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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 34236/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 185-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] n. 270, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 29/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannava Marina di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma inferiore a quella dallo stesso originariamente richiesta, a fronte delle prestazioni di assistenza e consulenza, giudiziale e stragiudiziale, svolte nell’interesse e d’incarico della società resistente.

Il Tribunale riteneva, in particolare, che una parte del compenso invocato non fosse dovuto a fronte dell’inadempimento, da parte dell’avvocato, dell’obbligo di diligenza professionale; che altra parte non fosse del pari dovuta per mancato conseguimento della prova dell’attività svolta; che, invece, fosse stato dimostrato lo svolgimento di una terza ed ultima parte delle prestazioni indicate dal ricorrente, a fronte delle quali veniva liquidato il complessivo importo di €

32.199. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso Marina di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannava Marina di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma inferiore a quella dallo stesso originariamente richiesta, a fronte delle prestazioni di assistenza e consulenza, giudiziale e stragiudiziale, svolte nell’interesse e d’incarico della società resistente.

Il Tribunale riteneva, in particolare, che una parte del compenso invocato non fosse dovuto a fronte dell’inadempimento, da parte dell’avvocato, dell’obbligo di diligenza professionale; che altra parte non fosse del pari dovuta per mancato conseguimento della prova dell’attività svolta; che, invece, fosse stato dimostrato lo svolgimento di una terza ed ultima parte delle prestazioni indicate dal ricorrente, a fronte delle quali veniva liquidato il complessivo importo di €

32.199. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso Marina di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe accertato la sussistenza della sua responsabilità professionale in assenza di domanda da parte della società odierna controricorrente.

Inoltre, ad avviso del ricorrente, in concreto nessuna responsabilità sarebbe configurabile a suo carico, avendo egli prescelto una linea di condotta processuale non implausibile.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, con riferimento all’esclusione del compenso per ravvisata carenza di prova circa lo svolgimento di parte delle attività indicate dal professionista.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame della documentazione allegata a sostegno della domanda di pagamento e a dimostrazione dell’attività in concreto svolta per conto della società [OSCURATO:SOCIETA].

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

A fronte della contestazione della società resistente, che aveva dedotto di nulla dovere al Barigelletti, il giudice di merito ha analiticamente esaminato i diversi giudizi e contesti indicati dal professionista, dando atto che quest’ultimo avesse prescelto una linea difensiva inutilmente complicata, poiché aveva chiesto la restituzione delle somme versate dalla propria cliente in esecuzione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, poi revocato in esito al giudizio di merito, non già nel corso di quest’ultimo, alternativamente in prime cure, ovvero in appello, bensì con autonomo decreto ingiuntivo, che era stato a sua volta revocato con remissione dell’istanza di restituzione al giudice competente per l’opposizione al titolo in base al quale il pagamento era stato eseguito.

Tale condotta è stata ritenuta dal giudice di merito contraria al dovere di diligenza del professionista, e su tale base è stato escluso il diritto al compenso in relazione ad una parte delle prestazioni oggetto della richiesta di pagamento.

Trattasi di valutazione non fondata sull’affermazione della responsabilità professionale dell’avvocato, ma soltanto sulla disamina della sua attività e sulla considerazione che essa era stata svolta, in concreto, in violazione dei doveri comportamentali imposti al professionista.

Il Tribunale ha poi ritenuto che, per altra parte delle prestazioni poste alla base della domanda di pagamento proposta dal Bargelletti, questi non avesse dimostrato l’attività professionale effettivamente svolta, e pertanto ha escluso il diritto al compenso, in relazione a detta parte della domanda, per carenza di prova dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria.

Per altra parte, invece, ha ritenuto la prova parzialmente conseguita ed ha liquidato somme inferiori a quelle richieste dal professionista.

Sia quanto al primo, che quanto al secondo profilo, si tratta di valutazioni di merito, fondate sulla valutazione delle risultanze istruttorie, rispetto alle quali il ricorrente contrappone una diversa lettura dei fatti di causa, al fine di ottenere una nuova pronuncia su questi ultimi, senza considerare che ciò è precluso, in quanto estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790).

Né è consentito al ricorrente di invocare una ricostruzione alternativa delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito, posto il principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362del 24/05/2006, Rv.589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ).

Con il quarto motivo, invece, il ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia optato per la compensazione delle spese, senza considerare che la domanda era stata almeno in parte accolta.

Anche questa censura è inammissibile, posto che la compensazione delle spese è giustificata dalla configurabilità di una reciproca soccombenza (essendo stata la domanda del Bargelletti accolta solo in parte) e considerato il principio secondo cui “ La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez.2, Se ntenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf.

Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 30592 del 20/12/2017 , Rv. 646611; nonché Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 1703 del 24/01/2013, Rv. 624926 e Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 8421 d el 31/03/2017, Rv.643477)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore.

Le memorie depositate dalle parti in prossimità dell’adunanza camerale non contengono argomenti ulteriori rispetto al ricorso ed al controricorso, essendo meramente riproduttive del contenuto dei predetti atti.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 185-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] n. 270, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 29/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannava Marina di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma inferiore a quella dallo stesso originariamente richiesta, a fronte delle prestazioni di assistenza e consulenza, giudiziale e stragiudiziale, svolte nell’interesse e d’incarico della società resistente. Il Tribunale riteneva, in particolare, che una parte del compenso invocato non fosse dovuto a fronte dell’inadempimento, da parte dell’avvocato, dell’obbligo di diligenza professionale; che altra parte non fosse del pari dovuta per mancato conseguimento della prova dell’attività svolta; che, invece, fosse stato dimostrato lo svolgimento di una terza ed ultima parte delle prestazioni indicate dal ricorrente, a fronte delle quali veniva liquidato il complessivo importo di € 32.199. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Marina di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannava Marina di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma inferiore a quella dallo stesso originariamente richiesta, a fronte delle prestazioni di assistenza e consulenza, giudiziale e stragiudiziale, svolte nell’interesse e d’incarico della società resistente. Il Tribunale riteneva, in particolare, che una parte del compenso invocato non fosse dovuto a fronte dell’inadempimento, da parte dell’avvocato, dell’obbligo di diligenza professionale; che altra parte non fosse del pari dovuta per mancato conseguimento della prova dell’attività svolta; che, invece, fosse stato dimostrato lo svolgimento di una terza ed ultima parte delle prestazioni indicate dal ricorrente, a fronte delle quali veniva liquidato il complessivo importo di € 32.199. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Marina di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art.112 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe accertato la sussistenza della sua responsabilità professionale in assenza di domanda da parte della società odierna controricorrente. Inoltre, ad avviso del ricorrente, in concreto nessuna responsabilità sarebbe configurabile a suo carico, avendo egli prescelto una linea di condotta processuale non implausibile. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, con riferimento all’esclusione del compenso per ravvisata carenza di prova circa lo svolgimento di parte delle attività indicate dal professionista. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame della documentazione allegata a sostegno della domanda di pagamento e a dimostrazione dell’attività in concreto svolta per conto della società [OSCURATO:SOCIETA]. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. A fronte della contestazione della società resistente, che aveva dedotto di nulla dovere al Barigelletti, il giudice di merito ha analiticamente esaminato i diversi giudizi e contesti indicati dal professionista, dando atto che quest’ultimo avesse prescelto una linea difensiva inutilmente complicata, poiché aveva chiesto la restituzione delle somme versate dalla propria cliente in esecuzione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, poi revocato in esito al giudizio di merito, non già nel corso di quest’ultimo, alternativamente in prime cure, ovvero in appello, bensì con autonomo decreto ingiuntivo, che era stato a sua volta revocato con remissione dell’istanza di restituzione al giudice competente per l’opposizione al titolo in base al quale il pagamento era stato eseguito. Tale condotta è stata ritenuta dal giudice di merito contraria al dovere di diligenza del professionista, e su tale base è stato escluso il diritto al compenso in relazione ad una parte delle prestazioni oggetto della richiesta di pagamento. Trattasi di valutazione non fondata sull’affermazione della responsabilità professionale dell’avvocato, ma soltanto sulla disamina della sua attività e sulla considerazione che essa era stata svolta, in concreto, in violazione dei doveri comportamentali imposti al professionista. Il Tribunale ha poi ritenuto che, per altra parte delle prestazioni poste alla base della domanda di pagamento proposta dal Bargelletti, questi non avesse dimostrato l’attività professionale effettivamente svolta, e pertanto ha escluso il diritto al compenso, in relazione a detta parte della domanda, per carenza di prova dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria. Per altra parte, invece, ha ritenuto la prova parzialmente conseguita ed ha liquidato somme inferiori a quelle richieste dal professionista. Sia quanto al primo, che quanto al secondo profilo, si tratta di valutazioni di merito, fondate sulla valutazione delle risultanze istruttorie, rispetto alle quali il ricorrente contrappone una diversa lettura dei fatti di causa, al fine di ottenere una nuova pronuncia su questi ultimi, senza considerare che ciò è precluso, in quanto estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è consentito al ricorrente di invocare una ricostruzione alternativa delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito, posto il principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Con il quarto motivo, invece, il ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia optato per la compensazione delle spese, senza considerare che la domanda era stata almeno in parte accolta. Anche questa censura è inammissibile, posto che la compensazione delle spese è giustificata dalla configurabilità di una reciproca soccombenza (essendo stata la domanda del Bargelletti accolta solo in parte) e considerato il principio secondo cui “ La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez.2, Se ntenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 30592 del 20/12/2017 , Rv. 646611; nonché Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 1703 del 24/01/2013, Rv. 624926 e Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 8421 d el 31/03/2017, Rv.643477)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del relatore. Le memorie depositate dalle parti in prossimità dell’adunanza camerale non contengono argomenti ulteriori rispetto al ricorso ed al controricorso, essendo meramente riproduttive del contenuto dei predetti atti. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p
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