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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35743/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 13 ottobre 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Firenze aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché, secondo il diritto vivente l'ipotesi del fatto di particolare tenuità non costituisce una autonoma figura di reato bensì una circostanza attenuante (Sez.

U, n. 9567 del 21/04/1995, Cosmo, Rv. 202003; Sez.

U, n. 7090 del 29/05/1992, Barozzi, Rv. 191160), cosicché, in forza del disposto di cui all'art. 157, secondo comma, cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi base (Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi, Rv. 254307), nella specie non ancora decorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa liquidazione degli onorari a favore del difensore dell'imputato già ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è manifestamente infondato poiché la liquidazione dei compensi a carico dello Stato non costituisce oggetto del provvedimento impugnato in quanto rientra nel procedimento incidentale disciplinato dal d.P.R. del 30 maggio 2022 n. 115 e, pertanto, la mancata liquidazione da parte del magistrato competente non può formare oggetto di ricorso per cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 13 ottobre 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Firenze aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché, secondo il diritto vivente l'ipotesi del fatto di particolare tenuità non costituisce una autonoma figura di reato bensì una circostanza attenuante (Sez. U, n. 9567 del 21/04/1995, Cosmo, Rv. 202003; Sez. U, n. 7090 del 29/05/1992, Barozzi, Rv. 191160), cosicché, in forza del disposto di cui all'art. 157, secondo comma, cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi base (Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi, Rv. 254307), nella specie non ancora decorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa liquidazione degli onorari a favore del difensore dell'imputato già ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è manifestamente infondato poiché la liquidazione dei compensi a carico dello Stato non costituisce oggetto del provvedimento impugnato in quanto rientra nel procedimento incidentale disciplinato dal d.P.R. del 30 maggio 2022 n. 115 e, pertanto, la mancata liquidazione da parte del magistrato competente non può formare oggetto di ricorso per cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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