CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 20191/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di appello di Catania, con sentenza in data 14 dicembre 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.U.P. presso il tribunale di Catania, del 24 giugno 2021, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628 e 624 c.p. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati deducendo i seguenti motivi: lo Spadaro - Violazione dell'art. 606, co. 1 lett. E c.p.p.: nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del volto travisato . [OSCURATO:PERSONA] - Violazione di legge in ordine alla determinazione della pena I ricorsi sono inammissibili. Essi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102). Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende. Roma 20 aprile 2022 I Consigliere est. nazio Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]