CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 09814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35108/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Ric. 2018n. 35108sez. S2 - ud. 1 0/0 1 /202 3 -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1089/2018 depositata il 14/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , F rances co Favata , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , S alvatrice Leonardo, proponeva no opposizione dinanzi il Tribunale di Catania avverso il decreto ingiuntivo numero 60/2010 per l’importo di euro 60.000 emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di quattro vaglia cambiari insoluti e scadut i il 28 febbraio 2010 rilasciatia remunerazione dell’attività prestata dal de cuius in favore di [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto di un fondo agricolo appartenuto alla società [OSCURATO:PERSONA] come da scrittura privata del 28 febbraio 2008. 2. Il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione sul rilievo che il rapporto intercorso tra le parti andava ricondotto nell’ambito del mandato. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], proponevano appello avverso la detta sentenza. 4. [OSCURATO:PERSONA] resisteva in appello chiedendo n e il rigetto. 5. La C orte d’ A ppello di Catania rigettava l’impugnazione e confermava la sentenza del Tribunale. In particolare, per quel che ancora rileva la C orte d’ A ppello evidenziava che per risolvere la controversia era necessario Ric. 2018n. 35108sez. S2 - ud. 1 0/0 1 /202 3 individuare e qualificare il rapporto giuridico intercorso tra le parti e le loro reciproche volontà come espresse nella scrittura privata del 28 febbraio 2008 intitolata “ricognizione di debito e ricevuta di vaglia cambiari”. Da tale scrittura - riportata integralmente in sentenza – emergeva che Salvatore F avata , e ra a conoscenza del fatto che il terrenoche egli desiderava acquistare era intestato alla società [OSCURATO:PERSONA] , e poneva specifici vincoli operativi all’incarico affidato al Consolial quale commissionava di procurarsi l’acquisto di un determinato spezzone di terreno limitrofo a quello acquistato in precedenza che lo stesso Favataaveva già individuato e che ben conosceva,conferendogli l’incarico specifico di gestire le trattative pre contrattuali . D unque , per il Favata l’intervento personale del Consoli era determinante per convincere la agricola Mazzaronea vendere il terreno. Ciò spiegava perché il Favata non aveva voluto trattare direttamente con la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo utile avvalersi dell’opera del Consoli che vantava nei confronti della società un forte ascendente in ragione del suo pregresso rapporto sociale e del rapporto attuale della moglie con la società. Dall’esame della scrittura privata di ricognizione di debito si evinceva inoltre che il Favata dopo aver conseguito l’acquisto desiderato, intendendo transigere e liquidare i rapporti di debito verso il Consoli procedeva con la suddetta scrittura a ricostruire l’intero rapporto intercorso dall’atto di conferimento dell’incarico di reperire unterreno agricolo da acquistare con il finanziamento pubblico delle ISMEA e di assisterlo nel procedimento amministrativo per l’ammissione al beneficio,promettendogli un compenso elevato da determinarsi in proporzione al prezzo di vendita e al gradimento dell’acquisto. [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 35108sez. S2 - ud. 1 0/0 1 /202 3 evinceva ancora che il Consolisi era prodigato in tal senso e aveva procurato diversi affari che non si erano conclusi perché il Favata non aveva trovato di proprio gradimento i terreni proposti. A fronte delle lamentele del Consoli il F avata promise il 25% del prezzo di vendita anche a remunerazione del lavoro inutilmente svolto in precedenza a condizione che egli riuscisse a convincere l’[OSCURATO:PERSONA] vendere un o spezzone di terreno di sua proprietà. [OSCURATO:PERSONA] aveva portato a compimento l’incarico e si era adoperato per curare l’iter amministrativo del finanziamento e il Favata, per quanto svolto dal Consoli, si riconosce va debitore dell’importo di euro 160.000. 5.2 Il suddetto rapporto obbligatorio , a parere della Corte d'Appello,esulava dalla mediazione sia tipica che a tipica nelle sue diverse declinazioni: mediazione unilaterale , contrattuale oppure fiduciaria, e anche dal procacciamento d’affari. Mancava la posizione di imparzialità del mediatore e, inoltre , sussisteva l’obbligo di curare l’esecuzione del mandato caratteristica assente nella mediazione. Doveva condividersi pertanto la qualificazione del rapporto operata dal primo giudice che aveva ritenuto concorrere nella fattispecie un contratto di mandato con uncontratto di prestazione d’opera professionale, sussistendo appunto l’obbligo di curare l’esecuzione dell’incarico. In particolare, mancavano g li elementi della mediazione tipicae atipica considerato il fatto che il compito del C onsoli non era quello di determinare nelle forme più convenienti da lui prescelte il contatto sociale tra le future parti contrattuali e nemmeno quello di reperire sul mercato un terreno qualsiasi che rispondesse alle caratteristiche richieste dal cliente Ric. 2018n. 35108sez. S2 - ud. 1 0/0 1 /202 3 visto che era stato lo stesso Favata a segnalare al Consoliil terreno che intendeva acquistare. [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto l’obbligo , che esulava dalla mediazione, di orientare le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] di tentare durante la fase delle trattative contrattuali di convincere tale società a vendere al F avata il terreno effettivamente compravenduto. 5.3 Il rapporto intercorso tra le parti doveva pertanto qualificarsi come mandato senza rappresentanza avente ad oggetto l’incarico di gestione delle trattative contrattuali mirate ad indurre l’AgricolaMazzarrone a vendere il proprio terreno, essendo pacifico che la prestazione del mandatario non deve consistere necessariamente nella conclusione di negozi giuridici ma può concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali qualiappunto le trattative contrattuali. In conclusione, in base alla scrittura privata ricognitiva del debito doveva ritenersi sussi stere un rapporto di stretta collaborazione ed assistenza del C onsol i con il F avata che unitamente al carattere vincolante dell’incarico deponeva per la riconducibilità del rapporto nello schema del mandato. Pri v a di pregio appariva anche la censura della mancata iscrizione nel registro dei mediatori finanziari non risultando dalla scrittura di ricognizione del debito del 28 febbraio 2008 che la remunerazione onnicomprensiva pattuita valesse per prestazioni di tipo tecnico specialistico in materia di finanziamenti pubblici, potendo l’assistenza n ell’iter amministrativo necessari o a conseguire l’acquisto comportare svariate forme di collaborazione materiale o intellettuale,compresa la messa a disposizione del proprio tempo, delle proprie relazioni, della propria esperienza e delle proprie Ric. 2018n. 35108sez. S2 - ud. 1 0/0 1 /202 3 conoscenze personali e professionali . L o ste sso Favata, consapevole di essersi avvalso di altri professionisti per l’istruzione tecnica della pratica di finanziamento aveva riconosciuto con la scrittura del 28 febbraio 2008 che l’attività svoltadal Consoli aveva contribuito al raggiungimento del risultato raggiunto. 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 1703, 1709, 1754, 1755 c.c. nonché degli artt. 2 e 6 della l. n. 3 9 del 19 8 9. Nullità della sentenza per violazione di norme procedurali, violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. I ricorrent i censura no la qualificazione giuridica d el rapporto contrattuale intercorso tra le parti,erroneamente inquadrato nello schema legale del mandato invece che in quello della mediazione. Tale qualificazione sarebbe avvenuta senza alcuna effettiva motivazione,senza alcuna prova e in violazione d i legge. Premess a la differenza tra mandato e mediazione, s econdo i ricorrent i, l a Corte d’Appello avrebbe dovuto vedere se la comune volontà delle parti emergente dalla ricognizione di debito era caratterizzata dalla sussistenza di uno specifico obbligo del Consoli di attivarsi per favorire l’accordo e dalla pattuizione del diritto al compenso Ric. 2018n. 35108sez. S2 - ud. 1 0/0 1 /202 3 indipendentemente dal risultato raggiunto ovvero solo nel caso di buon esito dell’affare. Sulla base di tali elementi la ricognizione di debito del 28 febbraio 2008 faceva emergere una tipica attività di mediazione e non di mandato. D'altra parte , la stessa Corte d'Appello afferma che il Favata si era determinato a sottoscrivere la ricognizione di debito solo dopo aver conseguito l'acquisto desideratoe che il Consoli senza remunerazione si era attivato per procurargli diverse occasionie che il Favata propose al Consoli che avrebbe corrisposto il 25% del prezzo di vendita a condizione che egli riuscisse a convincere la società AgricolaMazzarone a vendergli uno spezzone di terreno di sua proprietà. Pertanto la C orte d’ A ppello , del tutto immotivatamente, ha ritenuto sussistente un obbligo di agire. Dalla ricognizione di debito invece emergevano elementi tali da inquadrare la fattispecie nel modello tipico della mediazionein quanto la retribuzione era dovuta solo alla stipula dell’atto e dal tenore letterale della medesima ricognizione emergerebbe l’insussistenza dell’obbligo di adoperarsi a svolgere attività giuridicama solo una proposta di adoperarsi per convincere un proprietario a vendere un immobile. L’incarico da portare a termine non era relativo al compimento di un’attività giuridica tipico del mandato bensì il fatto che la società [OSCURATO:PERSONA] offrisse i n vendita il fondo , attività tipic a della mediazione. In altri termini l’attività da svolgere consisteva nell’intermediazione per la conclusione di affari relativi alla compravendita di beni immobili e attività connesse. Tale attività può rientrare sia nella figura della mediazione che in quella del mandato, dipendendo da come le parti hanno inteso regolare il Ric. 2018n. 35108sez. S2 - ud. 1 0/0 1 /202 3 rapporto,ma in ogni caso rientra nella figura della mediazione sia essa atipica o atipica.Con riferimento all’imparzialità del mediatore rispetto al mandatario la decisione sarebbe errata perché anche il mediatore può ricevere un incarico unilaterale di agire. Il concetto di imparzialità previsto dal codice si riferisce solo all’assenza di rapporti di collaborazione,dipendenza o rappresentanza. Infine, l a sentenza non spiegherebbe il perché il Consoli aveva l’ obbligo giuridico di eseguire l’incarico e tale mancanza di motivazione integrerebbe la violazione dell’articolo 115 c.p.c. in materia di disponibilità della prova non essendovi alcun elemento in tal senso. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : nullità della sentenza per inesistenza della motivazione perché il giudice non si è pronunciato su tutta la domanda. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 132, comma1, n. 4, e dell’articolo 112 c.p.c. Violazione falsa applicazione degli articoli 2, 3e 6, della l. n. 39 del 1989. I ricorrenti con l’appello avevano impugnato la sentenza nella partein cui non aveva riconosciuto l’obbligo di iscrizione nell’albo speciale anche per il mandatario che eserciti a titolo oneroso attività di intermediazione immobiliare. La Corte non avrebbe in alcun modo esaminato il suddetto motivo di appello. Tutta la sentenza sarebbe finalizzata a ricostruire la qualifica giuridica del Consoli quale mandatario non quale mediatore tipico o atipico senza fornire alcuna motivazione,una volta riconosciuta la qualifica di mandatario al motivo di appello con il quale si affer mava la necessità di iscrizione nell’albo speciale anche in tal caso. La sentenza sarebbe erronea perché adottata in violazione degli artt.2, 3 e 6 della legge n. 39 del 1989 non avendo dichiarato che il mandatario che eserciti a titolo oneroso attività di Ric. 2018n. 35108sez. S2 - ud. 1 0/0 1 /202 3 intermediazione immobiliare deve essere iscritto nell’albo speciale per maturare il diritto alla provvigione. Indipendentemente da quale sia la natura giuridica delle figure professionali che svolgono tale attività di mediazione identica il nucleo essenziale dell’attività svolta costituita dall’attività di mediazione nella compravendita di immobili. Come affermato in giurisprudenza , sia il mediatore si a altre figure tipiche o atipiche di intermediari svolgono tutte la medesima attività, con conseguente applicazione di identic he disposizioni in materia di diritto alla provvigione. L’articolo 2, comma 4,della citata legge n.39 del 1989 stabilisce che l’iscrizione nel ruolo dei mediator i deve essere richiesta anche se l’attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo da coloro che svolgono su mandato a titolo oneroso attività per la conclusione di affari relativi ad immobili e ad aziende. 3. I d ue motivi di ricorso, che stant e la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati. La vicenda oggetto del presente giudizio nasce da una scrittura privata di riconoscimento di debito intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il contestuale rilascio di alcune cambiali da parte del primo in favore del secondo. Preliminarmente deve ribadirsida un lato che: « l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 cod. proc. civ., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass.28.9.2011, n. 19860)» e , dall’altro , che : « La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce Ric. 2018n. 35108sez. S2 - ud. 1 0/0 1 /202 3 autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi , comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale,con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento. (Sez. 1, Ord.n. 2091 del 2022). 3.1 Ciò premesso la Corte d'Appello ha erroneamente escluso che l’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] rientri nel perimetro di applicazione della legge n. 39 del 1989 perché qualificabile come contratto di mandato e non come mediazione. In particolare, la decisione della Corte d'Appello, pur senza un’affermazione esplicita in tal senso, è conforme all’orientamento secondo il quale la disciplina di cui alla l. n. 39 del 1989, e in tempi più recenti quella ricavabile dal d. lgs. n. 59 del 2010, non possa essere applicata alla mediazione c.d. atipica, con specifico riferimento al procacciamento di affari, per l’ontologica differenza Ric. 2018n. 35108sez. S2 - ud. 1 0/0 1 /202 3 tra le due figure, rinvenuta nella posizione di terzietà del mediatore tipico a differenza di quanto registrabile nel rapporto che collega il procacciatore al cliente o preponente (Cass., 26.03.2009, n. 7332, Rv. 607392-01). Tale orientamento è stato superato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza n. 19161 del 2 agosto 2017 (Rv. 645138-01) hanno enunciato il seguente principio di diritto: «È configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni. L’esercizio dell’attività di mediazione atipica, quando l’affare abbia ad oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all’obbligo di iscrizione all’albo previsto dall’art. 2 della l. n. 39 del 1989, ragion per cui, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione». L'art. 2 della l. n. 39 del 1989 prevede:al comma 1, che presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli agenti di affari inmediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale; al comma 2, che il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una Ric. 2018n. 35108sez. S2 - ud. 1 0/0 1 /202 3 per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'art. 11; al comma 3, i requisiti per l'iscrizione nel detto ruolo; al comma 4, che l'iscrizione al ruolo debba essere richiesta anche se l'attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 della legge citata, hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli. Nella citata sentenza delle Sezioni Unite n. 19161 del 2 agosto 2017 si è chiarito che il sistema previsto dalla legge n. 39 del 1989 è stato modificato dal d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il quale, all'art. 73, sotto la rubrica "Attività di intermediazione commerciale e di affari", ha previsto, al comma 1, la soppressione del ruolo di cui all'articolo 2 della legge n. 39 del 1989 (comma 1); ha disposto che le attività disciplinate da tale legge siano soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti (comma 2); ha ulteriormente stabilito che la Camera dicommercio, industria, artigianato e agricoltura verifichi il possesso dei requisiti e iscriva i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo Ric. 2018n. 35108sez. S2 - ud. 1 0/0 1 /202 3 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 (comma 3); ha escluso l'applicabilità della nuova disciplina alle attività di agente d'affari non rientranti tra quelle disciplinate dalla legge n. 39 del 1989 (comma 4); ha disposto che le iscrizioni da esso previste per i soggetti diversi dalle imprese, siano effettuate in una apposita sezione del REA e abbiano effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale (comma 5); ha infine stabilito che, ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge n. 39 del 1989 si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il d.lgs. n. 59 del 2010 non ha fatto venire meno la preclusione alla corresponsione del corrispettivo per effetto della mancata iscrizione del mediatore al ruolo. Si è infatti affermato che l'art. 73 citato ha soppresso il ruolo dei mediatori, previsto dall'art. 2 della n. 39 del 1989, ma non ha abrogato quest'ultima legge, prescrivendo invece che l'attività sia soggetta a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio territorialmente competente, la quale, previa verifica dei requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l'attività in forma di impresa, e, altrimenti, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività previste dalla legge n. 39 del 1989. [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 35108sez. S2 - ud. 1 0/0 1 /202 3 consegue che l'art. 6 della legge n. 39 del 1989, secondo cui "hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli", va interpretata nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal d.lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (Cass. n. 762 del 2014; Cass. n. 10125 del 2011, Cass. n. 16147 del 2010). Le Sezioni Unite hanno poi ritenuto che oltre all’ipotesi di mediazione tipica di cui all’art. 1754 cod. civ., secondo cui è mediatore "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza" deve riconoscersi la c.d. mediazione “atipica” fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche a una soltanto delle parti interessate (mediazione c.d. unilaterale). Tale ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un affare, incarichi altri di svolgere un’attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate, prestabilite condizioni. L’elemento di distinzione tra le due figure, del mediatore (tipico) e del procacciatore di affari (mediatore atipico), risiede nella imparzialità del primo, laddove il secondo presta la propria attività nell’interesse di una delle parti con cui instaura un rapporto di collaborazione anche privo di stabilità, raccogliendo proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e trasmettendogliele. Il tutto in una cornice però comune, quella della prestazione di un’intermediazione diretta a favorire terzi nella conclusione di un affare. Ric. 2018n. 35108sez. S2 - ud. 1 0/0 1 /202 3 Le Sezioni unite con la pronuncia più volte citata hanno , infine, evidenziato che le ragioni che sottostanno alla previsione dell’obbligo di iscrizione del mediatore e alla configurazione di detta iscrizione quale condizione del diritto alla provvigione, debbono trovare applicazione a nche nelle ipotesi di mediazione atipica, e dunque pure in quella di procacciatore di affari, valorizzando il nucleo essenziale delle prestazioni, consistente nella intermediazione. In questa prospettiva, si pone in risalto il fatto che il codice qualifica come mediatore anche colui che ha avuto l’incarico di promuovere la conclusione dell’affare da una sola delle due parti (art. 1756 c. c.) ovvero colui che ha avuto l’incarico da una delle due parti di rappresentarla negli atti relativi all’esecuzione del contratto concluso col suo intervento (art. 1761 c. c.). Il conferimento di un mandato, presunto oneroso, non colloca cioè l’attività svolta dall’incaricato al di fuori del perimetro (funzionale) della mediazione, (Cass. 08.07.2010, n. 16147 Rv. 613825-01, e 613826-01). Infatti, l’art. 2 comma 4 della l. n. 39 del 1989 stabilisce che l’iscrizione a ruolo dev’essere richiesta anche se l’attività in questione venga svolta in modo occasionale o discontinuo da coloro che la prestano, su mandato oneroso, per la conclusione di affari relativi a immobili o aziende. Poiché nella nozione di mandato a titolo oneroso rientra l’incarico conferito a un soggetto o a un’impresa finalizzato alla ricerca di altri soggetti interessati a un determinato affare, anche i procacciatori di affari che su incarico di una parte svolgano intermediazione per un affare avente ad oggetto immobili o aziende, hanno l’obbligo di iscrizione, con la conseguenza che in mancanza viene meno il diritto alla relativa provvigione. Ric. 2018n. 35108sez. S2 - ud. 1 0/0 1 /202 3 Venendo al caso di specie, dalla lettura della scrittura di ricognizione di debito sulla quale si è fondata la sentenza impugnata risulta evidente che il Consoli abbia svolto un’ attività rientrante tra quelle c.d. di mediazione atipica, risultando compensata la sua complessiva attività finalizzata all’acquisto di un terreno con determinate caratteristiche da parte del Favata. La stessa sentenza impugnata nel qualificare il rapporto giuridico intercorso tra le parti e le loro reciproche volontà come espresse nella scrittura privata del 28 febbraio 2008 intitolata “ricognizione di debito e ricevuta di vaglia cambiari” afferma che dalla lettura del documento emer ge va che [OSCURATO:PERSONA], essendoa conoscenza del fatto che il terreno che egli desiderava acquistare era intestato alla società [OSCURATO:PERSONA], commissionava al Consoli l’incarico di procurarsi l’acquisto . [OSCURATO:PERSONA] non aveva voluto trattare direttamente con la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo utile avvalersi dell’opera del Consoli che vantava nei confronti della società un forte ascendente in ragione del suo pregresso rapporto sociale e del rapporto attuale della moglie con la società. Dall’esame della scrittura privata di ricognizione di debito si evinceva inoltre che il Favata dopo aver conseguito l’acquisto desiderato, intendendo transigere e liquidare i rapporti di debito verso il Consoli procedeva con la suddetta scrittura a ricostruire l’intero rapporto intercorso dall’atto di conferimento dell’incarico di reperire un terreno agricolo da acquistare con il finanziamento pubblico delle ISMEA e di assisterlo nel procedimento amministrativo per l’ammissione al beneficio, promettendogli un compenso elevato da determinarsi in proporzione al prezzo di vendita e al gradimento dell’acquisto(pag. Ric. 2018n. 35108sez. S2 - ud. 1 0/0 1 /202 3 8 della sentenzaimpugnata). Si evinceva ancora che il Consoli si era prodigato in tal senso e aveva procurato diversi affari che non si erano conclusi perché il Favata non aveva trovato di proprio gradimento i terreni proposti. A fronte delle lamentele del Consoli il Favata promise il 25% del prezzo di vendita anche a remunerazione del lavoro inutilmente svolto in precedenza a condizione che egli riuscisse a convincere l’[OSCURATO:PERSONA] a vendere uno spezzone di terreno di sua proprietà(pag. 9 sentenza impugnata). In conclusione, l a Corte d'Appello di Catania non ha tenuto conto del fatto che l’art. 6 della legge n. 39 del 1989 trova applicazione anche nel caso di mandato oneroso, qualora l’attività da svolgere consista,come nella specie, nell ’incarico di trovare un terreno agricolosenza che muti la qualificazione del rapporto il fatto che,da ultimo, il Favata abbia chiesto l’intermediazione del Consoli per uno specifico terreno da lui stesso preventivamente individuato al fine di favorire la trattativa con la Società proprietaria.Anche la mancanza del requisito di imparzialità sulla quale si è fonda ta in parte la sentenza della Corte d’Appello, per quanto si è detto,non rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 6 della l. n. 39 del 1989. In conclusione, i due motivi di ricorso sono fondati, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione che provveder