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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19963/2026

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correnti -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4281/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,depositata il 28/12/2023 R.G.N. 2418/2020;Numero registro generale 15045/2024Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19963/2026Data pubblicazione 15/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con separati ricorsi ex art. 700 e 414 cod. proc. civ., gli odierniricorrenti chiedevano al Tribunale di accertare la sussistenza di unrapporto di lavoro di pubblico impiego a tempo determinato con la ASL diAvellino, per il periodo dal 01.02.2006 al 30.06.2012, con inquadramentonel livello D/C; conseguentemente, per effetto dell’accertamento dellasussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, i lavoratori chiedevano lacondanna dell’ASL al pagamento delle differenze retributive e del TFR, alrisarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturatedall’impugnazione dei contratti illegittimi alla pronuncia giudiziale o, insubordine, nella misura di 20 mensilità, e, infine, al risarcimento deldanno esistenziale e del danno patrimoniale da perdita di chance, daquantificare in via equitativa.Si costituiva in giudizio l’ASL, contestando nel merito il fondamentodelle avverse domande e chiedendone il rigetto.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respingeva la domanda di costituzione di unrapporto di lavoro subordinato, in virtù del divieto sancito dall’art. 36 delD.

Lgs. 165/2001, riteneva non provata la subordinazione e rigettavaanche le connesse domande, con condanna dei lavoratori al pagamentodelle spese di lite.I soccombenti impugnavano la sentenza.Nella resistenza dell’ASL, la Corte d’appello di Napoli, in parzialeaccoglimento dell’appello, riconoscendo la natura subordinata dei rapportiintercorsi tra i ricorrenti e l’ASL, condannava quest’ultima al risarcimentodel danno ex art. 2126 c.c., nella misura delle differenze tra quantopercepito in forza dei contratti di prestazione d’opera succedutisi dal01.02.2006 e la retribuzione spettante ai dipendenti in base alla categoriadi riferimento del CCNL, rigettando la domanda risarcitoria formulata daglistessi ex art. 32, comma 5 L. n. 183 del 2010, in quanto domanda nuovaRGN 15045/2024Pag.2Numero registro generale 15045/2024Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19963/2026Data pubblicazione 15/06/2026avanzata per la prima volta in sede di gravame e, comunque, dedotta inrelazione al danno da “utilizzo abusivo” del contratto flessibile, qualeconseguenza della mancanza dei requisiti contenutistici dei contratti dilavoro autonomo stipulati dalla PA ai sensi dell’art. 7, comma 6 d.lgs. n.165/2001 e non quale conseguenza della violazione della normativa sullavoro a tempo determinato.Rilevava, in particolare, che «mai, invece, è stata lamentata laviolazione delle norme sulla durata dei contratti a tempo determinato,norme neppure citate…. il danno ex art 36, comma 5, è stato direttamentee inequivocabilmente fondato sulla violazione dell’art. 69 D. lgs 276/2003(stante la mancanza di un progetto), nonché sulla mancata conversionedel rapporto in uno a tempo indeterminato e, quindi, nella perdita delposto di lavoro e di uno stabile trattamento retributivo».6.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ad un motivo, successivamente illustrato da memoria.7.

L’ASL di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, violazione e falsaapplicazione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, in combinatodisposto con gli artt. 1223 e 2697 cod. civ. in rapporto alla direttiva CE n.70/1999 .Si dolgono del mancato accoglimento della domanda risarcitoria deldanno comunitario.Richiamano giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite,sulla agevolazione probatoria da concedere in caso di abusiva reiterazionedei rapporti a tempo determinato ed assumono che il risarcimento era giàstato richiesto quale conseguenza dell’illegittima apposizione del terminegià con i ricorsi di primo grado.RGN 15045/2024Pag.3Numero registro generale 15045/2024Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19963/2026Data pubblicazione 15/06/20262.

Il motivo presenta un profilo assorbente di inammissibilità perché laCorte territoriale ha ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento deldanno comunitario perché nuova e proposta solo in grado di appello e pergiungere a questa conclusione ha interpretato la domanda comeoriginariamente proposta, rilevando che la richiesta di risarcimento erastata fondata solo sulla violazione della normativa inerente al contratto aprogetto e sulla mancata conversione.Il ricorso, nella parte argomentativa, senza localizzare il ricorso ex art.414 cod. proc. civ., si limita ad una sintesi narrativa della domanda svoltain primo grado così riportando che l’oggetto della stessa era: «a)l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di pubblicoimpiego a tempo determinato con l’Asl di [OSCURATO:PERSONA] per il periododall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.12.2012, con inquadramento nel livello C (perGuarino Antonio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e nel livello D(per [OSCURATO:PERSONA]) e la condanna dell’Asl di [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodelle differenze retributive maturate e del TFR; b) l’accertamento deldiritto alla proroga del contratto dal 01.07.2012 al 31.12.2012, nonché dal01.01.2013 al 31.07.2013; c) la condanna a carico dell’ASL di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento dei danni derivanti da mancata proroga del contratto, nonchédel danno ex art. 36, comma 5, D. Lgs. 165/2001, del danno esistenzialee del danno patrimoniale da perdita di chance da quantificarsi in viaequitativa».

Di seguito sintetizza anche la censura sviluppata in sede diappello nei seguenti termini: «eccependo con il primo motivo la nullità deicontratti e l’omessa valutazione della prova documentale, con il secondomotivo l’erronea valutazione della prova testimoniale e con il terzo motivoil diritto degli appellanti ad ottenere le differenze retributive del c.d. danno‘comunitario’» e precisa che in tal sede di gravame: «i ricorrenti nonriproponevano la domanda, azionata in primo grado, di accertamento deldiritto alla proroga per i periodi successivi al 30.06.2012 e sino al31.07.2013, chiedendo invece il solo accertamento del rapporto di lavorosubordinato dal 01.02.2006 al 30.06.2012, limitando la richiesta diRGN 15045/2024Pag.4Numero registro generale 15045/2024Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19963/2026Data pubblicazione 15/06/2026risarcimento al solo danno comunitario, da liquidarsi sulla scorta dei criterisanciti dall’art. 32, comma 5 L. n. 183 del 2010, nella misura di 10mensilità».È già evidente dalla suddetta, pur poco specifica prospettazione, che larichiesta di risarcimento del danno comunitario era stata prospettata soloin appello.In ogni caso i ricorrenti, senza denunciare l’error in procedendo nelquale la Corte territoriale sarebbe incorsa né sotto il profilo dell’art. 437cod. proc. civ. né in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., non contestanol’affermazione della Corte territoriale sulla ‘novità’ della domanda e silimitano a richiamare Cass., Sez.

U, n. 5556 del 22 febbraio 2023 ed asostenere che, anche nel caso di specie, dovesse essere riconosciuto ildanno ex lege presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come“danno comunitario”, assumendo che tale danno sfugge a qualsivogliaonere probatorio a carico del lavoratore secondo i criteri dettati per lafattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5,determinato tra un minimo ed un massimo.La Corte territoriale è partita, invece, dalla premessa, conforme allanostra giurisprudenza, secondo cui il riconoscimento del dannocomunitario, in caso di accertamento della subordinazione e del caratteresimulato delle collaborazioni autonome, presuppone una specificaallegazione sulla natura abusiva della reiterazione.Si veda, in tale senso, Cass. n. 14029/2022 secondo cui «a partire daCass. n. 6046/2018 e da Cass. n. 10951/2018 […] l’agevolazioneprobatoria riconosciuta dalle Sezioni Unite al fine di conformarel’ordinamento interno al diritto dell’Unione può essere estesa allecollaborazioni coordinate e continuative non genuine, ma a condizione cheil lavoratore ne alleghi l’illegittimità anche in relazione alla reiterazioneabusiva del termine apposto al contratto ed il giudice del merito accerti,oltre all’instaurazione di fatto di un rapporto di impiego, l’assenza dellecondizioni dalla cui violazione discende l’applicabilità della clausola 5RGN 15045/2024Pag.5Numero registro generale 15045/2024Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19963/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE», «il principio deveessere qui ribadito perché l’agevolazione probatoria è stata ritenutanecessaria al solo fine di adeguare la norma interna, dettata dall’art. 36del d.lgs. n. 165/2001, alla direttiva eurounitaria, nella parte in cuiimpone l’adozione di misure idonee a sanzionare l’illegittima reiterazionedel contratto a termine, sicché, ove non venga in rilievo la richiamataclausola 5, non vi è ragione alcuna che possa portare a disattendere laregola, immanente nel nostro ordinamento e ribadita anche dalle SezioniUnite, in forza della quale il danno deve essere allegato e provato dalsoggetto che assume di averlo subito».Si veda anche Cass. n. 10951/2018 secondo cui: «In tema di pubblicoimpiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contrattiformalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e illavoratore ne alleghi l’illegittimità anche sotto il profilo delcarattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto adaccertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato atempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza deipresupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento deldanno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l’ordinamentointerno al diritto dell’Unione europea» ed in senso conforme anche Cass.n. 29779/2018 punto 13.2 e Cass. n. 41464/2021.3.

In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.4.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.5.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez.

U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euroRGN 15045/2024Pag.6Numero registro generale 15045/2024Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19963/2026Data pubblicazione 15/06/20264.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborsoforfetario delle spese generali al 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 6 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 15045/2024Pag.7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
correnti -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 4281/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,depositata il 28/12/2023 R.G.N. 2418/2020;Numero registro generale 15045/2024Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19963/2026Data pubblicazione 15/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con separati ricorsi ex art. 700 e 414 cod. proc. civ., gli odierniricorrenti chiedevano al Tribunale di accertare la sussistenza di unrapporto di lavoro di pubblico impiego a tempo determinato con la ASL diAvellino, per il periodo dal 01.02.2006 al 30.06.2012, con inquadramentonel livello D/C; conseguentemente, per effetto dell’accertamento dellasussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, i lavoratori chiedevano lacondanna dell’ASL al pagamento delle differenze retributive e del TFR, alrisarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturatedall’impugnazione dei contratti illegittimi alla pronuncia giudiziale o, insubordine, nella misura di 20 mensilità, e, infine, al risarcimento deldanno esistenziale e del danno patrimoniale da perdita di chance, daquantificare in via equitativa.Si costituiva in giudizio l’ASL, contestando nel merito il fondamentodelle avverse domande e chiedendone il rigetto.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respingeva la domanda di costituzione di unrapporto di lavoro subordinato, in virtù del divieto sancito dall’art. 36 delD. Lgs. 165/2001, riteneva non provata la subordinazione e rigettavaanche le connesse domande, con condanna dei lavoratori al pagamentodelle spese di lite.I soccombenti impugnavano la sentenza.Nella resistenza dell’ASL, la Corte d’appello di Napoli, in parzialeaccoglimento dell’appello, riconoscendo la natura subordinata dei rapportiintercorsi tra i ricorrenti e l’ASL, condannava quest’ultima al risarcimentodel danno ex art. 2126 c.c., nella misura delle differenze tra quantopercepito in forza dei contratti di prestazione d’opera succedutisi dal01.02.2006 e la retribuzione spettante ai dipendenti in base alla categoriadi riferimento del CCNL, rigettando la domanda risarcitoria formulata daglistessi ex art. 32, comma 5 L. n. 183 del 2010, in quanto domanda nuovaRGN 15045/2024Pag.2Numero registro generale 15045/2024Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19963/2026Data pubblicazione 15/06/2026avanzata per la prima volta in sede di gravame e, comunque, dedotta inrelazione al danno da “utilizzo abusivo” del contratto flessibile, qualeconseguenza della mancanza dei requisiti contenutistici dei contratti dilavoro autonomo stipulati dalla PA ai sensi dell’art. 7, comma 6 d.lgs. n.165/2001 e non quale conseguenza della violazione della normativa sullavoro a tempo determinato.Rilevava, in particolare, che «mai, invece, è stata lamentata laviolazione delle norme sulla durata dei contratti a tempo determinato,norme neppure citate…. il danno ex art 36, comma 5, è stato direttamentee inequivocabilmente fondato sulla violazione dell’art. 69 D. lgs 276/2003(stante la mancanza di un progetto), nonché sulla mancata conversionedel rapporto in uno a tempo indeterminato e, quindi, nella perdita delposto di lavoro e di uno stabile trattamento retributivo».6. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ad un motivo, successivamente illustrato da memoria.7. L’ASL di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano, violazione e falsaapplicazione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, in combinatodisposto con gli artt. 1223 e 2697 cod. civ. in rapporto alla direttiva CE n.70/1999 .Si dolgono del mancato accoglimento della domanda risarcitoria deldanno comunitario.Richiamano giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite,sulla agevolazione probatoria da concedere in caso di abusiva reiterazionedei rapporti a tempo determinato ed assumono che il risarcimento era giàstato richiesto quale conseguenza dell’illegittima apposizione del terminegià con i ricorsi di primo grado.RGN 15045/2024Pag.3Numero registro generale 15045/2024Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19963/2026Data pubblicazione 15/06/20262. Il motivo presenta un profilo assorbente di inammissibilità perché laCorte territoriale ha ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento deldanno comunitario perché nuova e proposta solo in grado di appello e pergiungere a questa conclusione ha interpretato la domanda comeoriginariamente proposta, rilevando che la richiesta di risarcimento erastata fondata solo sulla violazione della normativa inerente al contratto aprogetto e sulla mancata conversione.Il ricorso, nella parte argomentativa, senza localizzare il ricorso ex art.414 cod. proc. civ., si limita ad una sintesi narrativa della domanda svoltain primo grado così riportando che l’oggetto della stessa era: «a)l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di pubblicoimpiego a tempo determinato con l’Asl di [OSCURATO:PERSONA] per il periododall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.12.2012, con inquadramento nel livello C (perGuarino Antonio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e nel livello D(per [OSCURATO:PERSONA]) e la condanna dell’Asl di [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodelle differenze retributive maturate e del TFR; b) l’accertamento deldiritto alla proroga del contratto dal 01.07.2012 al 31.12.2012, nonché dal01.01.2013 al 31.07.2013; c) la condanna a carico dell’ASL di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento dei danni derivanti da mancata proroga del contratto, nonchédel danno ex art. 36, comma 5, D. Lgs. 165/2001, del danno esistenzialee del danno patrimoniale da perdita di chance da quantificarsi in viaequitativa». Di seguito sintetizza anche la censura sviluppata in sede diappello nei seguenti termini: «eccependo con il primo motivo la nullità deicontratti e l’omessa valutazione della prova documentale, con il secondomotivo l’erronea valutazione della prova testimoniale e con il terzo motivoil diritto degli appellanti ad ottenere le differenze retributive del c.d. danno‘comunitario’» e precisa che in tal sede di gravame: «i ricorrenti nonriproponevano la domanda, azionata in primo grado, di accertamento deldiritto alla proroga per i periodi successivi al 30.06.2012 e sino al31.07.2013, chiedendo invece il solo accertamento del rapporto di lavorosubordinato dal 01.02.2006 al 30.06.2012, limitando la richiesta diRGN 15045/2024Pag.4Numero registro generale 15045/2024Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19963/2026Data pubblicazione 15/06/2026risarcimento al solo danno comunitario, da liquidarsi sulla scorta dei criterisanciti dall’art. 32, comma 5 L. n. 183 del 2010, nella misura di 10mensilità».È già evidente dalla suddetta, pur poco specifica prospettazione, che larichiesta di risarcimento del danno comunitario era stata prospettata soloin appello.In ogni caso i ricorrenti, senza denunciare l’error in procedendo nelquale la Corte territoriale sarebbe incorsa né sotto il profilo dell’art. 437cod. proc. civ. né in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., non contestanol’affermazione della Corte territoriale sulla ‘novità’ della domanda e silimitano a richiamare Cass., Sez. U, n. 5556 del 22 febbraio 2023 ed asostenere che, anche nel caso di specie, dovesse essere riconosciuto ildanno ex lege presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come“danno comunitario”, assumendo che tale danno sfugge a qualsivogliaonere probatorio a carico del lavoratore secondo i criteri dettati per lafattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5,determinato tra un minimo ed un massimo.La Corte territoriale è partita, invece, dalla premessa, conforme allanostra giurisprudenza, secondo cui il riconoscimento del dannocomunitario, in caso di accertamento della subordinazione e del caratteresimulato delle collaborazioni autonome, presuppone una specificaallegazione sulla natura abusiva della reiterazione.Si veda, in tale senso, Cass. n. 14029/2022 secondo cui «a partire daCass. n. 6046/2018 e da Cass. n. 10951/2018 […] l’agevolazioneprobatoria riconosciuta dalle Sezioni Unite al fine di conformarel’ordinamento interno al diritto dell’Unione può essere estesa allecollaborazioni coordinate e continuative non genuine, ma a condizione cheil lavoratore ne alleghi l’illegittimità anche in relazione alla reiterazioneabusiva del termine apposto al contratto ed il giudice del merito accerti,oltre all’instaurazione di fatto di un rapporto di impiego, l’assenza dellecondizioni dalla cui violazione discende l’applicabilità della clausola 5RGN 15045/2024Pag.5Numero registro generale 15045/2024Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19963/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE», «il principio deveessere qui ribadito perché l’agevolazione probatoria è stata ritenutanecessaria al solo fine di adeguare la norma interna, dettata dall’art. 36del d.lgs. n. 165/2001, alla direttiva eurounitaria, nella parte in cuiimpone l’adozione di misure idonee a sanzionare l’illegittima reiterazionedel contratto a termine, sicché, ove non venga in rilievo la richiamataclausola 5, non vi è ragione alcuna che possa portare a disattendere laregola, immanente nel nostro ordinamento e ribadita anche dalle SezioniUnite, in forza della quale il danno deve essere allegato e provato dalsoggetto che assume di averlo subito».Si veda anche Cass. n. 10951/2018 secondo cui: «In tema di pubblicoimpiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contrattiformalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e illavoratore ne alleghi l’illegittimità anche sotto il profilo delcarattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto adaccertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato atempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza deipresupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento deldanno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l’ordinamentointerno al diritto dell’Unione europea» ed in senso conforme anche Cass.n. 29779/2018 punto 13.2 e Cass. n. 41464/2021.3. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile.4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U.,20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processualirichieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euroRGN 15045/2024Pag.6Numero registro generale 15045/2024Numero sezionale 2233/2026Numero di raccolta generale 19963/2026Data pubblicazione 15/06/20264.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborsoforfetario delle spese generali al 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 6 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 15045/2024Pag.7
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