Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 45110/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Torino nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 13/04/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 582 cod.proc.pen. non essendo indicata la persona delegata alla presentazione del ricorso per cassazione del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica del Tribunale di Torino ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino, emessa in data 13 aprile 2022, che, dopo la costituzione delle parti nel dibattimento, ha emesso sentenza ex art. 469 cod.proc.pen. con cui ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato a lui ascritto - art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 relativo all'anno di imposta 2013, commesso il 27/09/2014 - era estinto per prescrizione.I ,

2. Deduce, il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione degli artt. 157 e ss. cod.pen.e art. 17 comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione sicchè il reato contestato non sarebbe prescritto.

Chiede l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato.

Va disattesa, siccome manifestamente infondata, la dedotta inammissibilità per la violazione dell'art. 582 cod.proc.pen., sul rilievo che nell'originale dell'atto di impugnazione risulta chiaramente non solo la delega del Pubblico Ministero alla presentazione del ricorso per cassazione, ma anche l'indicazione della qualifica e delle generalità del soggetto delegato (usciere della Procura della [OSCURATO:PERSONA]) che è stato identificato dal soggetto ricevente l'atto (ufficio impugnazioni del Tribunale di Torino) in quanto "nota all'ufficio".

Va ancora rilevato che l'impugnazione del Procuratore della Repubblica deve essere qualificata quale ricorso immediato per cassazione, ex art. 569 comma 1 cod.proc.pen., in quanto la sentenza del Tribunale di Torino era appellabile ai sensi dell'art. 593 comma 2 cod.proc.pen.

Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge, specificando, in motivazione, che la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 3512 del 28/10/2021, Rv. 282473 - 01).

La parte (nel nostro caso Procuratore della Repubblica) aveva il diritto ad appellare la sentenza di primo grado in quanto emessa, la sentenza impugnata, dopo la formale costituzione delle parti, e la stessa parte può proporre, ai sensi dell'art. 569 cod.proc.pen., ricorso immediato per cassazione per violazione di legge.

Tale è l'impugnazione del Procuratore della Repubblica di Torino.

Nel merito, l'art. 17, comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo".

Tale norma trova applicazione ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del d.l. n. 138 del 2011.

Tenuto conto dall'epoca di commissione del reato contestato al Calcagno, il 27 settembre 2014, i termini di prescrizione, pari a dieci anni, non erano ancora maturati alla data di pronuncia della sentenza, né sono maturati nelle more del giudizio.

La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod.proc.pen., quale giudice del rinvio (Sez. 5, n. 14690 del 21/02/2020, Gloria, Rv. 279077 - 01) per nuovo giudizio tenuto conto che, la prescrizione maturerà al 27 settembre 2024.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Torino nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 13/04/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che eccepisce l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 582 cod.proc.pen. non essendo indicata la persona delegata alla presentazione del ricorso per cassazione del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica del Tribunale di Torino ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino, emessa in data 13 aprile 2022, che, dopo la costituzione delle parti nel dibattimento, ha emesso sentenza ex art. 469 cod.proc.pen. con cui ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato a lui ascritto - art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 relativo all'anno di imposta 2013, commesso il 27/09/2014 - era estinto per prescrizione.I , 2. Deduce, il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione degli artt. 157 e ss. cod.pen.e art. 17 comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione sicchè il reato contestato non sarebbe prescritto. Chiede l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. Va disattesa, siccome manifestamente infondata, la dedotta inammissibilità per la violazione dell'art. 582 cod.proc.pen., sul rilievo che nell'originale dell'atto di impugnazione risulta chiaramente non solo la delega del Pubblico Ministero alla presentazione del ricorso per cassazione, ma anche l'indicazione della qualifica e delle generalità del soggetto delegato (usciere della Procura della [OSCURATO:PERSONA]) che è stato identificato dal soggetto ricevente l'atto (ufficio impugnazioni del Tribunale di Torino) in quanto "nota all'ufficio". Va ancora rilevato che l'impugnazione del Procuratore della Repubblica deve essere qualificata quale ricorso immediato per cassazione, ex art. 569 comma 1 cod.proc.pen., in quanto la sentenza del Tribunale di Torino era appellabile ai sensi dell'art. 593 comma 2 cod.proc.pen. Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. proc. pen. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge, specificando, in motivazione, che la sentenza predibattimentale è esclusivamente quella pronunciata fino al compimento delle formalità previste dall'art. 484 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 3512 del 28/10/2021, Rv. 282473 - 01). La parte (nel nostro caso Procuratore della Repubblica) aveva il diritto ad appellare la sentenza di primo grado in quanto emessa, la sentenza impugnata, dopo la formale costituzione delle parti, e la stessa parte può proporre, ai sensi dell'art. 569 cod.proc.pen., ricorso immediato per cassazione per violazione di legge. Tale è l'impugnazione del Procuratore della Repubblica di Torino. Nel merito, l'art. 17, comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo". Tale norma trova applicazione ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del d.l. n. 138 del 2011. Tenuto conto dall'epoca di commissione del reato contestato al Calcagno, il 27 settembre 2014, i termini di prescrizione, pari a dieci anni, non erano ancora maturati alla data di pronuncia della sentenza, né sono maturati nelle more del giudizio. La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod.proc.pen., quale giudice del rinvio (Sez. 5, n. 14690 del 21/02/2020, Gloria, Rv. 279077 - 01) per nuovo giudizio tenuto conto che, la prescrizione maturerà al 27 settembre 2024. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d
Sentenza Cassazione n. 45110/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris