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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 35313/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30977/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] .(ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrentee controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti e ricorrentiincidentali- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 3482/2019 depositata il 17/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], titolare di un centro trasmissione dati (CTD) per conto della [OSCURATO:PERSONA], avverso l’avviso di accertamento recante l’imposta unica sulle scommesse di cui all’art.1 d.lgs. n. 504/1998, non versata per gli anni 2010 e 2011oltre alle sanzioni.

2. Gli ex soci della società, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto appello che la CTR Campania, preso atto dell’annullamento in autotutela dell’avviso relativo al 2010, ha accolto limitatamente alle sanzioni, ritenendo la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 6 comma 2 d.lgs. n. 472/1997 e obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la pretesa tributaria. 3.Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli che si è affidata ad un motivo.

4. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che propongono ricorso incidentale fondato su quattro motivi, illustrati con memoria.

5. Avverso il ricorso incidentale l’Agenzia resiste con apposito controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico motivo, l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 2, d.lgs. n. 472/1997, richiamato dall’art. 5 comma 6, d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 10 della legge n. 212/2000, in quanto, dopo l’entrata in vigore ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) delle norme interpretative di cui all’art. 1 comma 66 legge n. 220/2010, non residua alcun margine di incertezza in ordine all’assoggettamento dei CTD all’imposta pretesa.

2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, i contribuenti deducono, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 comma 2 lett. b), legge n. 288/1998, degli artt. 1326, 1327 e 1336 c.c. per aver la CTR ritenuto sussistente il profilo territoriale del presupposto di applicazione del tributo.

2.1. Con il secondo motivo deducono in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall’art. 1 comma 66 legge n. 220/2010, chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale ex art. 267 comma 3 TFUEalla Corte di giustizia dell’Unione Europea alla stessa stregua del rinvio pregiudiziale disposto con ordinanza n. 565/2018 della CTP di Parma.

2.2. Con il terzo motivo deducono in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 TFUE e dei principi del diritto dell’Unione della libera prestazione di servizi e di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con riferimento all’art. 3 d.lgs. n. 504/12998, come interpretato dall’art. 1 comma 66 legge n. 220/2010, chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale ex art. 267 comma 3 TFUE.

2.3. Con il quarto motivo deducono, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. e dell’art. 36 comma 2 n. 4 d.lgs. n. 546/1992 per non avere la CTR vagliato la doglianza relativa alla violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 3 d.lgs. n. 504/1998, 1 comma 66 lett. b) legge n. 220/2010, 64 comma 3 d.P.R. n. 600/1973, in relazione agli artt. 3 comma 1 e 53 comma 1 cost.

«a valle della sentenza n. 27/2018 della Corte Costituzionale», secondo cui i rapporti interni tra coobbligati in solido (bookmaker estero e ricevitore nazionale) costituiscono materia disciplinabile per contratto, con traslazione dell’onere tributario dal ricevitore al bookmaker attraverso la regolazione negoziale delle commissioni.

3. Il motivo a sostegno del ricorso principale dell’Agenzia presuppone la responsabilità dei soci di una società estinta per le sanzioni derivanti da una violazione tributaria imputabile alla società.

Sul tema non si riscontra un orientamento consolidato di questa Corte, pur essendosi affermato che « A seguito dell'estinzione della società, le sanzioni amministrative a carico di quest'ultima per la violazione di norme tributarie non sono trasmissibile ai soci ed al liquidatore, trovando applicazione l'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, che sancisce l'intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della responsabilità personale, codificato dall'art. 2, comma 2, del detto decreto, nonché, in materia societaria, con l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie» (Cass. 9094 del 2017). 4.Ad avviso di questo Collegio si tratta di questione di diritto di particolare rilevanza che rende opportuna la pronunzia in pubblica udienza, alla luce delle seguenti considerazioni: a) La disciplina prevista dall’art. 2495 e segg. c.c. configura un «meccanismo di tipo successorio» (Cass. sez. un. n. 6072 del 2013) che non è perfettamente sovrapponibile alla successione mortis causa delle persone fisiche; b) l’intrasmissibilità delle sanzioni, secondo quanto stabilito dall’art. 8 d. lgs. n. 472/1997, estesa ai soci, quali “eredi” sui generis della società estinta, consegue non ad un fatto oggettivo (la morte dell’obbligato persona fisica) ma alla volontà degli stessi soci di estinguere la società a mezzo della messa in liquidazione e successiva cancellazione della stessa, da cui deriva, in sostanza, l’estinzione del passivo costituito dalle sanzioni ; c) in materia di sanzioni amministrative tributarie viene in rilievo l’utilizzazione artificiosa dello strumento societario (Cass. n. 28332 del 2018), prevedendosi che in tali casi non opera l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 ma delle sanzioni risponde anche colui (amministratore) che ha agito per un interesse proprio e non della società (Cass. n. 10651 del 2022; Cass. n. 5924 del 2017).

5. Deve disporsi, pertanto, rinvio a nuovo ruolo per la pronuncia in pubblica udienza.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30977/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] .(ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrentee controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti e ricorrentiincidentali- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 3482/2019 depositata il 17/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA], titolare di un centro trasmissione dati (CTD) per conto della [OSCURATO:PERSONA], avverso l’avviso di accertamento recante l’imposta unica sulle scommesse di cui all’art.1 d.lgs. n. 504/1998, non versata per gli anni 2010 e 2011oltre alle sanzioni. 2. Gli ex soci della società, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto appello che la CTR Campania, preso atto dell’annullamento in autotutela dell’avviso relativo al 2010, ha accolto limitatamente alle sanzioni, ritenendo la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 6 comma 2 d.lgs. n. 472/1997 e obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la pretesa tributaria. 3.Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli che si è affidata ad un motivo. 4. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che propongono ricorso incidentale fondato su quattro motivi, illustrati con memoria. 5. Avverso il ricorso incidentale l’Agenzia resiste con apposito controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico motivo, l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 2, d.lgs. n. 472/1997, richiamato dall’art. 5 comma 6, d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 10 della legge n. 212/2000, in quanto, dopo l’entrata in vigore ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) delle norme interpretative di cui all’art. 1 comma 66 legge n. 220/2010, non residua alcun margine di incertezza in ordine all’assoggettamento dei CTD all’imposta pretesa. 2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, i contribuenti deducono, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 comma 2 lett. b), legge n. 288/1998, degli artt. 1326, 1327 e 1336 c.c. per aver la CTR ritenuto sussistente il profilo territoriale del presupposto di applicazione del tributo. 2.1. Con il secondo motivo deducono in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall’art. 1 comma 66 legge n. 220/2010, chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale ex art. 267 comma 3 TFUEalla Corte di giustizia dell’Unione Europea alla stessa stregua del rinvio pregiudiziale disposto con ordinanza n. 565/2018 della CTP di Parma. 2.2. Con il terzo motivo deducono in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 TFUE e dei principi del diritto dell’Unione della libera prestazione di servizi e di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con riferimento all’art. 3 d.lgs. n. 504/12998, come interpretato dall’art. 1 comma 66 legge n. 220/2010, chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale ex art. 267 comma 3 TFUE. 2.3. Con il quarto motivo deducono, in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. e dell’art. 36 comma 2 n. 4 d.lgs. n. 546/1992 per non avere la CTR vagliato la doglianza relativa alla violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 3 d.lgs. n. 504/1998, 1 comma 66 lett. b) legge n. 220/2010, 64 comma 3 d.P.R. n. 600/1973, in relazione agli artt. 3 comma 1 e 53 comma 1 cost. «a valle della sentenza n. 27/2018 della Corte Costituzionale», secondo cui i rapporti interni tra coobbligati in solido (bookmaker estero e ricevitore nazionale) costituiscono materia disciplinabile per contratto, con traslazione dell’onere tributario dal ricevitore al bookmaker attraverso la regolazione negoziale delle commissioni. 3. Il motivo a sostegno del ricorso principale dell’Agenzia presuppone la responsabilità dei soci di una società estinta per le sanzioni derivanti da una violazione tributaria imputabile alla società. Sul tema non si riscontra un orientamento consolidato di questa Corte, pur essendosi affermato che « A seguito dell'estinzione della società, le sanzioni amministrative a carico di quest'ultima per la violazione di norme tributarie non sono trasmissibile ai soci ed al liquidatore, trovando applicazione l'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, che sancisce l'intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della responsabilità personale, codificato dall'art. 2, comma 2, del detto decreto, nonché, in materia societaria, con l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie» (Cass. 9094 del 2017). 4.Ad avviso di questo Collegio si tratta di questione di diritto di particolare rilevanza che rende opportuna la pronunzia in pubblica udienza, alla luce delle seguenti considerazioni: a) La disciplina prevista dall’art. 2495 e segg. c.c. configura un «meccanismo di tipo successorio» (Cass. sez. un. n. 6072 del 2013) che non è perfettamente sovrapponibile alla successione mortis causa delle persone fisiche; b) l’intrasmissibilità delle sanzioni, secondo quanto stabilito dall’art. 8 d. lgs. n. 472/1997, estesa ai soci, quali “eredi” sui generis della società estinta, consegue non ad un fatto oggettivo (la morte dell’obbligato persona fisica) ma alla volontà degli stessi soci di estinguere la società a mezzo della messa in liquidazione e successiva cancellazione della stessa, da cui deriva, in sostanza, l’estinzione del passivo costituito dalle sanzioni ; c) in materia di sanzioni amministrative tributarie viene in rilievo l’utilizzazione artificiosa dello strumento societario (Cass. n. 28332 del 2018), prevedendosi che in tali casi non opera l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 ma delle sanzioni risponde anche colui (amministratore) che ha agito per un interesse proprio e non della società (Cass. n. 10651 del 2022; Cass. n. 5924 del 2017). 5. Deve disporsi, pertanto, rinvio a nuovo ruolo per la pronuncia in pubblica udienza.
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