CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 35004/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 09/04/2026, il Tribunale di Civitavecchia, infunzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di riconoscimento delvincolo della continuazione le condotte criminose accertate rispettivamente conle seguenti decisioni:1) sentenza n. 1205/2010 emessa dal Giudice per le indagini preliminaripresso il Tribunale di Napoli in data 25/05/2010, confermata dalla Corte diAppello di Napoli in data 11/01/2011, divenuta irrevocabile il 11/01/2012;2) sentenza n. 5559/2016 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data17/05/2016, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminaripresso il Tribunale di Napoli in data 08/02/2012, irrevocabile il 13/06/2018.Secondo il giudice dell’esecuzione, l’istanza era priva dell’allegazione deglielementi specifici e concreti a sostegno della dedotta unicità del disegno edidonei a comprovare la deliberazione contestuale, quantomeno nei loro trattigenerali, delle condotte legate dal vincolo della continuazione.Sussistevano, invece, elementi che impedivano il riconoscimento delmedesimo disegno criminoso, quali lo spazio temporale rilevante tra le condotte(più di quindici mesi), la diversità dei loci commissi delicti e l’inclinazionecriminale del [OSCURATO:PERSONA], fatta risalire ai numerosi precedenti riportati, sintomaticapiù di propensione criminale che di preordinazione specifica di tali singoli fatti.Valore dirimente assumevano le dichiarazioni del ricorrente, rinvenibili nellasentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napolidell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nelle quali definiva la sua condotta come “errore commesso inun particolare momento contingente della sua vita da commerciante” e dallequali si evincerebbe una diretta ammissione dell’estemporaneità della scelta didelinquere.2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso dal difensoredi [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di gravame, denunciando,ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., la violazione delledisposizioni di cui agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e il contestualevizio di motivazione in riferimento alle argomentazioni presentate a sostegno delrigetto dell’istanza, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen..Secondo il ricorrente, la motivazione è del tutto apparente, in quanto nonsupportata da una reale valutazione degli elementi posti a sostegno dell’istanza.Il Tribunale di Civitavecchia avrebbe fatto riferimento ad un oramai superatoorientamento della Suprema Corte, che ravvisava in capo all’istante un onere diallegazione, mentre le più recenti linee applicative ravvisano un mero interessedella parte a fornire al giudice gli atti necessari alla decisione, sicché l’eventualemancanza di documenti in calce all’istanza non potrà essere valutatanegativamente.La motivazione sarebbe apodittica sia sui riferimenti temporali (nonparticolarmente incompatibili con la preordinazione) sia sull’asserita diversità deiluoghi nei quali si sono perpetrate le condotte criminali, obliterando l’esiguadistanza che dividerebbe i due luoghi e l’abitazione del ricorrente (4 km daCercola e 10 km da Napoli).Infine, la motivazione apparirebbe illogica nella misura in cui valorizzerebbel’attitudine a delinquere del ricorrente secondo “innumerevoli” precedentiriportati, i quali, in realtà sarebbero solamente quattro, con un conseguentetravisamento del dato fattuale che avrebbe impedito l’accoglimento dell’istanza.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Occorre premettere che, in tema di reato continuato, le Sezioni Unite diquesta Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diuna approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale,le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali,non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indicisuindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).L’unicità del disegno criminoso «richiede, dunque, un’anticipata ideazione dipiù violazioni della legge penale, tutte presenti nella mente del reo nella lorospecificità, ancorché nelle linee essenziali, desumibili da indici esteriorisintomatici del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere»(Sez.4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).E «l'unitarietà del disegno criminoso può essere esclusa anche sulla base diun singolo elemento fattuale, a condizione che il giudice dia conto, inmotivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenzadegli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio» (Sez.4, n. 39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 – 01).In ogni caso «l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminosocostituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito,insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del predetto siasorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamentidi fatto» (Sez. 1, n. 10939 del 18/12/2025, F., Rv. 289635- 01).3. Il provvedimento impugnato rispetta tutti i principi sopra richiamati eapplica correttamente i criteri di valutazione degli indici rilevanti ai sensi dell’art.81 cod. pen.Ha messo in evidenza che i fatti oggetto delle due sentenze sono staticommessi a distanza di 15 mesi e in due luoghi diversi e tali annotazioni sonostate valorizzate per sottolineare come a fronte di essi non vi fosse un precisoulteriore elemento che dimostrasse che prima dell’esecuzione della condotta del03/12/2009 il condannato si fosse rappresentato i reati commessi il 12/03/2011.Il ricorso non si confronta con questi argomenti e si limita a contestare conprospettazioni alternative di mero dissenso il giudizio sulla significatività delledistanze temporali o geografiche che costituiscono meri elementi estrinseci e suiquali, invece, devono svolgersi valutazioni inferenziali.L’assenza di dati significativi della preordinazione a fronte di dichiarazionidello stesso condannato riguardo l’estemporaneità di una delle condottecostituiscono l’elemento centrale della motivazione articolata in un percorsologico immune da fratture e rispetto al quale il ricorso muove critiche tantoradicali quanto assertive, rivelando i suoi contenuti esclusivamente rivalutativi.Tutti gli altri indicatori sono stati valutati e la difesa, anziché segnalare qualesia la lacuna motivazionale ravvisabile nel provvedimento, si limita a dedurre checiascuna delle considerazioni svolte dal giudice dell’esecuzione non sarebbeostativa al riconoscimento della continuazione, assertivamente richiamando perun verso generici dati di comune esperienza e per altro verso l’asserita ratiopremiale della disciplina del reato continuato.Il ricorso quindi non indica, invece, quale sia l’elemento specificamentetrascurato dal giudice dell’esecuzione o quale l’illogica valutazione da luiformulata, ma propone un’inammissibile lettura alternativa di tutti i dati giàcongruamente apprezzamenti in senso non favorevole alla tesi difensiva.In questo contesto la doglianza circa la premessa del giudice dell’esecuzionesugli oneri di allegazione dell’istanze perde ogni rilievo, visto che la motivazionedel provvedimento la richiama semplicemente per sottolineare che gli elementidedotti dalla parte non possono considerarsi idonei a dimostrare la previapianificazione delle condotte. Infatti, seppure l’affermazione del giudicedell'esecuzione non è corretta (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla, Rv.283083 – 01: "Il condannato che invoca l'applicazione della disciplina dellacontinuazione "in executivis" ha un mero interesse all'allegazione di elementispecifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventivaprogrammazione unitaria, sicchè, non configurandosi un onere giuridico, lamancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamentedal giudice"), tanto che sul punto la motivazione va corretta ex art. 619 cod.proc. pen., la decisione assunta rispecchia i principi giurisprudenziali sopraricordati perché esamina l’elemento unificante che era stato dedotto e, come si èdetto, lo valuta come inconsistente.4. Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e –non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma, ritenutacongrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]