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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025

Cassazione n. 03666/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 15 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Rimini il 19 luglio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di euro 5.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 544 ter, comma 1, cod. pen., commesso in Rimini il 12 giugno 2019.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 2), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen., la particolare condizione di sofferenza cui è stato costretto, per un tempo non particolarmente breve, il cucciolo di cane pitbull nella disponibilità dell'imputato.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 15 novembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Rimini il 19 luglio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di euro 5.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 544 ter, comma 1, cod. pen., commesso in Rimini il 12 giugno 2019. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto generico e ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 2), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen., la particolare condizione di sofferenza cui è stato costretto, per un tempo non particolarmente breve, il cucciolo di cane pitbull nella disponibilità dell'imputato. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 03666/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris