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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20673/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difensore chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 7 giugno 2022 la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pesaro il 17 dicembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo i) perché, in qualità di legale rappresentate della società R.C.

Trasporti s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva indicato, in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte, elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo di €206.611,57 e di C43.388,43 in relazione all'I.V.A, avvalendosi della fattura n. 6 del 31 marzo 2013 emessa dalla M.V.L.

Trasporti di [OSCURATO:PERSONA] per operazioni oggettivamente inesistenti.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

Il ricorrente ha ricostruito lo svolgimento del processo, sintetizzato la sentenza di primo grado, l'appello proposto con i motivi aggiunti, fondati in particolare per l'assoluzione dell'emittente la fattura con sentenza passata in giudicato, la sentenza di appello.

Ha, altresì, rappresentato di aver definito le controversie con l'Erario.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché dell'art. 238 cod. proc. pen.

La sentenza impugnata avrebbe compiuto un'analisi parziale delle risultanze provenienti dalla sentenza del Tribunale di Ravenna del 7 febbraio 2020 che ha definitivamente assolto l'emittente della fattura n. 6 del 31 marzo 2013, ritenendo sussistente l'operazione sottostante; l'utilizzo della stessa fattura è contestata al ricorrente.

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, secondo cui dalla sentenza del Tribunale di Ravenna non risulta alcun accertamento puntuale, la fattura sarebbe stata incontestabilmente riconosciuta come vera con la sentenza passata in giudicato.

Il provvedimento de quo compirebbe, infatti, un preciso riferimento alla fattura di C 250.000, estinta nel 2015 ed emessa per competenza nel 2013, riconoscendo l'effettività delle prestazioni in essa dedotte.

Inoltre, sarebbe stato erroneamente applicato l'art. 238 cod. proc. pen., essendo stata utilizzata a fini probatori solo la deposizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] e non quelle dei testi Giuliani e Torino, le cui dichiarazioni avrebbero condotto all'esclusione del reato.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, in ragione della pregiudizialità logica e giuridica della sentenza del Tribunale di Ravenna che ha ad oggetto lo stesso fatto contestato al ricorrente, che vi sarebbe stata la violazione del principio di ne bis in idem.

La Corte territoriale non si sarebbe confrontata con la motivazione della sentenza di assoluzione.

2.3. Con il terzo motivo si deduce che la sentenza passata in giudicato del Tribunale di Ravenna del 7 febbraio 2020 travolgerebbe quella oggetto del ricorso in quanto vi sarebbe un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica che impedirebbe la dichiarazione di responsabilità dell'utilizzatore.

Una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con i principi della Comunità Europea nell'interpretazione dell'art.4 protocollo Commissione Europea dei diritti dell'uomo, sul bis in idem per l'identità del fatto in presenza di corrispondenti storici e naturalistici del fatto.

2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nonché dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per l'assenza di indizi gravi, precisi e concordanti per affermare la responsabilità penale dell'imputato.

La decisione impugnata evidenzierebbe quale argomento decisivo ai fini della condanna dell'imputato il fatto che la M.V.L.

Trasporti registrò la fattura n. 6 del 2013 per cause sconosciute.

Tale circostanza attiene alla sfera aziendale della società emittente M.V.L.

Trasporti, da cui non potrebbero trarsi elementi a carico dell'utilizzatore, creando una sorta di responsabilità oggettiva per fatto altrui.

Non sarebbero stati valutati gli elementi favorevoli allegati dall'imputato.

2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., nonché degli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

Con riferimento alla fattura contestata la sentenza confonderebbe la sfera dell'emittente con quella dell'utilizzatore, desumendo la penale responsabilità dell'imputato semplicemente dalla mancata annotazione della fattura da parte dell'emittente.

Nel ritenere che la falsità della fattura deriverebbe dal nome errato Caggese, la sentenza di merito non si confronterebbe con i contenuti della relazione del teste [OSCURATO:PERSONA], né con le dichiarazioni del teste Catacchio, da cui emergerebbe che, sebbene il nome fosse errato, il codice fiscale era esatto.

La Corte territoriale avrebbe sottolineato anche che l'importo dedotto nella fattura contestata non sarebbe stato corrisposto all'emittente: risulterebbe il contrario dalla sentenza del Tribunale di Ravenna e dalle dichiarazioni del consulente [OSCURATO:PERSONA].

2.6. Con il sesto motivo si deduce il travisamento delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA].

Il pagamento della fattura sarebbe provato anche documentalmente, come evidenziato dal teste [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dichiarato di aver indicato nella relazione gli estratti conto da cui si evince la prova del pagamento.

Come emerge dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] la fattura sarebbe stata contabilizzata secondo il criterio per competenza previsto dalle norme civilistiche nell'anno 2013 come «fattura da emettere», tenuto conto che non aveva ancora ricevuto il pagamento in quegli anni.

Questo aspetto, che escluderebbe qualsiasi violazione, non sarebbe stato considerato dalla Corte territoriale che avrebbe, altresì, ignorato che i rapporti di trasporto tra le società coinvolte fossero improntati al raggruppamento, trattandosi di rapporti periodici.

2.7. Con il settimo motivo si rappresenta che il ricorrente si è avvalso della definizione agevolata della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b) decreto legge n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018, e dovrebbe far venir meno la confisca.

2.8. Sono poi stati depositati motivi aggiunti con i quali si rappresent che la sentenza di assoluzione del Tribunale di Ravenna dell'emittente la fattura iv venir meno il reato presupposto di quello oggetto della sentenza della Corte di appello ed è idonea a contraddire la prospettiva accusatoria.

Si richiamano le testimonianze dei testi [OSCURATO:PERSONA], del dottor [OSCURATO:PERSONA].

2.9. Ulteriori motivi sono stati successivamente depositati.

2.9.1. Con l'ottavo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e l'omessa valutazione del giudicato penale di assoluzione dal delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, quale antecedente logico giuridico.

Si richiama sul punto la sentenza di Sez. 1, n.17174 del 18 marzo 2022.

2.9.2. Con il nono motivo si deduce il vizio di violazione di legge perché la Corte di appello avrebbe contraddetto i principi della Corte di Giustizia europea sul bis in idem, causa C-512/2021.

2.9.3. Con il decimo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per l'omessa considerazione della circostanza affermata dal Tribunale di Ravenna nella sentenza di assoluzione in ordine all'irrilevante refuso della fattura.

2.9.4. Infine (punto 11), si insiste sulla preclusione della confisca essendo avvenuto l'integrale pagamento della definizione con il fisco. 2.10.

Il difensore ha depositato le conclusioni scritte, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore Generale, richiamando in particolare la sentenza di Sez.3 n. 36907 del 2020, in fattispecie del tutto analoga, in cui la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza di annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi relativi al rapporto con la sentenza di assoluzione definitiva emessa nei confronti dell'emittente la fattura sono fondati.

La Corte di appello di Ancona non ha correttamente applicato l'art. 238-bis cod. proc. pen. come interpretato dalla giurisprudenza in casi analoghi.

1.1. Va ribadito il principio - così Sez. 3, n. 36907 del 15/10/2020, Cerbini, Rv. 280278 - 01 - per cui le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., e riguardanti una pre-condizione del giudizio in corso, impongono, al giudice che giunga a diverse conclusioni sulla base di una differente valutazione giuridica dei medesimi fatti, di giustificare specificamente la conciliabilità del diverso esito, esclusa restando, tuttavia, la possibilità di contraddire la già accertata verificazione del medesimo fatto storico.

Nel caso esaminato, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per l'utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, la cui esistenza era stata invece affermata in una precedente sentenza irrevocabile di assoluzione, riguardante l'emissione di dette fatture, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. 1.2.

Il Tribunale di Ravenna ha effettivamente assolto l'emittente della fattura n.6 del 31 marzo 2013, la stessa fattura contestata al ricorrente quale utilizzatore, con la formula perché il fatto non sussiste, ritenendo, in base agli elementi di prova acquisiti, l'esistenza delle operazioni imponibili sia in termini oggettivi che soggettivi (cfr. pag. 3 della sentenza).

Orbene, se nel caso in esame, in cui vi sono autonomi giudizi relativi a un medesimo fatto storico - l'esistenza delle operazioni sottostanti la fattura oggetto dell'imputazione - non trova applicazione il principio della pregiudizialità penale, però, come affermato anche dalla sentenza Cerbini, il giudice del diverso procedimento è comunque tenuto a motivare espressamente circa le ragioni per le quali è pervenuto a diverse conclusioni rispetto al giudizio già definito in precedenza, la cui decisione, quando sia stata acquisita la relativa sentenza, è elemento da valutare ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., (Sez. 1, n. 18343 del 21/12/2016, dep. 11/04/2017, Biallo, Rv. 270658).

Devono, in particolare, essere illustrate specificamente le ragioni della conciliabilità dei due diversi giudizi, in quanto le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. che riguardino una pre-condizione del giudizio in corso non consentono al giudice di giungere a conclusioni inconciliabili con la sentenza irrevocabile, allorquando l'inconciliabilità veda sui fatti posti a fondamento delle decisioni contrastanti e non sulle valutazioni giuridiche di essi.

1.3. Tale principio è stato affermato anche da Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, Iandolo, Rv. 273207, che ha evidenziato la necessità di salvaguardare il principio di non contraddittorietà del sistema, che trova espressione, oltre che nella regola di cui all'art. 587 cod. proc. pen. dell'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione, nell'esigenza di prevenire il contrasto fra giudicati, desumibile dall'art. 630 cod. proc. pen.; v. anche, in tema di revisione, circa l'impossibilità di addivenire ad accertamenti contrastanti circa i medesimi fatti storici, Sez. 1, n. 43516 del 06/05/2014, Cavallari, Rv. 260702; Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, Russo, Rv. 263842.

2. L'accoglimento dei motivi sull'art. 238-bis cod. proc. pen., restando assorbiti i successivi, determina l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello di Perugia.

Nel giudizio di rinvio si applicherà l'art. 238-bis cod. proc. pen. al fine di verificare se vi sia inconciliabilità sui medesimi fatti storici, sulla effettività o meno delle operazioni economiche sottostanti la st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difensore chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 7 giugno 2022 la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Pesaro il 17 dicembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo i) perché, in qualità di legale rappresentate della società R.C. Trasporti s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, aveva indicato, in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte, elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo di €206.611,57 e di C43.388,43 in relazione all'I.V.A, avvalendosi della fattura n. 6 del 31 marzo 2013 emessa dalla M.V.L. Trasporti di [OSCURATO:PERSONA] per operazioni oggettivamente inesistenti. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Il ricorrente ha ricostruito lo svolgimento del processo, sintetizzato la sentenza di primo grado, l'appello proposto con i motivi aggiunti, fondati in particolare per l'assoluzione dell'emittente la fattura con sentenza passata in giudicato, la sentenza di appello. Ha, altresì, rappresentato di aver definito le controversie con l'Erario. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché dell'art. 238 cod. proc. pen. La sentenza impugnata avrebbe compiuto un'analisi parziale delle risultanze provenienti dalla sentenza del Tribunale di Ravenna del 7 febbraio 2020 che ha definitivamente assolto l'emittente della fattura n. 6 del 31 marzo 2013, ritenendo sussistente l'operazione sottostante; l'utilizzo della stessa fattura è contestata al ricorrente. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, secondo cui dalla sentenza del Tribunale di Ravenna non risulta alcun accertamento puntuale, la fattura sarebbe stata incontestabilmente riconosciuta come vera con la sentenza passata in giudicato. Il provvedimento de quo compirebbe, infatti, un preciso riferimento alla fattura di C 250.000, estinta nel 2015 ed emessa per competenza nel 2013, riconoscendo l'effettività delle prestazioni in essa dedotte. Inoltre, sarebbe stato erroneamente applicato l'art. 238 cod. proc. pen., essendo stata utilizzata a fini probatori solo la deposizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] e non quelle dei testi Giuliani e Torino, le cui dichiarazioni avrebbero condotto all'esclusione del reato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, in ragione della pregiudizialità logica e giuridica della sentenza del Tribunale di Ravenna che ha ad oggetto lo stesso fatto contestato al ricorrente, che vi sarebbe stata la violazione del principio di ne bis in idem. La Corte territoriale non si sarebbe confrontata con la motivazione della sentenza di assoluzione. 2.3. Con il terzo motivo si deduce che la sentenza passata in giudicato del Tribunale di Ravenna del 7 febbraio 2020 travolgerebbe quella oggetto del ricorso in quanto vi sarebbe un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica che impedirebbe la dichiarazione di responsabilità dell'utilizzatore. Una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con i principi della Comunità Europea nell'interpretazione dell'art.4 protocollo Commissione Europea dei diritti dell'uomo, sul bis in idem per l'identità del fatto in presenza di corrispondenti storici e naturalistici del fatto. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nonché dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per l'assenza di indizi gravi, precisi e concordanti per affermare la responsabilità penale dell'imputato. La decisione impugnata evidenzierebbe quale argomento decisivo ai fini della condanna dell'imputato il fatto che la M.V.L. Trasporti registrò la fattura n. 6 del 2013 per cause sconosciute. Tale circostanza attiene alla sfera aziendale della società emittente M.V.L. Trasporti, da cui non potrebbero trarsi elementi a carico dell'utilizzatore, creando una sorta di responsabilità oggettiva per fatto altrui. Non sarebbero stati valutati gli elementi favorevoli allegati dall'imputato. 2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., nonché degli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Con riferimento alla fattura contestata la sentenza confonderebbe la sfera dell'emittente con quella dell'utilizzatore, desumendo la penale responsabilità dell'imputato semplicemente dalla mancata annotazione della fattura da parte dell'emittente. Nel ritenere che la falsità della fattura deriverebbe dal nome errato Caggese, la sentenza di merito non si confronterebbe con i contenuti della relazione del teste [OSCURATO:PERSONA], né con le dichiarazioni del teste Catacchio, da cui emergerebbe che, sebbene il nome fosse errato, il codice fiscale era esatto. La Corte territoriale avrebbe sottolineato anche che l'importo dedotto nella fattura contestata non sarebbe stato corrisposto all'emittente: risulterebbe il contrario dalla sentenza del Tribunale di Ravenna e dalle dichiarazioni del consulente [OSCURATO:PERSONA]. 2.6. Con il sesto motivo si deduce il travisamento delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]. Il pagamento della fattura sarebbe provato anche documentalmente, come evidenziato dal teste [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dichiarato di aver indicato nella relazione gli estratti conto da cui si evince la prova del pagamento. Come emerge dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] la fattura sarebbe stata contabilizzata secondo il criterio per competenza previsto dalle norme civilistiche nell'anno 2013 come «fattura da emettere», tenuto conto che non aveva ancora ricevuto il pagamento in quegli anni. Questo aspetto, che escluderebbe qualsiasi violazione, non sarebbe stato considerato dalla Corte territoriale che avrebbe, altresì, ignorato che i rapporti di trasporto tra le società coinvolte fossero improntati al raggruppamento, trattandosi di rapporti periodici. 2.7. Con il settimo motivo si rappresenta che il ricorrente si è avvalso della definizione agevolata della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b) decreto legge n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018, e dovrebbe far venir meno la confisca. 2.8. Sono poi stati depositati motivi aggiunti con i quali si rappresent che la sentenza di assoluzione del Tribunale di Ravenna dell'emittente la fattura iv venir meno il reato presupposto di quello oggetto della sentenza della Corte di appello ed è idonea a contraddire la prospettiva accusatoria. Si richiamano le testimonianze dei testi [OSCURATO:PERSONA], del dottor [OSCURATO:PERSONA]. 2.9. Ulteriori motivi sono stati successivamente depositati. 2.9.1. Con l'ottavo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e l'omessa valutazione del giudicato penale di assoluzione dal delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, quale antecedente logico giuridico. Si richiama sul punto la sentenza di Sez. 1, n.17174 del 18 marzo 2022. 2.9.2. Con il nono motivo si deduce il vizio di violazione di legge perché la Corte di appello avrebbe contraddetto i principi della Corte di Giustizia europea sul bis in idem, causa C-512/2021. 2.9.3. Con il decimo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per l'omessa considerazione della circostanza affermata dal Tribunale di Ravenna nella sentenza di assoluzione in ordine all'irrilevante refuso della fattura. 2.9.4. Infine (punto 11), si insiste sulla preclusione della confisca essendo avvenuto l'integrale pagamento della definizione con il fisco. 2.10. Il difensore ha depositato le conclusioni scritte, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore Generale, richiamando in particolare la sentenza di Sez.3 n. 36907 del 2020, in fattispecie del tutto analoga, in cui la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza di annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi relativi al rapporto con la sentenza di assoluzione definitiva emessa nei confronti dell'emittente la fattura sono fondati. La Corte di appello di Ancona non ha correttamente applicato l'art. 238-bis cod. proc. pen. come interpretato dalla giurisprudenza in casi analoghi. 1.1. Va ribadito il principio - così Sez. 3, n. 36907 del 15/10/2020, Cerbini, Rv. 280278 - 01 - per cui le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., e riguardanti una pre-condizione del giudizio in corso, impongono, al giudice che giunga a diverse conclusioni sulla base di una differente valutazione giuridica dei medesimi fatti, di giustificare specificamente la conciliabilità del diverso esito, esclusa restando, tuttavia, la possibilità di contraddire la già accertata verificazione del medesimo fatto storico. Nel caso esaminato, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per l'utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, la cui esistenza era stata invece affermata in una precedente sentenza irrevocabile di assoluzione, riguardante l'emissione di dette fatture, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. 1.2. Il Tribunale di Ravenna ha effettivamente assolto l'emittente della fattura n.6 del 31 marzo 2013, la stessa fattura contestata al ricorrente quale utilizzatore, con la formula perché il fatto non sussiste, ritenendo, in base agli elementi di prova acquisiti, l'esistenza delle operazioni imponibili sia in termini oggettivi che soggettivi (cfr. pag. 3 della sentenza). Orbene, se nel caso in esame, in cui vi sono autonomi giudizi relativi a un medesimo fatto storico - l'esistenza delle operazioni sottostanti la fattura oggetto dell'imputazione - non trova applicazione il principio della pregiudizialità penale, però, come affermato anche dalla sentenza Cerbini, il giudice del diverso procedimento è comunque tenuto a motivare espressamente circa le ragioni per le quali è pervenuto a diverse conclusioni rispetto al giudizio già definito in precedenza, la cui decisione, quando sia stata acquisita la relativa sentenza, è elemento da valutare ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., (Sez. 1, n. 18343 del 21/12/2016, dep. 11/04/2017, Biallo, Rv. 270658). Devono, in particolare, essere illustrate specificamente le ragioni della conciliabilità dei due diversi giudizi, in quanto le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. che riguardino una pre-condizione del giudizio in corso non consentono al giudice di giungere a conclusioni inconciliabili con la sentenza irrevocabile, allorquando l'inconciliabilità veda sui fatti posti a fondamento delle decisioni contrastanti e non sulle valutazioni giuridiche di essi. 1.3. Tale principio è stato affermato anche da Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, Iandolo, Rv. 273207, che ha evidenziato la necessità di salvaguardare il principio di non contraddittorietà del sistema, che trova espressione, oltre che nella regola di cui all'art. 587 cod. proc. pen. dell'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione, nell'esigenza di prevenire il contrasto fra giudicati, desumibile dall'art. 630 cod. proc. pen.; v. anche, in tema di revisione, circa l'impossibilità di addivenire ad accertamenti contrastanti circa i medesimi fatti storici, Sez. 1, n. 43516 del 06/05/2014, Cavallari, Rv. 260702; Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, Russo, Rv. 263842. 2. L'accoglimento dei motivi sull'art. 238-bis cod. proc. pen., restando assorbiti i successivi, determina l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello di Perugia. Nel giudizio di rinvio si applicherà l'art. 238-bis cod. proc. pen. al fine di verificare se vi sia inconciliabilità sui medesimi fatti storici, sulla effettività o meno delle operazioni economiche sottostanti la st