CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11013/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d'appello di LecceVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGiuseppe Sassone che ha concluso per il rigetto del ricorso.Trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 17febbraio 2025 della Corte d’appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenzadel Tribunale di Brindisi del 24 giugno 2022, previa riqualificazione nell’illecitoammnistrativo artt. 124 e 133, c. 2, d.lgs. 142 del 2006, lo ha assolto dal reatocontestato al capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e lo hacondannato pena di 5 mesi di arresto e 6.000 € di ammenda, per il reato di cuiall'articolo 44, comma 1, lett. b), del d.PR 380 del 2001 (capo a).2. Avverso la predetta sentenza lo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, disp. att., cod. proc. pen.2.1. Deduce, con un primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in ordine il mancatoriconoscimento della prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenzad'appello.Argomenta in tal senso che l'unico atto interruttivo dovendo essereindividuato nel decreto di citazione diretta a giudizio emesso il 26/01/2021, Iltermine quadriennale ordinario sarebbe comunque maturato il 26 gennaio 2025,antecedentemente alla pronuncia della sentenza in grado d'appello; mentre laCorte di merito, peraltro senza esplicitare il proprio ragionamento nonostante lasuccessione di leggi nel tempo (in particolare la legge cosiddetta «Orlando», lalegge «Bonafede» e infine la riforma «Cartabia»), ha erroneamente ritenuto diindividuare un ulteriore atto interruttivo nella pronuncia della sentenza di primogrado, emessa il 24/06/2022, senza considerare che, l'articolo 160, comma 1, cod.pen., che prevedeva la sentenza di condanna fra gli atti interruttivi, è statoabrogato con legge n. 3 del 9 gennaio 2019 a far data dal 1 gennaio 2020,antecedentemente alla commissione del fatto per cui si procede; del resto, il nuovoarticolo 161 bis cod. pen. è entrato in vigore solo con la successiva legge n. 134del 27 settembre 2021 e oltretutto introduce un istituto, quello della cessazionedal corso della prescrizione, diverso sia dalla sospensione prevista dall'articolo 159cod. pen., sia dall'interruzione disciplinata dall'articolo 160 cit.2.2 Col secondo motivo deduce, ai sensi dell'art 606, comma 1, lettera b),cod proc pen, la violazione degli articoli 163 e 164 cod. pen. in relazione al mancatoriconoscimento del beneficio la sospensione condizionale della pena, nonostantele due precedenti condanne con pene sospese siano relative a reati estinti e ormaidepenalizzati.Argomenta che le condanne a pene sospese, per fatti commessi nel 2007 nel2008, accertati con sentenze irrevocabili il 23/11/2010 e il 05/05/2013, nonpotrebbero essere considerate in quanto relative a reati già estinti per effettodell'art. 167 cod. pen. e dunque non preclusive ai fini di un nuovo riconoscimentodel beneficio.Inoltre il primo dei due precedenti penali consegue a un decreto penale dicondanna in relazione al quale, l'articolo 460, comma 5, cod. proc. pen., vecchiaformulazione, prevedeva l'estinzione di ogni effetto penale, escludendo altresì chela condanna fosse di ostacolo alla concessione di una successiva sospensionecondizionale della pena, se nel termine di 5 anni, per i delitti ovvero di 2 anni perle contravvenzioni il condannato non avesse commesso un nuovo delitto o unacontravvenzione della stessa indole (si cita sez. 6, n. 15.100 del 16/04/2025); ilsecondo le due precedenti penali invece riguarda un reato ormai depenalizzato,come si apprezza dalla sentenza n. 231 del 2011, allegata al ricorso, le condottedi omessa contribuzione sanzionate dall'articolo 2, commi 1 e 1 bis della legge 638del 1983, avevano ad oggetto, nel caso concreto, somme inferiori alla attualesoglia di punibilità di 10.000 €. Denuncia che la Corte d'appello, pur avendoritenuto astrattamente corretto il principio evocato dal ricorrente, haerroneamente escluso di potersi pronunciare sul punto in quanto la circostanzanon emergeva dagli atti né da certificato del casellario giudiziale, senzaconsiderare che ai sensi dell'articolo 597, comma 5, cod. proc. pen., che consentedi riconoscere la sospensione condizionale anche d'ufficio, aveva ampio potere diintegrazione documentale, tanto più che la richiesta di sospensione era statapuntualmente avanzata con l’atto d'appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è inammissibile, mentre è fondato il secondo motivo diricorso.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamenteinfondato.2.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, anche richiamato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, ladisciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen.,nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reaticommessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentreper i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistemadalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U - , Sentenza n. 20989 del 12/12/2024 Ud.,dep. 2025, Rv. 288175 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 2629 del 29/09/2023 Ud., dep.22/01/2024, Rv. 285724 - 01, nonché Sez. 7, 33770 del 10/07/2024, Bertuccelli,non mass.; Sez. 4, n. 35719 del 13/06/2024, Patricola, non mass.; Sez. 4, n.30816 del 12/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 4, n. 30815 del 04/06/2024,Alfarano, non mass.; Sez. 1, n. 35446 del 29/05/2024, Vitucci, non mass.; Sez.1, n. 35255 del 16/05/2024, Sgattoni, non mass.; Sez. 3, n. 31950 del15/05/2025, Adimari, non mass.; Sez. 7, n. 24231 del 14/05/2024, Samolla, nonmass.; Sez. 1, n. 33605 del 09/05/2024, Meggiorin, non mass.; Sez. 1, n. 25525del 09/02/2024, Costantino, non mass.; Sez. 1, n. 22998 del 10 24/01/2024,Ciarletti, non mass.; Sez. 1, n. 23526 del 20/02/2024, Cantaffa, non mass.).Seguendo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza dellaCorte costituzionale e di questa Corte, il dies a quo di applicabilità dell'istituto dellacessazione del corso della prescrizione, introdotto all'art. 161-bis, primo periodo,cod. pen., considerandone il rapporto di continuità normativa con l'omologa causadi sospensione legata alla sola pronuncia della sentenza di primo grado, previstadall'art. 159, comma secondo, cod. pen. (disposizione introdotta dalla legge n. 3del 2019 a far data dal 1° gennaio 2020), è stato individuato nel 1° gennaio 2020.2.2. Di conseguenza, nel caso in discorso, fatta applicazione dell’istitutodi cui all'articolo 161 bis cod. pen., la prescrizione per il reato in esame, accertatoil 19 maggio 2020, è cessata - e non soltanto interrotta - fin dal 24 giugno 2022,con la pronuncia della sentenza di primo grado.Da cui la manifesta infondatezza del motivo proposto.3. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni cheseguono.3.1. Il primo profilo dell'articolata doglianza è generico in quantoripropone la medesima censura sottoposta alla Corte di merito, senza confrontarsicon la puntuale motivazione che si rinvia nel provvedimento impugnato., oltre chemanifestamente infondato.Va rilevato in proposito che l'estinzione del reato prevista dall'articolo 167cod. pen., quale conseguenza del decorso dei termini di sospensione senzaricadute nel reato, oltre che dell'adempimento degli eventuali obblighi imposti, noncomporta l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelliespressamente previsti, sicché di questa deve tenersi conto, ex art. 165, commasecondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l'ulterioreconcessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art.165, comma primo, cod. pen.(si veda, da ultimo, Sez. 2 - , Sentenza n. 6017 del09/01/2024 Ud., Rv. 285863 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 47647 del 18/04/2019Cc.Rv. 277457 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 3553 del 26/11/2013 Cc., dep. 2014, Rv.258668 - 01).3.2. La pretesa operatività, con riferimento alla prima condanna dispostacon decreto penale, dell'articolo 460, comma 5, cod.proc.pen., non è stata dedottacon l’appello - perlomeno secondo quanto risulta dalla sintesi dei motivi contenutanella sentenza impugnata, non censurata in questa sede - per cui costituisce unmotivo nuovo il cui esame, non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, èprecluso a questa Corte (Sez. 4, Sentenza n. 10611 del 04/12/2012 Ud., dep.2013, Rv. 256631 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017 Ud. (dep.23/02/2017 ) Rv. 269368 - 01).3.3. La doglianza è invece fondata nella parte in cui si denuncia laviolazione degli articoli 163 e 164 cod. pen. per non essere stato riconosciuto ilbeneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante per una delle duepregresse condanne per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenzialie assistenziali (art. 2, comma 1-bis, D.L. n.463 del 198, conv. in l. n.638 del1983), si assumesse intervenuta l’abolitio criminis, non essendo stata superata lanuova soglia di punibilità, quale avrebbe potuto essere agevolmente verificatafacendo ricorso ai poteri officiosi della Corte, tenuto conto che la sospensionecondizionale della pena, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 597, comma 5cod. proc. pen., può essere applicata anche d'ufficio e che, nel caso in esame, viera stata una precisa sollecitazione in tal senso sia con specifico motivo d'appelloche in sede di precisazione delle conclusioni.Si rileva in proposito, da una parte, che l'art. 3, comma sesto, D.Lgs. n.8del 2016, nell'escludere la penale rilevanza dell'omesso versamento delle ritenuteprevidenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ovenon eccedenti i diecimila euro annui, ha dato luogo ad una "abolitio criminis" soloparziale dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n.463 del 1983 (conv. in l. n.638 del 1983),sussistendo piena continuità normativa con la precedente incriminazione, soloallorquando sia superata la soglia di punibilità (Sez. 3, Sentenza n. 14475 del07/12/2016 Ud., dep. 2017, Rv. 269329 - 01); dall'altra che non si dubita l"abolitiocriminis" faccia cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i qualideve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo allareiterazione della sospensione condizionale della pena (Si veda Sez. 1 - , Sentenzan. 22277 del 02/07/2020 Ud., Rv. 279438 - 01, che ha ribadito il principio conriguardo ad un caso analogo di abolitio criminis parziale a seguito di modifica dellesoglie di punibilità, dell'art. 10-bis e dell'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74).Il beneficio richiesto dunque, ove la Corte di merito, valutato il fatto giàgiudicato in relazione al quale il ricorrente è stato condannato per il delitto dell'art.2, comma 1-bis, D.L. n.463 del 1983, accerti che le omissioni erano effettivamentesotto soglia, salva la ulteriore valutazione prognostica circa l'astensionedell'imputato dal commettere nuovi reati ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 163e 164 cod. pen., era astrattamente concedibile, ma la richiesta non era stata dataeffettiva risposta.3.4. Ne segue l'annullamento con rinvio, per la sola decisione sullasospensione condizionale. All'orientamento secondo il quale «l'omessa pronunciadella Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensionecondizionale della pena determina l'annullamento della sentenza con rinvio, nonpotendo la Corte di cassazione operare una valutazione che involga questioni dimerito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen.»(Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, dep. 2022, Catabbo, Rv. 282562) si affiancal'orientamento che ammette la possibilità di ricorrere all'annullamento senzarinvio, purché dalla sentenza impugnata emerga una prognosi positivamenteformulata in tal senso: «In tema di sospensione condizionale della pena, ove nellasentenza di appello il giudizio prognostico di ricaduta nel reato non sia espresso inmodo esplicito, ma dal percorso argomentativo emerga con chiarezza la prognosieffettuata dal giudice, la Corte di cassazione può fare ricorso ai poteri conferitidall'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., mentre si impone l'annullamento dellasentenza con rinvio al giudice di merito quando nella motivazione non vi sianoelementi utili per la concessione del beneficio in sede di legittimità» (Sez. 2, n.17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114). Nel caso di specie, nella sentenzanon si ravvisano considerazioni utili allo scopo e, deve inoltre essere valutatal'effettiva ricorrenza dell'abolitio criminis dei fatti già giudicati, dunque,l'annullamento va in ogni caso disposto con rinvio, come da dispositivo.4. Si deve disporre, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnatalimitatamente alla questione relativa alla sospensione condizionale della pena, conrinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello diLecce, dovendo nel resto essere pronunciato il rigetto del ricorso.Deve, altresì, essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordineall'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11013/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daALDO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 176/2026LORENZO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 34146/2025SILVIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA]'ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d'appello di LecceVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGiuseppe Sassone che ha concluso per il rigetto del ricorso.Trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 17febbraio 2025 della Corte d’appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenzadel Tribunale di Brindisi del 24 giugno 2022, previa riqualificazione nell’illecitoammnistrativo artt. 124 e 133, c. 2, d.lgs. 142 del 2006, lo ha assolto dal reatocontestato al capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e lo hacondannato pena di 5 mesi di arresto e 6.000 € di ammenda, per il reato di cuiall'articolo 44, comma 1, lett. b), del d.PR 380 del 2001 (capo a).2. Avverso la predetta sentenza lo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, disp. att., cod. proc. pen.2.1. Deduce, con un primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e)cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in ordine il mancatoriconoscimento della prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenzad'appello.Argomenta in tal senso che l'unico atto interruttivo dovendo essereindividuato nel decreto di citazione diretta a giudizio emesso il 26/01/2021, Iltermine quadriennale ordinario sarebbe comunque maturato il 26 gennaio 2025,antecedentemente alla pronuncia della sentenza in grado d'appello; mentre laCorte di merito, peraltro senza esplicitare il proprio ragionamento nonostante lasuccessione di leggi nel tempo (in particolare la legge cosiddetta «Orlando», lalegge «Bonafede» e infine la riforma «Cartabia»), ha erroneamente ritenuto diindividuare un ulteriore atto interruttivo nella pronuncia della sentenza di primogrado, emessa il 24/06/2022, senza considerare che, l'articolo 160, comma 1, cod.pen., che prevedeva la sentenza di condanna fra gli atti interruttivi, è statoabrogato con legge n. 3 del 9 gennaio 2019 a far data dal 1 gennaio 2020,antecedentemente alla commissione del fatto per cui si procede; del resto, il nuovoarticolo 161 bis cod. pen. è entrato in vigore solo con la successiva legge n. 134del 27 settembre 2021 e oltretutto introduce un istituto, quello della cessazionedal corso della prescrizione, diverso sia dalla sospensione prevista dall'articolo 159cod. pen., sia dall'interruzione disciplinata dall'articolo 160 cit.2.2 Col secondo motivo deduce, ai sensi dell'art 606, comma 1, lettera b),cod proc pen, la violazione degli articoli 163 e 164 cod. pen. in relazione al mancatoriconoscimento del beneficio la sospensione condizionale della pena, nonostantele due precedenti condanne con pene sospese siano relative a reati estinti e ormaidepenalizzati.Argomenta che le condanne a pene sospese, per fatti commessi nel 2007 nel2008, accertati con sentenze irrevocabili il 23/11/2010 e il 05/05/2013, nonpotrebbero essere considerate in quanto relative a reati già estinti per effettodell'art. 167 cod. pen. e dunque non preclusive ai fini di un nuovo riconoscimentodel beneficio.Inoltre il primo dei due precedenti penali consegue a un decreto penale dicondanna in relazione al quale, l'articolo 460, comma 5, cod. proc. pen., vecchiaformulazione, prevedeva l'estinzione di ogni effetto penale, escludendo altresì chela condanna fosse di ostacolo alla concessione di una successiva sospensionecondizionale della pena, se nel termine di 5 anni, per i delitti ovvero di 2 anni perle contravvenzioni il condannato non avesse commesso un nuovo delitto o unacontravvenzione della stessa indole (si cita sez. 6, n. 15.100 del 16/04/2025); ilsecondo le due precedenti penali invece riguarda un reato ormai depenalizzato,come si apprezza dalla sentenza n. 231 del 2011, allegata al ricorso, le condottedi omessa contribuzione sanzionate dall'articolo 2, commi 1 e 1 bis della legge 638del 1983, avevano ad oggetto, nel caso concreto, somme inferiori alla attualesoglia di punibilità di 10.000 €. Denuncia che la Corte d'appello, pur avendoritenuto astrattamente corretto il principio evocato dal ricorrente, haerroneamente escluso di potersi pronunciare sul punto in quanto la circostanzanon emergeva dagli atti né da certificato del casellario giudiziale, senzaconsiderare che ai sensi dell'articolo 597, comma 5, cod. proc. pen., che consentedi riconoscere la sospensione condizionale anche d'ufficio, aveva ampio potere diintegrazione documentale, tanto più che la richiesta di sospensione era statapuntualmente avanzata con l’atto d'appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è inammissibile, mentre è fondato il secondo motivo diricorso.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamenteinfondato.2.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, anche richiamato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, ladisciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen.,nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reaticommessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentreper i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistemadalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U - , Sentenza n. 20989 del 12/12/2024 Ud.,dep. 2025, Rv. 288175 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 2629 del 29/09/2023 Ud., dep.22/01/2024, Rv. 285724 - 01, nonché Sez. 7, 33770 del 10/07/2024, Bertuccelli,non mass.; Sez. 4, n. 35719 del 13/06/2024, Patricola, non mass.; Sez. 4, n.30816 del 12/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 4, n. 30815 del 04/06/2024,Alfarano, non mass.; Sez. 1, n. 35446 del 29/05/2024, Vitucci, non mass.; Sez.1, n. 35255 del 16/05/2024, Sgattoni, non mass.; Sez. 3, n. 31950 del15/05/2025, Adimari, non mass.; Sez. 7, n. 24231 del 14/05/2024, Samolla, nonmass.; Sez. 1, n. 33605 del 09/05/2024, Meggiorin, non mass.; Sez. 1, n. 25525del 09/02/2024, Costantino, non mass.; Sez. 1, n. 22998 del 10 24/01/2024,Ciarletti, non mass.; Sez. 1, n. 23526 del 20/02/2024, Cantaffa, non mass.).Seguendo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza dellaCorte costituzionale e di questa Corte, il dies a quo di applicabilità dell'istituto dellacessazione del corso della prescrizione, introdotto all'art. 161-bis, primo periodo,cod. pen., considerandone il rapporto di continuità normativa con l'omologa causadi sospensione legata alla sola pronuncia della sentenza di primo grado, previstadall'art. 159, comma secondo, cod. pen. (disposizione introdotta dalla legge n. 3del 2019 a far data dal 1° gennaio 2020), è stato individuato nel 1° gennaio 2020.2.2. Di conseguenza, nel caso in discorso, fatta applicazione dell’istitutodi cui all'articolo 161 bis cod. pen., la prescrizione per il reato in esame, accertatoil 19 maggio 2020, è cessata - e non soltanto interrotta - fin dal 24 giugno 2022,con la pronuncia della sentenza di primo grado.Da cui la manifesta infondatezza del motivo proposto.3. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni cheseguono.3.1. Il primo profilo dell'articolata doglianza è generico in quantoripropone la medesima censura sottoposta alla Corte di merito, senza confrontarsicon la puntuale motivazione che si rinvia nel provvedimento impugnato., oltre chemanifestamente infondato.Va rilevato in proposito che l'estinzione del reato prevista dall'articolo 167cod. pen., quale conseguenza del decorso dei termini di sospensione senzaricadute nel reato, oltre che dell'adempimento degli eventuali obblighi imposti, noncomporta l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelliespressamente previsti, sicché di questa deve tenersi conto, ex art. 165, commasecondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l'ulterioreconcessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art.165, comma primo, cod. pen.(si veda, da ultimo, Sez. 2 - , Sentenza n. 6017 del09/01/2024 Ud., Rv. 285863 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 47647 del 18/04/2019Cc.Rv. 277457 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 3553 del 26/11/2013 Cc., dep. 2014, Rv.258668 - 01).3.2. La pretesa operatività, con riferimento alla prima condanna dispostacon decreto penale, dell'articolo 460, comma 5, cod.proc.pen., non è stata dedottacon l’appello - perlomeno secondo quanto risulta dalla sintesi dei motivi contenutanella sentenza impugnata, non censurata in questa sede - per cui costituisce unmotivo nuovo il cui esame, non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, èprecluso a questa Corte (Sez. 4, Sentenza n. 10611 del 04/12/2012 Ud., dep.2013, Rv. 256631 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017 Ud. (dep.23/02/2017 ) Rv. 269368 - 01).3.3. La doglianza è invece fondata nella parte in cui si denuncia laviolazione degli articoli 163 e 164 cod. pen. per non essere stato riconosciuto ilbeneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante per una delle duepregresse condanne per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenzialie assistenziali (art. 2, comma 1-bis, D.L. n.463 del 198, conv. in l. n.638 del1983), si assumesse intervenuta l’abolitio criminis, non essendo stata superata lanuova soglia di punibilità, quale avrebbe potuto essere agevolmente verificatafacendo ricorso ai poteri officiosi della Corte, tenuto conto che la sospensionecondizionale della pena, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 597, comma 5cod. proc. pen., può essere applicata anche d'ufficio e che, nel caso in esame, viera stata una precisa sollecitazione in tal senso sia con specifico motivo d'appelloche in sede di precisazione delle conclusioni.Si rileva in proposito, da una parte, che l'art. 3, comma sesto, D.Lgs. n.8del 2016, nell'escludere la penale rilevanza dell'omesso versamento delle ritenuteprevidenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ovenon eccedenti i diecimila euro annui, ha dato luogo ad una "abolitio criminis" soloparziale dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n.463 del 1983 (conv. in l. n.638 del 1983),sussistendo piena continuità normativa con la precedente incriminazione, soloallorquando sia superata la soglia di punibilità (Sez. 3, Sentenza n. 14475 del07/12/2016 Ud., dep. 2017, Rv. 269329 - 01); dall'altra che non si dubita l"abolitiocriminis" faccia cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i qualideve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo allareiterazione della sospensione condizionale della pena (Si veda Sez. 1 - , Sentenzan. 22277 del 02/07/2020 Ud., Rv. 279438 - 01, che ha ribadito il principio conriguardo ad un caso analogo di abolitio criminis parziale a seguito di modifica dellesoglie di punibilità, dell'art. 10-bis e dell'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74).Il beneficio richiesto dunque, ove la Corte di merito, valutato il fatto giàgiudicato in relazione al quale il ricorrente è stato condannato per il delitto dell'art.2, comma 1-bis, D.L. n.463 del 1983, accerti che le omissioni erano effettivamentesotto soglia, salva la ulteriore valutazione prognostica circa l'astensionedell'imputato dal commettere nuovi reati ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 163e 164 cod. pen., era astrattamente concedibile, ma la richiesta non era stata dataeffettiva risposta.3.4. Ne segue l'annullamento con rinvio, per la sola decisione sullasospensione condizionale. All'orientamento secondo il quale «l'omessa pronunciadella Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensionecondizionale della pena determina l'annullamento della sentenza con rinvio, nonpotendo la Corte di cassazione operare una valutazione che involga questioni dimerito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen.»(Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, dep. 2022, Catabbo, Rv. 282562) si affiancal'orientamento che ammette la possibilità di ricorrere all'annullamento senzarinvio, purché dalla sentenza impugnata emerga una prognosi positivamenteformulata in tal senso: «In tema di sospensione condizionale della pena, ove nellasentenza di appello il giudizio prognostico di ricaduta nel reato non sia espresso inmodo esplicito, ma dal percorso argomentativo emerga con chiarezza la prognosieffettuata dal giudice, la Corte di cassazione può fare ricorso ai poteri conferitidall'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., mentre si impone l'annullamento dellasentenza con rinvio al giudice di merito quando nella motivazione non vi sianoelementi utili per la concessione del beneficio in sede di legittimità» (Sez. 2, n.17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114). Nel caso di specie, nella sentenzanon si ravvisano considerazioni utili allo scopo e, deve inoltre essere valutatal'effettiva ricorrenza dell'abolitio criminis dei fatti già giudicati, dunque,l'annullamento va in ogni caso disposto con rinvio, come da dispositivo.4. Si deve disporre, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnatalimitatamente alla questione relativa alla sospensione condizionale della pena, conrinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello diLecce, dovendo nel resto essere pronunciato il rigetto del ricorso.Deve, altresì, essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordineall'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa concessione del beneficiodella sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul puntoad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile il ricorsonel resto.Così deciso il 28 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa concessione del beneficiodella sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul puntoad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile il ricorsonel resto.Così deciso il 28 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]