CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 11959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Taranto indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal Giudice di Pace di Taranto il 20 aprile 2018 in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso in Taranto il 18 maggio 2017. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in merito all'attribuzione del reato al proprietario del cane piuttosto che al detentore, si osserva con rilievo dirimente che si tratta di censura manifestamente infondata atteso che la temporanea assenza del proprietario non lo esime da responsabilità, incombendo su tale soggetto l'obbligo di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire condotte lesive dell'animale. Si richiama, con riferimento alla posizione di garanzia del proprietario dell'animale, Sez.4 n.36151 del 15/09/2021, Rizzo, n.m. Considerato inoltre che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo genericamente o parzialimente con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Iliglie , estensore Il Presidente / genia rrao [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]