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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26061/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette"-entite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, hai disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Chiavari in data 30/10/2012, confermata dalla Corte di appello di Genova in data 29/04/2015 con pronuncia irrevocabile il 12/07/2016.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Akkari, deducendo violazione degli artt. 674 cod. proc. pen., 163, 164, comma 4, e 168, comma 3, cod. pen.

Il difensore censura il provvedimento con il quale il Giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena per non avere rilevato, nonostante le allegazioni difensive in udienza, come le cause ostative alla concessione del beneficio, ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. pen., fossero note quantomeno alla Corte di appello, che, con decisione del 29/04/2015, confermava la sentenza del giudice della cognizione che concedeva il beneficio, facendo espresso riferimento alle precedenti specifiche condanne sospese condizionalmente, senza procedere alla revoca della sospensione condizionale concessa dal primo Giudice.

Ed insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Invero, il Giudice dell'esecuzione, seppure investito dal P.m. per la revoca del beneficio concesso con la sentenza in esame, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2 cod. pen., non rinvenendo i presupposti di tale ipotesi di revoca (posto che la sentenza che determinerebbe il venir meno del beneficio è divenuta irrevocabile oltre cinque anni dopo l'irrevocabilità della sentenza in oggetto), ha proceduto, ai sensi dell'art. 168, ultimo comma, cod. pen., per violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di causa ostativa quale la concessione del beneficio per altre tre volte.

Pur potendo affermarsi che la Corte di appello di Genova era a conoscenza delle precedenti sospensioni, come emergente dalla stessa sentenza da essa pronunciata, tuttavia non era preclusa al Giudice dell'esecuzione la possibilità di procedere alla revoca di diritto in questione.t È, invero, legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, Rv. 282076: in motivazione la Corte ha osservato che, in tal caso, ove il giudice di appello non si sia pronunciato, a seguito di impugnazione o richiesta del pubblico ministero ovvero d'ufficio, sulla questione relativa alla sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del beneficio, non si forma giudicato preclusivo del potere di revoca in fase esecutiva).

Nel caso in esame neppure il difensore sostiene che sulla questiDne dell'esistenza della causa ostativa la Corte territoriale si sia pronunciata d'ufficio o che su di essa sia stata sollecitata a interloquire dal P.g. di udienza, con la conseguenza che, in assenza di una pronuncia con riferimento al beneficio concesso da parte di detta Corte, il Giudice dell'esecuzione ha correttamente proceduto alla suddetta revoca.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, cori conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette"-entite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, hai disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Chiavari in data 30/10/2012, confermata dalla Corte di appello di Genova in data 29/04/2015 con pronuncia irrevocabile il 12/07/2016. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Akkari, deducendo violazione degli artt. 674 cod. proc. pen., 163, 164, comma 4, e 168, comma 3, cod. pen. Il difensore censura il provvedimento con il quale il Giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena per non avere rilevato, nonostante le allegazioni difensive in udienza, come le cause ostative alla concessione del beneficio, ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. pen., fossero note quantomeno alla Corte di appello, che, con decisione del 29/04/2015, confermava la sentenza del giudice della cognizione che concedeva il beneficio, facendo espresso riferimento alle precedenti specifiche condanne sospese condizionalmente, senza procedere alla revoca della sospensione condizionale concessa dal primo Giudice. Ed insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Invero, il Giudice dell'esecuzione, seppure investito dal P.m. per la revoca del beneficio concesso con la sentenza in esame, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2 cod. pen., non rinvenendo i presupposti di tale ipotesi di revoca (posto che la sentenza che determinerebbe il venir meno del beneficio è divenuta irrevocabile oltre cinque anni dopo l'irrevocabilità della sentenza in oggetto), ha proceduto, ai sensi dell'art. 168, ultimo comma, cod. pen., per violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di causa ostativa quale la concessione del beneficio per altre tre volte. Pur potendo affermarsi che la Corte di appello di Genova era a conoscenza delle precedenti sospensioni, come emergente dalla stessa sentenza da essa pronunciata, tuttavia non era preclusa al Giudice dell'esecuzione la possibilità di procedere alla revoca di diritto in questione.t È, invero, legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021, Stambazzi, Rv. 282076: in motivazione la Corte ha osservato che, in tal caso, ove il giudice di appello non si sia pronunciato, a seguito di impugnazione o richiesta del pubblico ministero ovvero d'ufficio, sulla questione relativa alla sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del beneficio, non si forma giudicato preclusivo del potere di revoca in fase esecutiva). Nel caso in esame neppure il difensore sostiene che sulla questiDne dell'esistenza della causa ostativa la Corte territoriale si sia pronunciata d'ufficio o che su di essa sia stata sollecitata a interloquire dal P.g. di udienza, con la conseguenza che, in assenza di una pronuncia con riferimento al beneficio concesso da parte di detta Corte, il Giudice dell'esecuzione ha correttamente proceduto alla suddetta revoca. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, cori conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci
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