CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09846/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DE LUCANumero registro generale 6428/2021Numero sezionale 938/2026Numero di raccolta generale 9846/2026Data pubblicazione 16/04/2026ALESSANDRO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2772/2020,depositata il 27/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso lasentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2772/2020.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].2. Con atto del 4 marzo 2026 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alricorso e ha chiesto alla Corte di dichiarare l’estinzione del processo concompensazione delle spese di lite. Con il medesimo atto il controricorrenteha dichiarato di accettare la rinuncia e di aderire alla richiesta dicompensazione delle spese.Sussistono i presupposti prescritti per la rinuncia dall’art. 390 c.p.c.Non vi è pronuncia relativa alle spese del giudizio, avendo ilcontroricorrente aderito alla rinuncia. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa