CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 00422/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
D I N AN Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA], viale Parioli n. 44. Ricorrente contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro, rappresentato ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia. Controricorrente avverso il decreto n. 458/2022della Corte di appello di Messina , depositat o il 28. 3. 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28. 11. 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causae ragioni della decisione Con ricorso ex art. 5ter legge 24 marzo 2001, n. 89, depositato innanzi alla Corte d’Appello di Messina, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’indennizzo per equa riparazione per l’irragionevole durata di ungiudizio civile di risarcimento R.G. N. 25979/2022.danni introdotto dal padre [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in data 21. 10. 2008, in cui si era costituita, a seguito della morte del genitore, in data 24. 5. 2016, definito con sentenza pubblicata il 9. 1. 2020. Il giudice designato respingeva il ricorso di equa riparazione, rilevando che la ricorrente aveva agito in nome proprio e non quale erede del padre e che dal momento della sua costituzione in giudizio il processo non aveva superato il limite di cui all’art. 2 legge n. 89 del 2001. Proposta opposizione, laCorte d’Appello in composizione collegiale, con decreto n. 458del 2022, dichiarava inammissibile la domanda, rilevando che sebbene la ricorrente avesse chiesto l’indennizzo anche nella sua qualità di erede, nel caso di specie tuttavia non risultava esperito il rimedio preventivo alla irragionevole durata previsto dall’art. 1 ter, comma 1, legge n. 89 del 2001, rappresentato dalla istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., che avrebbe potuto essere formulata all’udienza di precisazione delle conclusioni tenuta il 17. 6. 2010. Per la cassazione di questo decreto, con atto consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 24. 10. 2022, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero della Giustiziaha notificato controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. Parte ricorrente ha depositato memoria. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione de gli artt. 2, comma 1, e 6, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, censurando il provvedimento impugnato per avere dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, per mancato esperimento dei rimedi preventivi previsti dall’art. 1 ter, comma 1, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, in violazione della norma transitoria di cui all’art. 6, comma 2 bis, che dichiara non applicabile il comma 1 dell’art. 2 ai processi la cui durata,al la data del 31 ottobre 2016,eccedeva il termine ragionevole. Il motivo è manifestamente fondato. L’art. 6, comma 2bis, dispone che la disposizione di cui all’art. 2, comma 1, introdotto dalla legge 28. 12. 2015, n. 208, che stabilisce l’inammissibilità della R.G. N. 25979/2022.domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi interni di cui all’art. 1 ter, non si applica a quei giudizi rispetto ai quali, alla data del 31 ottobre 2016, risultava già consumata la violazione della irragionevole durata. Nel caso di specie, essendo stato il giudizio presupposto introdotto il 21. 10. 2008, il termine di ragionevole durata del processo risultava già superato alla data del 31. 10. 2016, con l’effetto che l’art. 2, comma 1, non era applicabile. Di nessun pregio, per contro, è l’eccezione di inammissibilità del motivo avanzata dal Ministero controricorrente, sul presupposto che, essendo l’errore denunciato di fatto e non di diritto, il decreto avrebbe dovuto essere impugnato a mezzo di revocazione. L’argomento non è valido, in quanto, non avendo il giudice a quo posto a fondamento dell’applicazione della norma denunciata alcun accertamento in ordine alla sussistenza o meno della situazione menzionata dalla disposizione transitoria di cui all’art. 6, comma 2 bis, l’errore imputato è di diritto, per erronea applicazione dell’art.2, comma 1, citato. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di giudizio. Così deciso in Roma,