Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 34657/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/10/2021 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di cui al "precitato cumulo", richiamando quanto indicato nella intestazione dell'istanza come "proc. n. 149/2021 SIEP - n. 24/21 reg. cum.

Proc.

Rep.

Trib. [OSCURATO:PERSONA] esec. pen.", senza alcune indicazione degli estremi delle sentenze, mentre l'elenco di sentenze riportato nel provvedimento di cumulo era coincidente a quello per cui era stata già riconosciuta la continuazione; Rilevato che il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e carenza di motivazione, sviluppa censure generiche e non consentite, perché, opponendo di avere richiesto l'acquisizione del provvedimento di cumulo di pene e delle sentenze ivi indicate, non svolge critiche specifiche alle logiche e adeguate argomentazioni della decisione anche in ragione della spiccata genericità della richiesta introduttiva; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali„ nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/10/2021 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di cui al "precitato cumulo", richiamando quanto indicato nella intestazione dell'istanza come "proc. n. 149/2021 SIEP - n. 24/21 reg. cum. Proc. Rep. Trib. [OSCURATO:PERSONA] esec. pen.", senza alcune indicazione degli estremi delle sentenze, mentre l'elenco di sentenze riportato nel provvedimento di cumulo era coincidente a quello per cui era stata già riconosciuta la continuazione; Rilevato che il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e carenza di motivazione, sviluppa censure generiche e non consentite, perché, opponendo di avere richiesto l'acquisizione del provvedimento di cumulo di pene e delle sentenze ivi indicate, non svolge critiche specifiche alle logiche e adeguate argomentazioni della decisione anche in ragione della spiccata genericità della richiesta introduttiva; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali„ nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis
Decreto Cassazione n. 34657/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris