CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025
Cassazione n. 15017/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che con riferimento all'accertamento del dolo è evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la reazione violenta dell'imputato e la finalità di opporsi al legittimo operato dei pubblici ufficiali, essendo stata correttamente respinta la ricostruzione sollecitata dalla difesa circa la ingiustificata sottoposizione ai rilievi fotosegnaletici; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 31 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente