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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33698/2025

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26056/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 1 405 /2022 della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno 30 giugno2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 18 novembre2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell’appartamento di mq 28 e del giardino di mq [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 26056/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 450 facenti parte di una villetta bifamiliare sita in Orbetello nonché al risarcimento dei danni sofferti per l’illegittima occupazione di tali beni.

Fondò le domande sulla sentenza della Corte di appello di Firenze n. 708 del 29 marzo 1994 con cui, in sede di azione exart. 2932 cod. civ., era stato disposto il trasferimento di un lotto di terreno di mq 1.090 dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (tra cui l’attrice) ad [OSCURATO:PERSONA] e il trasferimento da quest’ultimo ai primi dell’appartamento di mq 28 e del giardino dimq

450. All’esito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenza del convenuto, il Tribunale di Grosseto accolse le domande.

2. La decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della prima sentenza, rigettato in maniera integrale le domande dell’originaria attrice.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per sette motivi.

Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].

Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a settemotivi.

1.1. Il primodenuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per aver e la Corte territoriale ritenuto non provata l’esistenza fisica del bene richiesto in restituzione benché essa risulti da documenti pubblici (risultanze catastali e trascrizione) e sia stata accertata fisicamente mediante consulenza tecnica d’ufficio, corredata da rilievi fotografici.

1.2. Il secondo,per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., imputa alla sentenza gravata un’errata interpretazione delle domande attoree.

Premesso che la pretesa azionata «è fondata su una sentenza passata in giudicato e il perimetro fisico della sua azione è delineato dai dati r.g. n. 26056/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] catastali e dei registri immobiliari» sostiene che «la domanda doveva essere accolta proprio per il fatto che la parte di fabbricato di cui si richiede la restituzione è censita catastalmente ed è descritta nella relazione di consulenza tecnica d’ufficio».

1.3. Il terzo lamenta violazione dell’art. 2909 cod. civ. per non avere il giudice territoriale tenuto conto «del giudicato esterno tra le parti» (ovvero della sentenza della Corte di appello di Firenze n. 708/1994) e del «giudicato ad efficacia riflessa» rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Grossetto n. 148/2002 che aveva accertato che altri (tali «Franchi e Dini») avevano illegittimamente consegnato al Nucciarelli la porzione del fabbricato di proprietà Luglio.

1.4. Il quarto individua un vizio di motivazione apparente nella parte della sentenza gravata relativa ad un « non meglio compreso contrasto tra la sentenza n. 708/94 e la sentenza n. 14867/2014».

1.5. Il quinto deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., «per avere rigettato la domanda in quanto, nonostante il Nucciarelli affermi la “non esistenza” dell’appartamento di 28 mq e relativo giardino di 450 mq, lo stesso non ha mai contestato l’esistenza dell’intero fabbricato, identificato al f. 58 p. 153, in parte di proprietà degli eredi Luglio e in suo pacifico possesso per essergli stato consegnato dai sigg.

Dini e Franchi».

1.6. Il sesto prospetta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

Deduce che le eccezioni sollevate dal Nucciarelli («relative alla situazione di fatto che non consentirebbe di individuare, nell’ambito dell’organismo edilizio unitario, la porzione di bene immobile oggetto della sentenza n. 708/94 della Corte di Appello di Firenze: l’appartamento di mq. 28 e le pertinenze») non potevano essere esaminate nel giudizio concluso con la sentenza impugnata, trovando «la loro sede naturale nell’ambito del procedimento di esecuzione forzata da promuoversi ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ.». r.g. n. 26056/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.7.Il settimo, rilevando violazione dell’art. 342, primo comma, e dell’art. 112 cod. proc. civ., critica il rigetto della domanda di risarcimento danni poiché in thesi disposto in assenza di uno specifico motivo di appello ad opera del Nucciarelli.

Premessa l’autonomia tra la domanda restitutoria e quella risarcitoria, parte ricorrente assumeche «anche a voler concedere che la domanda restitutoria non potesse essere accolta in quanto il bene richiesto era indistinguibile dall’edificio cui lo stesso accede, la domanda risarcitoria ben poteva ed anzi doveva essere esaminata ed accolta proprio in quanto non risultava possibile la “separazione” della porzione reclamata dalla Luglio dal più ampio fabbricato detenuto dal Nucciarelli».

2. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.

2.1. La pronuncia sottoposta allo scrutinio di legittimità si fonda su una duplice ratio decidendi.

In primis, la Corte d’appello fiorentina ascrive valenza dirimente alla sentenza n. 1477/2020 del medesimo ufficio, resa tra le stesse parti e passata in cosa giudicata, la quale aveva accertato che il dante causa di [OSCURATO:PERSONA] aveva «realizzato un fabbricato a propria cura e spese diverso da quello descritto nel preliminare di permuta, dal quale non era più ricavabile il piccolo appartamento di mq 28».

Il rigetto delle domande attoree (di restituzione dell’immobile e di risarcimento danni per illegittima occupazione di esso) è dunque così giustificato con la materiale e giuridica inesistenza del bene richiesto.

In secondo luogo, con autonoma ed ulteriore argomentazione («ma anche ammesso che sia possibile ignorare tale ultima pronuncia n. 1477 del 2020 e quindi ipotizzando per un attimo di poter prescindere dalla stessa»), di per sé idonea a sostenere il dictum, la sentenza in vaglio rileva l’infondatezza «dell’unica ragione» posta a fondamento della domanda attorea, «rappresentata dall’asserito trasferimento della r.g. n. 26056/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] villetta oggetto di permuta in conseguenza dell’invocato giudicato di cui alla precedente sentenza di questa Corte n. 708/1994».

Evidenzia, al riguardo, che quest’ultima, come correttamente intesa dalla sentenza della Corte di cassazione n. 14867/2014, emessa tra le stesse parti, non aveva statuito sulla edificazione della villetta (ovvero sul fatto che essa «fosse stata costruita o meno, da parte di chi e se in maniera conforme o non all’accordo intercorso tra le parti») ma disposto unicamente il trasferimento (ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.) dell’appartamento di mq 28 e del giardino di mq 450 «facenti parte di una villetta bifamiliare da costruirsi o costruita sul terreno».

«In difetto di qualsivoglia altro elemento a sostegno» -conclude – non poteva reputarsi assolto, da parte dell’attrice, l’onere di dimostrare che i beni oggetto di domanda fossero «venuti ad esistenza e peraltro nella consistenza e in conformità a quanto pattuito».

2.2. In ordine alla prima delle due rationes testé brevemente riassunte –e, segnatamente, circa l’oggetto, la portata e l’efficacia del giudicato integrato dalla pronuncia n. 1477/2020 della Corte di appello di Firenze – l’intera prospettazione sviluppata nelle singole doglianze del ricorso non rivolge alcuna considerazione critica, men che meno nei termini precisi, puntuali e pertinenti prescritti dal disposto dell’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. (sull’onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, quale essenziale corollario della natura di rimedio a critica vincolata di esso, si vedano, ex plurimis, Cass., Sez.

U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905).

E tanto importa l’inammissibilità del ricorso.

3. Soltanto per completezza argomentativa, a ciò si aggiungono ulteriori rilievi, singolarmente riferiti alle specifiche censure addotte, ugualmente giustificanti la reiezione dell’impugnazione in vaglio.

3.1. Il primo motivo è inammissibile sotto plurimi aspetti: (i) perché sollecita questa Corte ad un (estraneo, per natura e per funzione, al r.g. n. 26056/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudizio di legittimità) riesame di emergenze istruttorie, segnatamente di documenti (ii) dei quali non descrive il contenuto e, se non in termini del tutto generici, inidonei pure a desumerne la decisività (iii) e dei quali non allega l’avvenuta produzione (nonché, a maiori, la ritualità e tempestività di essa) innanzi ai giudici di merito, omettendo anche la c.d. localizzazione nel fascicolo della controversia di merito.

3.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile: perché concerne questioni di fatto ed èformulato in maniera aspecifica, risolvendosi in una apodittica asserzione contraria all’accertamento operato (si rammenti, in forza di un giudicato) dalla sentenza gravata.

3.3. Il terzo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Infondato laddove si duole della mancata considerazione della sentenza n. 708/1994, in ordine alla quale, invece, la Corte territoriale ha svolto accurata analisi, individua ndo ne la corretta portata precettiva.

Inammissibile nella parte in cui lamenta la omessa valutazione del «giudicato esterno», ovvero della sentenza del Tribunale di Grosseto inter alios emessa, poiché – a tacer della inidoneità del dictum della stessa a spiegare effetti nella controversia in questione –la ricorrente non allega l’avvenuta sottoposizione di siffatto «giudicato» al giudice del merito, sicché la deduzione appare formulata per la prima volta in sede di legittimità: in maniera pertantoinammissibile poiché avente ad oggetto un giudicato formatosi in epoca anteriore alla definizione del giudizio di appello concluso con la pronuncia gravata (ex aliis, Cass.02/09/2022, n. 25863; Cass. 04/02/2021, n. 2675). 3.4.Il quarto motivo è infondato: la Corte territoriale ha offerto una lettura della sentenza n. 708/94 conforme alla portata precettiva che alla stessa sentenza aveva ascritto questa Corte nella pronuncia n. 18467/2014, tra gli stessi contraddittori adottata. r.g. n. 26056/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3.5. Il quinto motivo è inammissibile: è inconferente la (peraltro, anche stavolta apoditticamente asserita, senza la riproduzione o l’indicazione degli atti processuali da cui la circostanza si evincerebbe) non contestazione del Nucciarelli circa l’esistenza dell’intero stabile, fondandosi il rigetto delle domande della ricorrente sulla mancata dimostrazione dell’esistenza dei beni (appartamento e giardino) nella esatta conformazione individuata nell’atto introduttivo della lite.

3.6. Anche il sesto motivo è destituito di fondamento: l’esistenza di una porzione (appartamento e giardino) distinta ed individuabile nell’àmbito della villetta integrava il presupposto di fatto della domanda di rilascio, avente ad oggetto i cespiti in tal specifico modo descritti.

3.7. Il settimo motivo è altresìinfondato: il danno di cui invocava il ristoro era causalmente ascritto all’illegittima occupazione dei cespiti oggetto pure della domanda di rilascio (non già alla « impossibilità di separazione della porzione reclamata dalla Luglio», come invece si legge nel corpo del motivo):d alla reiezione della istanza restitutoria non poteva che sortire eguale esito per quella risarcitoria.

4. Il ricorso è rigettato.

5. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.

6. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dell ’ art. 13 .

P.Q.M Rigettail ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione in favore d i parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro r.g. n. 26056/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7.000,00per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26056/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 1 405 /2022 della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno 30 giugno2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 18 novembre2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] domandò giudizialmente la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell’appartamento di mq 28 e del giardino di mq [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 26056/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 450 facenti parte di una villetta bifamiliare sita in Orbetello nonché al risarcimento dei danni sofferti per l’illegittima occupazione di tali beni. Fondò le domande sulla sentenza della Corte di appello di Firenze n. 708 del 29 marzo 1994 con cui, in sede di azione exart. 2932 cod. civ., era stato disposto il trasferimento di un lotto di terreno di mq 1.090 dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (tra cui l’attrice) ad [OSCURATO:PERSONA] e il trasferimento da quest’ultimo ai primi dell’appartamento di mq 28 e del giardino dimq 450. All’esito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenza del convenuto, il Tribunale di Grosseto accolse le domande. 2. La decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della prima sentenza, rigettato in maniera integrale le domande dell’originaria attrice. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per sette motivi. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a settemotivi. 1.1. Il primodenuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per aver e la Corte territoriale ritenuto non provata l’esistenza fisica del bene richiesto in restituzione benché essa risulti da documenti pubblici (risultanze catastali e trascrizione) e sia stata accertata fisicamente mediante consulenza tecnica d’ufficio, corredata da rilievi fotografici. 1.2. Il secondo,per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., imputa alla sentenza gravata un’errata interpretazione delle domande attoree. Premesso che la pretesa azionata «è fondata su una sentenza passata in giudicato e il perimetro fisico della sua azione è delineato dai dati r.g. n. 26056/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] catastali e dei registri immobiliari» sostiene che «la domanda doveva essere accolta proprio per il fatto che la parte di fabbricato di cui si richiede la restituzione è censita catastalmente ed è descritta nella relazione di consulenza tecnica d’ufficio». 1.3. Il terzo lamenta violazione dell’art. 2909 cod. civ. per non avere il giudice territoriale tenuto conto «del giudicato esterno tra le parti» (ovvero della sentenza della Corte di appello di Firenze n. 708/1994) e del «giudicato ad efficacia riflessa» rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Grossetto n. 148/2002 che aveva accertato che altri (tali «Franchi e Dini») avevano illegittimamente consegnato al Nucciarelli la porzione del fabbricato di proprietà Luglio. 1.4. Il quarto individua un vizio di motivazione apparente nella parte della sentenza gravata relativa ad un « non meglio compreso contrasto tra la sentenza n. 708/94 e la sentenza n. 14867/2014». 1.5. Il quinto deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., «per avere rigettato la domanda in quanto, nonostante il Nucciarelli affermi la “non esistenza” dell’appartamento di 28 mq e relativo giardino di 450 mq, lo stesso non ha mai contestato l’esistenza dell’intero fabbricato, identificato al f. 58 p. 153, in parte di proprietà degli eredi Luglio e in suo pacifico possesso per essergli stato consegnato dai sigg. Dini e Franchi». 1.6. Il sesto prospetta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Deduce che le eccezioni sollevate dal Nucciarelli («relative alla situazione di fatto che non consentirebbe di individuare, nell’ambito dell’organismo edilizio unitario, la porzione di bene immobile oggetto della sentenza n. 708/94 della Corte di Appello di Firenze: l’appartamento di mq. 28 e le pertinenze») non potevano essere esaminate nel giudizio concluso con la sentenza impugnata, trovando «la loro sede naturale nell’ambito del procedimento di esecuzione forzata da promuoversi ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ.». r.g. n. 26056/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.7.Il settimo, rilevando violazione dell’art. 342, primo comma, e dell’art. 112 cod. proc. civ., critica il rigetto della domanda di risarcimento danni poiché in thesi disposto in assenza di uno specifico motivo di appello ad opera del Nucciarelli. Premessa l’autonomia tra la domanda restitutoria e quella risarcitoria, parte ricorrente assumeche «anche a voler concedere che la domanda restitutoria non potesse essere accolta in quanto il bene richiesto era indistinguibile dall’edificio cui lo stesso accede, la domanda risarcitoria ben poteva ed anzi doveva essere esaminata ed accolta proprio in quanto non risultava possibile la “separazione” della porzione reclamata dalla Luglio dal più ampio fabbricato detenuto dal Nucciarelli». 2. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile. 2.1. La pronuncia sottoposta allo scrutinio di legittimità si fonda su una duplice ratio decidendi. In primis, la Corte d’appello fiorentina ascrive valenza dirimente alla sentenza n. 1477/2020 del medesimo ufficio, resa tra le stesse parti e passata in cosa giudicata, la quale aveva accertato che il dante causa di [OSCURATO:PERSONA] aveva «realizzato un fabbricato a propria cura e spese diverso da quello descritto nel preliminare di permuta, dal quale non era più ricavabile il piccolo appartamento di mq 28». Il rigetto delle domande attoree (di restituzione dell’immobile e di risarcimento danni per illegittima occupazione di esso) è dunque così giustificato con la materiale e giuridica inesistenza del bene richiesto. In secondo luogo, con autonoma ed ulteriore argomentazione («ma anche ammesso che sia possibile ignorare tale ultima pronuncia n. 1477 del 2020 e quindi ipotizzando per un attimo di poter prescindere dalla stessa»), di per sé idonea a sostenere il dictum, la sentenza in vaglio rileva l’infondatezza «dell’unica ragione» posta a fondamento della domanda attorea, «rappresentata dall’asserito trasferimento della r.g. n. 26056/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] villetta oggetto di permuta in conseguenza dell’invocato giudicato di cui alla precedente sentenza di questa Corte n. 708/1994». Evidenzia, al riguardo, che quest’ultima, come correttamente intesa dalla sentenza della Corte di cassazione n. 14867/2014, emessa tra le stesse parti, non aveva statuito sulla edificazione della villetta (ovvero sul fatto che essa «fosse stata costruita o meno, da parte di chi e se in maniera conforme o non all’accordo intercorso tra le parti») ma disposto unicamente il trasferimento (ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.) dell’appartamento di mq 28 e del giardino di mq 450 «facenti parte di una villetta bifamiliare da costruirsi o costruita sul terreno». «In difetto di qualsivoglia altro elemento a sostegno» -conclude – non poteva reputarsi assolto, da parte dell’attrice, l’onere di dimostrare che i beni oggetto di domanda fossero «venuti ad esistenza e peraltro nella consistenza e in conformità a quanto pattuito». 2.2. In ordine alla prima delle due rationes testé brevemente riassunte –e, segnatamente, circa l’oggetto, la portata e l’efficacia del giudicato integrato dalla pronuncia n. 1477/2020 della Corte di appello di Firenze – l’intera prospettazione sviluppata nelle singole doglianze del ricorso non rivolge alcuna considerazione critica, men che meno nei termini precisi, puntuali e pertinenti prescritti dal disposto dell’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. (sull’onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, quale essenziale corollario della natura di rimedio a critica vincolata di esso, si vedano, ex plurimis, Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905). E tanto importa l’inammissibilità del ricorso. 3. Soltanto per completezza argomentativa, a ciò si aggiungono ulteriori rilievi, singolarmente riferiti alle specifiche censure addotte, ugualmente giustificanti la reiezione dell’impugnazione in vaglio. 3.1. Il primo motivo è inammissibile sotto plurimi aspetti: (i) perché sollecita questa Corte ad un (estraneo, per natura e per funzione, al r.g. n. 26056/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudizio di legittimità) riesame di emergenze istruttorie, segnatamente di documenti (ii) dei quali non descrive il contenuto e, se non in termini del tutto generici, inidonei pure a desumerne la decisività (iii) e dei quali non allega l’avvenuta produzione (nonché, a maiori, la ritualità e tempestività di essa) innanzi ai giudici di merito, omettendo anche la c.d. localizzazione nel fascicolo della controversia di merito. 3.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile: perché concerne questioni di fatto ed èformulato in maniera aspecifica, risolvendosi in una apodittica asserzione contraria all’accertamento operato (si rammenti, in forza di un giudicato) dalla sentenza gravata. 3.3. Il terzo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Infondato laddove si duole della mancata considerazione della sentenza n. 708/1994, in ordine alla quale, invece, la Corte territoriale ha svolto accurata analisi, individua ndo ne la corretta portata precettiva. Inammissibile nella parte in cui lamenta la omessa valutazione del «giudicato esterno», ovvero della sentenza del Tribunale di Grosseto inter alios emessa, poiché – a tacer della inidoneità del dictum della stessa a spiegare effetti nella controversia in questione –la ricorrente non allega l’avvenuta sottoposizione di siffatto «giudicato» al giudice del merito, sicché la deduzione appare formulata per la prima volta in sede di legittimità: in maniera pertantoinammissibile poiché avente ad oggetto un giudicato formatosi in epoca anteriore alla definizione del giudizio di appello concluso con la pronuncia gravata (ex aliis, Cass.02/09/2022, n. 25863; Cass. 04/02/2021, n. 2675). 3.4.Il quarto motivo è infondato: la Corte territoriale ha offerto una lettura della sentenza n. 708/94 conforme alla portata precettiva che alla stessa sentenza aveva ascritto questa Corte nella pronuncia n. 18467/2014, tra gli stessi contraddittori adottata. r.g. n. 26056/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.5. Il quinto motivo è inammissibile: è inconferente la (peraltro, anche stavolta apoditticamente asserita, senza la riproduzione o l’indicazione degli atti processuali da cui la circostanza si evincerebbe) non contestazione del Nucciarelli circa l’esistenza dell’intero stabile, fondandosi il rigetto delle domande della ricorrente sulla mancata dimostrazione dell’esistenza dei beni (appartamento e giardino) nella esatta conformazione individuata nell’atto introduttivo della lite. 3.6. Anche il sesto motivo è destituito di fondamento: l’esistenza di una porzione (appartamento e giardino) distinta ed individuabile nell’àmbito della villetta integrava il presupposto di fatto della domanda di rilascio, avente ad oggetto i cespiti in tal specifico modo descritti. 3.7. Il settimo motivo è altresìinfondato: il danno di cui invocava il ristoro era causalmente ascritto all’illegittima occupazione dei cespiti oggetto pure della domanda di rilascio (non già alla « impossibilità di separazione della porzione reclamata dalla Luglio», come invece si legge nel corpo del motivo):d alla reiezione della istanza restitutoria non poteva che sortire eguale esito per quella risarcitoria. 4. Il ricorso è rigettato. 5. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 6. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dell ’ art. 13 . P.Q.M Rigettail ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione in favore d i parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro r.g. n. 26056/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7.000,00per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ric
Sentenza Cassazione n. 33698/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris