esaminare contestualmente alle ragioni di censura proposta. 8)- Con l'ottavo motivo in via subordinata rispetto al sesto si censura la sentenza per violazione dell'articolo 87 c.p.c. in relazione al all'articolo 360 numero 3c.p.c Il richiamo all'articolo 87 c.p.c. non risulta conferente in quanto non è ben comprensibile a cosa si riferisca. Quanto puoi alla determinazione della Corte circa il mancato assolvimento da parte della società dell'onere di allegazione dei documenti di viaggio deve ritenersi che si tratti,ancora una volta, di una censura alla valutazione di merito della Corte territoriale, estranea al perimetro di valutazione del Giudice di legittimità. 9)-Il nono motivo riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali, in particolare, l'articolo 1243 codice civile ( articolo 360 c.1 numero 3 c.p.c.) La società rileva come il travisamento nella ricostruzione dei fatti da parte della Corte territoriale abbia indotto la stessa a compensare il presunto credito del Barabino per indennità di mancato preavviso con il credito della società. Il motivo è inammissibile in quanto chiede in sostanza una nuova valutazione del merito non consentita in questa sede di legittimità. 10) L' ultimo motivo denuncia la violazione dell'articolo dell'art.91 c.p.c. in relazione all'articolo 360 co.1 numero 3 c.p.c., con riferimento alla pronuncia sulle spese di lite., da attribuirsi, a dire della società, al Barabino, quale parte soccombente. Il motivo risulta assorbito dal rigetto di tutte le altre censure che confermano la decisione della corte territoriale. Il ricorso è da rigettare. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello p
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