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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22408/2026

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icorrentecontroBanca [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 938/2025 della Corte di appello di Roma,pubblicata l’11 febbraio 2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].LA CORTE OSSERVASez.

I – RG 8118/2025camera di consiglio 16.6.2026 1Numero registro generale 8118/2025Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 22408/2026Data pubblicazione 30/06/20261. ─ Il Tribunale di Roma, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena s.p.a., ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA], quale debitrice principale e aMarco Licenziati, quale fideiussore, il pagamento della somma di euro933.898,17, oltre interessi; tale somma era pari a quanto preteso dallabanca per il saldo passivo di un conto corrente, per il saldo passivo diun conto anticipi e per il rimborso di un finanziamento.Gli intimati hanno proposto opposizione lamentando l’illegittimoaddebito di interessi, commissioni e spese; Licenziati ha pure eccepitola decadenza dell’istituto di credito dal diritto fatto valere nei confrontidel garante, a norma dell’art. 1957 c.c.; nel corso del giudizio di primogrado gli ingiunti hanno inoltre opposto la nullità della fideiussioneperché conforme al modello ABI e contrastante con la disciplinaantitrust.Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato gliinteressi.2. — Gli originari opponenti hanno proposto un gravame che laCorte di appello di Roma ha accolto; in riforma della sentenza di primogrado l’obbligata principale e il fideiussore sono stati condannati alpagamento della somma di euro 95.468,60, oltre interessi.3. — Licenziati ha impugnato per cassazione la sentenza dellaCorte di Roma.

Il ricorso, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, èarticolato in due motivi.È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio,una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causae depositato memoria.

Anche la controricorrente ha illustrato le suedifese con memoria.4. ― La proposta ha il tenore che segue.«[C]ol primo motivo si denunciano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 41 Cost., dell'art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 297Sez.

I – RG 8118/2025camera di consiglio 16.6.2026 2Numero registro generale 8118/2025Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 22408/2026Data pubblicazione 30/06/2026del 1990, dell'art. 101 del TFUE, dell'art. 1419 e 2697 c.c. e dell’art. 115c.p.c.; col secondo mezzo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti;«il primo motivo appare infondato;«la Corte di appello ha rilevato che il provvedimento n. 55 del2005 della Banca d’Italia è di alcuni anni precedente rispetto allefideiussioni litigiose nel presente giudizio, risalenti agli anni tra il 2007 eil 2009: ‘il che implica che la relativa istruttoria, ancora precedente, nonha potuto verificare se non schemi contrattuali diffusi nel 2002 o in tempia ridosso del 2002’; ha aggiunto: ‘Di conseguenza, il valore indiziarioche può riconnettersi a tale provvedimento sanzionatorio in termini diprova della violazione della concorrenza risulta notevolmente affievolito,in quanto dopo svariati anni dal predetto provvedimento sanzionatorio il mercato di tali contratti autonomi ben poteva essere mutato; néd’altro canto, vi è stata alcuna indagine da parte dell’Autorità di vigilanzacompetente per la concorrenza tra banche, relativamente al lassotemporale prossimo all’epoca della stipula della fideiussione che cioccupa ed all’esistenza, nel periodo più prossimo alla stipula deicontratti, di intese tra banche idonee a violare la concorrenza’; ne hatratto la conclusione che ‘sarebbe stato necessario quantomeno che gliappellanti avessero concretamente allegato la propria difficoltà arinvenire sul mercato offerte di polizze differenti rispetto allo schemaABI, circostanza sintomatica del fatto che, sebbene a distanza di moltotempo, le banche continuassero a proporre il medesimo schema negoziale già sanzionato perché anticoncorrenziale o che avesseroraggiunto analoghe intese a monte di natura anticoncorrenziale’;«tale ordine di considerazioni risulta conforme alla giurisprudenzadella S.C., secondo cui per ritenere operante come prova privilegiatadell’intesa restrittiva il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italiaoccorre che la fideiussione sia stata stipulata entro l’ambito temporaleal quale può essere riferito tale accertamento, evidente essendo cheSez.

I – RG 8118/2025camera di consiglio 16.6.2026 3Numero registro generale 8118/2025Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 22408/2026Data pubblicazione 30/06/2026questo, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputareesistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordoanticoncorrenziale: di modo che, in caso di compresenza,successivamente al 2005, delle tre clausole che si assuma costituiscanosbocco ‘a valle’ dell’intesa restrittiva ‘a monte’, l’interessato ben puòdedurre e comprovare che detta intesa anticoncorrenziale c’è, ma noncerto in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra especifica prova (cfr., in motivazione, Cass. 25 gennaio 2025, n. 1851;in senso conforme, non massimate in CED: Cass. 27 aprile 2025, n.11060; Cass. 1 ottobre 2025, n. 26533);«il secondo mezzo si prospetta inammissibile;«parte ricorrente individua, anzitutto, quale fatto che la Corteterritoriale avrebbe trascurato di esaminare, la datazione dellafideiussione nell’aprile 2007, ‘neanche a due anni di distanza dalprovvedimento della Banca d’Italia emesso nel maggio 2005’: in realtà,la circostanza è stata valutata, ma ritenuta non decisiva in ragione deglieffetti limitati temporalmente dell’accertamento compiuto, e taleaffermazione è condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, come si èesposto;«l’istante fa menzione, poi, a pag. 17 del ricorso, di alcunielementi documentali; ma va qui rammentato che l’art. 360, n. 5,c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n.134/2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principaleo secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti eabbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia): ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c.,il ricorrente deve indicare il ‘fatto storico’, il cui esame sia stato omesso,il ‘dato’, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘come’Sez.

I – RG 8118/2025camera di consiglio 16.6.2026 4Numero registro generale 8118/2025Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 22408/2026Data pubblicazione 30/06/2026e il ‘quando’ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale trale parti e la sua ‘decisività’, fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

U. 7aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8054); ora, ilricorrente, come detto, individua documenti, non fatti storici;tantomeno correda la censura delle indicazioni di cui si è detto; inparticolare, pur basando la doglianza su degli scritti, omette diesplicitarne il contenuto e di dar conto di modalità tempi del loroingresso nel giudizio di merito: infatti, l'indicazione dei documenti suiquali il ricorso si fondi deve avvenire alternativamente, oriassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali(Cass. 19 aprile 2022, n. 12481), oltre che fornendo indicazioni quantoalla loro localizzazione nei fascicoli di causa (Cass. 10 dicembre 2020,n. 28184)».5. ― Va disposto il rinvio a nuovo ruolo in quanto con decreto delPrimo Presidente del 12 novembre 2025 è stata rimessa all’esame delleSezioni Unite la seguente questione, interferente con la decisione delpresente ricorso: «Se una fideiussione contenente le clausole direviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c., censurateda Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005,possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva dellaconcorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunquereputarsi nulla, anche se rilasciata al di fuori del periodo compreso trail 2002 ed il 2005, in relazione al quale soltanto è stato condottol’accertamento della predetta Banca d’Italia; in caso di rispostaaffermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la sempliceevidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delleclausole di reviviscenza, di sopravvivenza o di deroga all’art. 1957 c.c.Sez.

I – RG 8118/2025camera di consiglio 16.6.2026 5Numero registro generale 8118/2025Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 22408/2026Data pubblicazione 30/06/2026inserite nello schema predisposto dall’ABI e censurato da Banca d’Italiacon il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 o se, diversamente, debbaessere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singolafideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionatadall’autorità di vigilanza».

P.Q.MLa Corterinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 16 giugno 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez.

I – RG 8118/2025camera di consiglio 16.6.2026 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrentecontroBanca [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 938/2025 della Corte di appello di Roma,pubblicata l’11 febbraio 2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].LA CORTE OSSERVASez. I – RG 8118/2025camera di consiglio 16.6.2026 1Numero registro generale 8118/2025Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 22408/2026Data pubblicazione 30/06/20261. ─ Il Tribunale di Roma, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena s.p.a., ha ingiunto a [OSCURATO:PERSONA], quale debitrice principale e aMarco Licenziati, quale fideiussore, il pagamento della somma di euro933.898,17, oltre interessi; tale somma era pari a quanto preteso dallabanca per il saldo passivo di un conto corrente, per il saldo passivo diun conto anticipi e per il rimborso di un finanziamento.Gli intimati hanno proposto opposizione lamentando l’illegittimoaddebito di interessi, commissioni e spese; Licenziati ha pure eccepitola decadenza dell’istituto di credito dal diritto fatto valere nei confrontidel garante, a norma dell’art. 1957 c.c.; nel corso del giudizio di primogrado gli ingiunti hanno inoltre opposto la nullità della fideiussioneperché conforme al modello ABI e contrastante con la disciplinaantitrust.Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato gliinteressi.2. — Gli originari opponenti hanno proposto un gravame che laCorte di appello di Roma ha accolto; in riforma della sentenza di primogrado l’obbligata principale e il fideiussore sono stati condannati alpagamento della somma di euro 95.468,60, oltre interessi.3. — Licenziati ha impugnato per cassazione la sentenza dellaCorte di Roma. Il ricorso, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, èarticolato in due motivi.È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio,una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c..A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causae depositato memoria. Anche la controricorrente ha illustrato le suedifese con memoria.4. ― La proposta ha il tenore che segue.«[C]ol primo motivo si denunciano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 41 Cost., dell'art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 297Sez. I – RG 8118/2025camera di consiglio 16.6.2026 2Numero registro generale 8118/2025Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 22408/2026Data pubblicazione 30/06/2026del 1990, dell'art. 101 del TFUE, dell'art. 1419 e 2697 c.c. e dell’art. 115c.p.c.; col secondo mezzo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti;«il primo motivo appare infondato;«la Corte di appello ha rilevato che il provvedimento n. 55 del2005 della Banca d’Italia è di alcuni anni precedente rispetto allefideiussioni litigiose nel presente giudizio, risalenti agli anni tra il 2007 eil 2009: ‘il che implica che la relativa istruttoria, ancora precedente, nonha potuto verificare se non schemi contrattuali diffusi nel 2002 o in tempia ridosso del 2002’; ha aggiunto: ‘Di conseguenza, il valore indiziarioche può riconnettersi a tale provvedimento sanzionatorio in termini diprova della violazione della concorrenza risulta notevolmente affievolito,in quanto dopo svariati anni dal predetto provvedimento sanzionatorio il mercato di tali contratti autonomi ben poteva essere mutato; néd’altro canto, vi è stata alcuna indagine da parte dell’Autorità di vigilanzacompetente per la concorrenza tra banche, relativamente al lassotemporale prossimo all’epoca della stipula della fideiussione che cioccupa ed all’esistenza, nel periodo più prossimo alla stipula deicontratti, di intese tra banche idonee a violare la concorrenza’; ne hatratto la conclusione che ‘sarebbe stato necessario quantomeno che gliappellanti avessero concretamente allegato la propria difficoltà arinvenire sul mercato offerte di polizze differenti rispetto allo schemaABI, circostanza sintomatica del fatto che, sebbene a distanza di moltotempo, le banche continuassero a proporre il medesimo schema negoziale già sanzionato perché anticoncorrenziale o che avesseroraggiunto analoghe intese a monte di natura anticoncorrenziale’;«tale ordine di considerazioni risulta conforme alla giurisprudenzadella S.C., secondo cui per ritenere operante come prova privilegiatadell’intesa restrittiva il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italiaoccorre che la fideiussione sia stata stipulata entro l’ambito temporaleal quale può essere riferito tale accertamento, evidente essendo cheSez. I – RG 8118/2025camera di consiglio 16.6.2026 3Numero registro generale 8118/2025Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 22408/2026Data pubblicazione 30/06/2026questo, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputareesistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordoanticoncorrenziale: di modo che, in caso di compresenza,successivamente al 2005, delle tre clausole che si assuma costituiscanosbocco ‘a valle’ dell’intesa restrittiva ‘a monte’, l’interessato ben puòdedurre e comprovare che detta intesa anticoncorrenziale c’è, ma noncerto in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra especifica prova (cfr., in motivazione, Cass. 25 gennaio 2025, n. 1851;in senso conforme, non massimate in CED: Cass. 27 aprile 2025, n.11060; Cass. 1 ottobre 2025, n. 26533);«il secondo mezzo si prospetta inammissibile;«parte ricorrente individua, anzitutto, quale fatto che la Corteterritoriale avrebbe trascurato di esaminare, la datazione dellafideiussione nell’aprile 2007, ‘neanche a due anni di distanza dalprovvedimento della Banca d’Italia emesso nel maggio 2005’: in realtà,la circostanza è stata valutata, ma ritenuta non decisiva in ragione deglieffetti limitati temporalmente dell’accertamento compiuto, e taleaffermazione è condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, come si èesposto;«l’istante fa menzione, poi, a pag. 17 del ricorso, di alcunielementi documentali; ma va qui rammentato che l’art. 360, n. 5,c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n.134/2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principaleo secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti eabbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia): ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c.,il ricorrente deve indicare il ‘fatto storico’, il cui esame sia stato omesso,il ‘dato’, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘come’Sez. I – RG 8118/2025camera di consiglio 16.6.2026 4Numero registro generale 8118/2025Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 22408/2026Data pubblicazione 30/06/2026e il ‘quando’ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale trale parti e la sua ‘decisività’, fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054); ora, ilricorrente, come detto, individua documenti, non fatti storici;tantomeno correda la censura delle indicazioni di cui si è detto; inparticolare, pur basando la doglianza su degli scritti, omette diesplicitarne il contenuto e di dar conto di modalità tempi del loroingresso nel giudizio di merito: infatti, l'indicazione dei documenti suiquali il ricorso si fondi deve avvenire alternativamente, oriassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali(Cass. 19 aprile 2022, n. 12481), oltre che fornendo indicazioni quantoalla loro localizzazione nei fascicoli di causa (Cass. 10 dicembre 2020,n. 28184)».5. ― Va disposto il rinvio a nuovo ruolo in quanto con decreto delPrimo Presidente del 12 novembre 2025 è stata rimessa all’esame delleSezioni Unite la seguente questione, interferente con la decisione delpresente ricorso: «Se una fideiussione contenente le clausole direviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c., censurateda Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005,possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva dellaconcorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunquereputarsi nulla, anche se rilasciata al di fuori del periodo compreso trail 2002 ed il 2005, in relazione al quale soltanto è stato condottol’accertamento della predetta Banca d’Italia; in caso di rispostaaffermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la sempliceevidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delleclausole di reviviscenza, di sopravvivenza o di deroga all’art. 1957 c.c.Sez. I – RG 8118/2025camera di consiglio 16.6.2026 5Numero registro generale 8118/2025Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 22408/2026Data pubblicazione 30/06/2026inserite nello schema predisposto dall’ABI e censurato da Banca d’Italiacon il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 o se, diversamente, debbaessere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singolafideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionatadall’autorità di vigilanza». P.Q.MLa Corterinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 16 giugno 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 8118/2025camera di consiglio 16.6.2026 6
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