CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 38364/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Elisabetta CENICCOLA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito il difensore degli imputati avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 dicembre 2018, la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Firenze aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per il reato di peculato continuato, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile SNAI, per essersi, la prima, nella sua qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. - società titolare del contratto per la commercializzazione di giochi pubblici con la concessionaria SNAI - ed il secondo quale gestore di fatto della predetta società, appropriati della complessiva somma di euro 43.756,53, che costituiva l'importo delle scommesse riscosse dalla clientela e non girate alla predetta concessionaria. Con sentenza n. 51582 del 2 ottobre 2019 la Sesta Sezione della Suprema Corte annullava detta decisione limitatamente alle condotte successive al 30 luglio 2009. Osservava la sentenza rescindente che, secondo la ricostruzione in fatto dei giudici di merito, le condotte di appropriazione erano state realizzate nelle diverse date del 28 luglio, 5 agosto e 11 agosto 2009 e che alla data del 30 luglio 2009 gli imputati non avevano più la disponibilità dei locali destinati all'azienda. L'attribuzione agli imputati degli ammanchi accertati in epoca successiva a tale ultima data, sebbene essi non avessero più la disponibilità dei locali, era stata dalla Corte territoriale giustificata sulla base di argomenti non corretti. La Corte di Appello di Firenze, quale giudice del rinvio, con sentenza emessa in data 16 settembre 2021, confermava la decisione del primo giudice. 2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza dell'art. 627, comma 3, del codice di rito. Lamenta la difesa che il giudice del rinvio, pur avendo osservato che "non vi sono incassi derivanti da scommesse di gioco (saldi attivi) dopo il 5 agosto 2009", non ha escluso la sussistenza del reato per l'appropriazione contestata con riferimento alla data dell'Il agosto; quanto agli ammanchi del 5 agosto, relativi alle somme incassate la settimana precedente (dal 29 luglio al 4 agosto), il periodo è coperto solo in parte, in quanto l'immobile venne rilasciato dagli imputati il 30 luglio 2009, non essendosi accertato con sicurezza il momento di materiale apprensione delle somme, come richiesto nella sentenza rescindente. La parte conclusiva della decisione, poi, è contraddittoria. ) [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati e conseguentemente la sentenza va annullata senza rinvio in ordine alla condanna intervenuta per le condotte successive al 30 luglio 2009, con conseguente eliminazione delle relative pene. 2. Il giudice del rinvio, discostandosi dalle valutazioni espresse nella sentenza annullata, ha valorizzato il contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici in punto di gioco ippico, concluso tra la SNAI e la R.C. s.r.I., in atti, il cui art. 7.2 (B), relativo alla gestione dei flussi di cassa, stabilisce - come già ricordato nella sentenza rescindente - che "....con cadenza settimanale (entro la giornata del martedì) SNAI dovrà predisporre il prospetto di liquidazione settimanale delle competenze relative alla settimana precedente e per via telematica lo metterà a disposizione del punto SNAI: in tale prospetto, per ciascuna tipologia di gioco, sarà indicato l'importo relativo al saldo di gioco da versare a SNAI entro il giorno successivo (mercoledì)". Poiché la disposizione contrattuale delinea un obbligo di versamento settimanale, coerentemente il giudice del rinvio, accertato che non si erano verificati "incassi derivanti da scommesse di gioco (saldi attivi) dopo il 5 agosto 2009)", avrebbe dovuto escludere - come sostenuto dalla difesa - che vi fosse stata un'appropriazione di somme in data 11 agosto 2009 riconducibile agli imputati. Alla medesima conclusione si deve pervenire in ordine alla contestata appropriazione del 5 agosto 2009, considerato che, avuto riguardo alla settimana precedente (29 luglio-4 agosto 2009), il giudice del rinvio non ha indicato alcun risultato probatorio indicativo del fatto che la stessa fosse riferibile al periodo in cui i ricorrenti avevano ancora la disponibilità dell'immobile, pacificamente rilasciato il 30 luglio 2009. Ne consegue che - secondo la stessa ricostruzione dei giudici di appello - non è stato possibile accertare, neppure in relazione a questo evento, la data "della corretta individuazione del momento della materiale apprensione delle somme", come richiesto nella sentenza rescindente. 3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, quanto alle condotte successive al 30 luglio 2009, con eliminazione della relativa pena in aumento per la continuazione, determinata per entrambi gli imputati in due mesi di reclusione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle condotte successive al 30 luglio 2009 perché gli imputati non hanno commesso il fatto ed elimina la relativa pena di mesi 2 di reclusione inflitta a ciascuno di essi a titolo di aumento in continuazione, rideterminando la pena finale in anni 3 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] e in anni 4 e me